NEWSLETTER NR. 03 - 2024

27 febbraio 2024

DECRETO ADEMPIMENTI TRIBUTARI


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 1 del 8 gennaio 2024 di attuazione della riforma fiscale in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari (c.d. DLgs. “Adempimenti”). Il testo è in vigore dal 13 gennaio 2024. 
Di seguito le principali novità introdotte.

 

REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI
A decorrere dal 2024, per le persone fisiche, le società di persone o le associazioni, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP è anticipato al 30 settembre (non più 30 novembre). Analogamente, il termine di presentazione della dichiarazione per i soggetti IRES si sposta all’ultimo giorno del nono (anziché undicesimo) mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
A decorrere dal 2025, è altresì anticipato al 1° aprile il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770. 
In via transitoria, è prevista l’applicazione dei termini di presentazione in vigore prima della modifica descritta ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d'imposta
precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024.


ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DEL MODELLO 730
A decorrere dal 2024, l'utilizzo del modello di dichiarazione semplificato (730) viene esteso a tutte le persone fisiche senza partita IVA, anche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.
Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate stabilirà le tipologie reddituali che, gradualmente, per ciascun periodo d'imposta, potranno essere dichiarate con tale modello.
I soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati potranno adempiere agli obblighi dichiarativi presentando il modello 730, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. In tal caso, se dalla dichiarazione dovesse emergere un debito, il versamento andrà eseguito entro i termini stabiliti per il versamento del saldo IRPEF (di norma entro il 30 giugno), ed in caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'Agenzia delle entrate, l'applicativo metterà a disposizione il modello F24 per il pagamento delle imposte. 

 

INVIO DEI DATI DELLA TESSERA SANITARIA
A decorrere dal 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie sostenute al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, effettueranno la trasmissione con cadenza semestrale (in luogo di quella mensile).
Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di futura emanazione stabilirà i termini di trasmissione.

 

CERTIFICAZIONE UNICA PER I SOGGETTI FORFETTARI
A decorrere dal 2024, i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfettario (L. 190/2014) e il regime di vantaggio (art. 27 del DL 98/2011) sono esonerati dal rilascio e dall’invio telematico all’Agenzia delle entrate della Certificazione Unica.

 

SEMPLIFICAZIONE DEI MODELLI DICHIARATIVI RELATIVI ALLE IMPOSTE SUI REDDITI, ALL'IRAP E ALL'IVA
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2023, è stata disposta la progressiva eliminazione da ciascun modello dichiarativo delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle entrate può acquisire tramite le proprie banche dati o da altre amministrazioni.
Saranno altresì progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi. L’Agenzia delle entrate, nelle risposte fornite nel corso di Telefisco 2024, ha confermato che la semplificazione dei modelli dichiarativi sarà avviata già a partire dalla modulistica 2024, relativa al periodo d’imposta 2023, precisando che per questo primo anno l’intervento di semplificazione più rilevante riguarderà il quadro RU, relativo ai crediti d’imposta.

 

MANCATA INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA DI NATURA AGEVOLATIVA 
Con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31/12/2022, la mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici non determina la decadenza dal beneficio, sempre che questo sia spettante.
Per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti “de minimis”, rimangono fermi gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

 

SEMPLIFICAZIONE DEL MODELLO 770
A decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025 (quindi dal modello 770/2026 relativo al 2025), è prevista una semplificazione sperimentale del modello 770. 
La semplificazione consiste nella possibilità per i sostituti d’imposta di comunicare contestualmente al versamento delle ritenute e delle trattenute, utilizzando i servizi dell’Agenzia delle entrate per la predisposizione dei modelli F24, i seguenti dati:

  • l’importo delle ritenute e delle trattenute operate;
  • gli eventuali importi a credito;
  • gli altri dati individuati con il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate.

Le comunicazioni dei suddetti dati, secondo le modalità che verranno stabilite dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate, sono equiparate a tutti gli effetti alla loro esposizione nel modello 770.
Possono avvalersi della semplificazione i sostituti d’imposta: 

  • tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo;
  • con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a 5 (limite che può essere elevato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate).

L’adesione al sistema semplificato avviene tramite comportamento concludente ed è vincolante per l’intero anno d’imposta per il quale è esercitata.

 

ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER IL REGIME SPECIALE DELLE SIIQ E DELLE SIINQ
L’opzione per il regime speciale delle SIIQ può essere ora esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.
La disposizione in esame si applica a decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31/12/2024. 
Per l’esercizio dell’opzione per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2024, invece, resta in vigore la precedente disciplina secondo cui l’opzione doveva essere esercitata entro il termine del periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene (ossia, entro il termine dell’esercizio in corso al 31/12/2023).
Si ricorda che beneficiano dello stesso regime speciale anche le SIINQ a condizione che sia controllata ex artt. 117 co. 1 e 120 del TUIR (anche indirettamente) da una SIIQ.

MODIFICHE AGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

Sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) allo scopo di agevolare la compilazione della modulistica e implementare il regime premiale.

Riorganizzazione degli ISA 
L’attività di revisione periodica degli ISA terrà conto delle analisi volte a riorganizzare gli stessi in modo tale che questi rappresentino adeguatamente le realtà economiche cui si riferiscono e recepiscano le evoluzioni della classificazione ATECO.

Incremento dei sistemi per la riduzione degli oneri compilativi dei modelli ISA
Per agevolare il contribuente nella compilazione dei modelli ISA, vengono previste:

  • la messa a disposizione degli elementi e delle informazioni riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici;
  • l’eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell’elaborazione o dell’aggiornamento degli indici;
  • l’implementazione dell’invio di dati precompilati da parte dell’Agenzia delle entrate.

Rilascio del software per la compilazione dei modelli ISA
Entro il mese di aprile, relativamente all’anno 2024 (entro il giorno 15 del mese di marzo, a partire dal 2025), verrà reso disponibile il programma informatico per la compilazione dei modelli ISA.

Incremento del limite per l’esonero dal visto di conformità o dalla garanzia
È stato elevato l’importo sino al quale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguiti sulla base degli ISA, i contribuenti sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità.
Nel dettaglio, il limite entro il quale non è dovuto il visto di conformità sul modello da cui emerge il credito è innalzato:

  • da 20.000,00 a 50.000,00 euro, relativamente alla compensazione “orizzontale” di crediti per imposte dirette e IRAP;
  • da 50.000,00 a 70.000,00 euro, relativamente alla compensazione “orizzontale” dei crediti IVA.

Viene inoltre elevato da 50.000,00 a 70.000,00 euro il limite entro il quale è possibile l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia patrimoniale ai fini dei rimborsi IVA.
L’operatività dei nuovi limiti è subordinata all’emanazione di un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili.

 

INCREMENTO DEL LIMITE MINIMO PER I VERSAMENTI IVA
A decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024, è stato elevato da 25,82 a 100,00 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’IVA emergente dalle liquidazioni periodiche.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

 

VERSAMENTO CUMULATIVO DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, REDDITI DIVERSI E PROVVIGIONI
A decorrere dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2024, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, se l’importo non è superiore a 100,00 euro, può essere effettuato:

  • insieme al versamento relativo al mese successivo;
  • comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre va comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.


SOSPENSIONE DELL’INVIO DEGLI AVVISI BONARI E DELLE LETTERE DI COMPLIANCE
È stata introdotta la sospensione nei mesi di agosto e dicembre di ogni anno, salvo casi di indifferibilità ed urgenza, dell’invio:

  • degli avvisi bonari (a seguito di liquidazione automatica e/o del controllo formale);
  • degli atti relativi alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata;
  • delle lettere di compliance e/o comunicazioni di irregolarità.

Per gli avvisi bonari e gli atti relativi alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, continua ad applicarsi la sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno prevista ai fini del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Resta anche applicabile la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno relativa al termine di trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, ad eccezione delle richieste effettuate a seguito di accesso, ispezione e verifica e delle procedure di rimborso IVA.

 

MODIFICA ALLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO RATEALE DELLE IMPOSTE
A decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023, per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, è prevista:

  • la proroga al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre) del termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata;
  • la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA).

 

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI 
La memorizzazione e trasmissione telematica dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi potrà essere effettuata anche mediante soluzioni software che garantiscano la sicurezza e inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi (non soltanto, come avviene attualmente, mediante i registratori telematici e la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate). 
Tali software dovranno consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento.
A tal fine, le predette soluzioni software possono essere installate su un qualsiasi dispositivo, tra cui anche dispositivi evoluti di pagamento elettronico. 
Le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software saranno definite con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle entrate.

 

COMUNICAZIONE DELLA CESSAZIONE DELL'INCARICO DI DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI
In caso di affidamento a terzi della tenuta e della conservazione dei libri, registri, scritture e documenti prescritti dalla legge, il depositario, previa comunicazione al proprio assistito (mediante PEC o lettera raccomandata), può trasmettere all'Agenzia delle entrate una comunicazione da cui risulti la cessazione dell'incarico. 
Il modello di comunicazione sarà definito con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate. 

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