NEWSLETTER NR. 2 - 2022

07 febbraio 2022

NEWSLETTER N. 2-2022

Gentile Cliente

desideriamo evidenziare di seguito le novità in materia fiscale previste dal d.l. n. 4 del 27/01/2022, pubblicato nella G.U. n. 21 del 27/01/2022 (cosiddetto “Decreto Sostegni-ter”), in vigore dal 27/01/2022.

 

MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITA’ CHIUSE

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ex art. 6, co. 2, d.l. n. 221/2021, sono sospesi:

  • i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 23 e 24 d.p.r. 600/1973 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, effettuate in qualità di sostituti d'imposta nel mese di gennaio 2022;
  • i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

E’ previsto un contributo a fondo perduto per le imprese che:

  • svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate con codice ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99,
  • con sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultanti attive presso il Registro imprese;
  • che non sono in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • che non sono già in difficoltà al 31/12/2019 ex art. 2, p. 18, reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, fatte salve le eccezioni in materia di aiuti Stato;
  • che non sono destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2, lett. d), d.lgs. n. 231/2001;
  • con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a euro 2 milioni,
  • che hanno subito una riduzione del fatturato - ovvero dei ricavi ex art. 85, lett. a) e b), tuir - nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019,

I contributi sono concessi nei limiti di un Fondo di euro 200 milioni nel 2022, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Nel caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata, ex art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'UE, all'autorizzazione della Commissione europea.

Le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza al MISE nei termini e con le modalità da definire con provvedimento del MISE stesso.

Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo determinato applicando alla differenza tra:

  • l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021, e
  • l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019,

una percentuale pari al:

  • 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 400K;
  • 50% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 400K e fino a euro 1 milione;
  • 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 1 milione e fino a euro 2 milioni.

 

SETTORE TESSILE E DELLA MODA

Il credito di imposta per le rimanenze di magazzino nel settore tessile e della moda ex art. 48-bis d.l. 34/2020 è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31/12/2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72. 

 

SETTORE WEDDING, INTRATTENIMENTO E HO-RECA

Ai fini dei contributi di cui all’art. 1-ter d.l. 73/2021 per il settore wedding, intrattenimento ed ho-reca per l'anno 2022 sono stanziati euro 40 milioni da destinare ad interventi per le imprese che:

  • svolgono in via prevalente una attività identificata dai seguenti codici ATECO: 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie), 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile), 56.21 (Fornitura di pasti preparati – catering per eventi), 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina), 93.11.2 (Gestione di impianti sportivi),
  • nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi ex art. 85 lett. a) e B9, tuir non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

Per le imprese costituite nel corso del 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

 

CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI

Il credito di imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo ed affitto di azienda spetta alle imprese del settore turistico alle condizioni dell’art. 28 d.l. 34/2020:

  • in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022,
  • a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Il credito di imposta spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Le imprese interessate presentano un’autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione, secondo le modalità ed i termini da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'efficacia dell’agevolazione è subordinata ex art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

 

PIANO TRANSIZIONE 4.0

In relazione agli investimenti Industria 4.0 di cui al co. 1057-bis della l. 178/2020 viene stabilito che, per la quota superiore a euro 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto MISE, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a euro 50 milioni.

 

CONTRIBUTO PER LE IMPRESE ENERGIVORE

Alle imprese:

  • a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto MISE 21/12/2017,
  • i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa,

è riconosciuto un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Il credito d'imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, senza limitazioni;
  • non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

AIUTI AI PRODUTTORI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Nel periodo 01/02/2022 – 31/12/2022, sull'energia elettrica:

  • immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato,
  • immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione,

è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia.

A tal fine, il GSE calcola la differenza tra i seguenti valori:

  1. un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31/12/2020, rivalutati sulla base del tasso ISTAT, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 01/01/2010 al 31/12/2020 rivalutati secondo la medesima metodologia;
  2. il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27/01/2022 che non rispettano le condizioni di cui sotto, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.

Qualora la differenza sia:

  • positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore;
  • negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27/01/2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10% rispetto al valore di cui alla lett. a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

 

LIMITI ALLA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA

Le detrazioni per le quali è prevista l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito ex art. 121 d.l. 34/2020, possono formare oggetto di una sola cessione (oltre lo sconto). In particolare:

  • in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, senza che questi possa cederlo nuovamente;
  • in caso di cessione del credito, il fornitore (o comunque l’acquirente del credito) non può a sua volta cedere il credito.

La facoltà di successiva cessione è esclusa altresì per i seguenti crediti di imposta:

  • credito d’imposta per botteghe e negozi;
  • credito d’imposta per i canoni di locazione;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • credito d’imposta per sanificazione.

I crediti che alla data del 07/02/2022 sono stati precedentemente oggetto delle opzioni ex artt. 121 e 122 d.l. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

I contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni sono nulli.

 

REGIME “CALL OFF STOCK”

Le disposizioni relative al regime di “call off stock” di cui all’art. 38.1 d.l. 331/1993, introdotte dalla l. 238/2021, sono abrogate. L’abrogazione si è resa necessaria in seguito ad una sovrapposizione di norme sul medesimo regime: infatti, il regime di “call off stock” era stato disciplinato - contemporaneamente - sia dalla l. 238/2021 sia dal d.lgs. 192/2021.

Attualmente, il regime di “call off stock” resta dunque disciplinato nel d.l. 331/1993 agli artt. 38-ter per gli acquisti e 41-bis per le vendite, come introdotti dal d.lgs. 192/2021.

 

Cordiali saluti

HAGER & PARTNERS

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