NEWSLETTER NR. 02 - 2024

16 febbraio 2024

IMPOSTE DIRETTE

RIFORMA IRPEF
L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle modifiche attuative della riforma IRPEF introdotte con il d.lgs. 216/2023. In particolare, si tratta della prima parte di modifiche finalizzate a realizzare la revisione:

  • dell’IRPEF prevedendone la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni, 
  • delle detrazioni da lavoro dipendente,
  • delle detrazioni,
  • delle addizionali.

Con lo stesso decreto è stata prevista l’abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE). La circolare ricorda che <>, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è abrogata la disciplina dell’ACE fermo restando che <> (Agenzia delle entrate, circolare n. 2 del 06.02.2024). 

OICR IMMOBILIARI
La cessione di quote di OICR immobiliari non è soggetta a tassazione in Italia se la plusvalenza è realizzata da investitori istituzionali stabiliti in Paesi white list. 
Ciò in quanto la plusvalenza rientra nell'ambito applicativo dell’art. 5, c. 5, d.lgs. 461/1997 secondo cui <> dell’art. 67, c. 1, tuir <>.
Per converso, alla plusvalenza non è applicabile l'art. 5, c. 5-bis, d.lgs. 461/1997 in base al quale <> (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 76 del 22.12.2023). 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO
Ai fini della determinazione della quota del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 - che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai fini IRES nei periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – si deve tenere conto altresì della sopravvenienza attiva rilevata in seguito al rimborso da parte del GSE della differenza di incentivo derivante dall’annullamento dell’opzione per il regime “spalma incentivi” (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 16 del 26.01.2024).
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI – ESCLUSIONE DELLE IMPRESE OPERANTI IN CONCESSIONE E A TARIFFA
L’effettuazione da parte di imprese operanti in concessione di investimenti non obbligatori e relativi a un'attività il cui corrispettivo ottenuto dal concessionario non sia in alcun modo costituito da un prezzo fissato dall'ente concedente o regolamentato (ma determinato a seguito di ''libera trattativa'' tra le parti e in ''completa autonomia'') non integra i presupposti di cui all’art. 1, c. 1053, l. 178/2020 per la sussistenza di ''imprese operanti in concessione e a tariffa''. Gli investimenti sono dunque agevolabili (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 14 del 26.01.2024).

IRAP
La plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo marchio d'impresa avvenuta nell'ambito di un concordato preventivo assume rilevanza ai fini IRAP secondo le regole ordinarie, stante la sua classificazione contabile nella voce A.5) del conto economico (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 27 del 31.01.2024).


IVA

RIVALSA IVA IN SEGUITO AD ACCERTAMENTO DEFINITIVO
Il diritto di rivalsa del cedente della maggior IVA accertata ex art. 60, ult. c., d.p.r. 633/1972 può essere esercitato anche in caso di accertamento con adesione definito in via agevolata ex art. 1, c. 179-184 l. 197/2022. In tal caso, infatti, il contribuente beneficia dell'applicazione delle sanzioni nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge ma non anche di una riduzione dell'importo del tributo (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 481 del 22.12.2023).


DIRITTO COMMERCIALE

MEDIAZIONE: PER IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE NON BASTA IL “PRELIMINARE DI PRELIMINARE”
Come stabilito dall’articolo 1755 co. 1 del codice civile, il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell’affare abbia avuto luogo per effetto del suo intervento. Per poter ritenere concluso l’affare, non basta accertare la sottoscrizione di una proposta irrevocabile da parte dell’aspirante acquirente, il quale offra un certo corrispettivo per l’acquisto del bene, né riscontrare che vi sia stata la conforme accettazione del proprietario, che pur abbia dato luogo a una puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l’accordo è irrevocabilmente raggiunto e valga, perciò, a configurare un ”preliminare di preliminare” (Cass. sent. n. 34850 del 13.12.2023)

TRANSIZIONE DIGITALE –PUBBLICATO IL REGOLAMENTO UE (DATA ACT)
Lo scorso 22 dicembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento n. 2023/2854, noto anche come Data Act; che entrerà in vigora a partire dal 12 settembre 2025, salvo per alcune disposizioni che si applicheranno a decorrere dal 12 settembre 2026. 
Il Data Act risponde alla necessità di garantire un quadro armonizzato, che specifichi chi ha diritto di utilizzare i dati generati dall’uso di un prodotto connesso (come, ad esempio, macchinari industriali intelligenti, elettrodomestici, ecc.) o di un servizio correlato, a quali condizioni e su quale base. L’obiettivo del Regolamento è quello di far crescere la data economy dell’UE: un progetto assai importante se si considera che, secondo la Commissione Europea, l’80% dei dati industriali raccolti non viene utilizzato.
Più particolarmente, i pilastri del Regolamento si possono così sintetizzare:

  1. Introduzione di un diritto condiviso all’utilizzo dei dati tra produttore e acquirente/utilizzatore tramite misure che consentano agli utenti di dispositivi connessi di accedere tempestivamente ai dati generati dal relativo utilizzo (che spesso sono raccolti e utilizzati solo dai produttori).
  2. Condivisione di tali dati con terze parti per fornire servizi post-vendita o altri servizi innovativi basati su di essi. 
  3. Individuazione di misure volte a prevenire l’abuso di squilibri contrattuali che ostacolino un’equa condivisione dei dati: le PMI, in particolare, saranno protette dalle clausole abusive imposte dalla parte commerciale in una posizione di mercato significativamente più forte. (La Commissione UE elaborerà “clausole tipo” di contratto, per aiutare gli operatori del mercato a redigere e negoziare contratti equi per la condivisione dei dati). 
  4. Accesso e utilizzo da parte degli enti pubblici ai dati detenuti dal settore privato per scopi specifici di interesse pubblico in circostanze eccezionali o di emergenza (sanitarie e catastrofi naturali). 
  5. Agevolazione per i clienti nel passaggio ad altri fornitori di servizi cloud e, al tempo stesso, contrasto al trasferimento illecito da parte dei predetti fornitori. 
  6. Individuazione di misure di salvaguardia contro il trasferimento illecito di dati in contesti transfrontalieri, con rafforzamento della protezione dei dati personali – o anche non personali però sensibili, come i segreti industriali – già in parte garantita dalle norme armonizzate europee ed in particolare dal GDPR. 

Il Data Act stimolerà un mercato dei dati competitivo e innovativo, sbloccando i dati industriali e fornendo chiarezza giuridica per quanto riguarda il relativo utilizzo e accesso.

S.P.A.: LEGITTIMA LA CLAUSOLA DI RECESSO AD NUTUM DEL SOCIO
L’articolo 2437 del codice civile stabilisce che il socio di una SPA può recedere in qualsiasi momento quando la durata della società stessa è a tempo indeterminato. Ci si è chiesto, però, se sia valida la clausola contenuta nello statuto societario che preveda la stessa facoltà anche nella società a tempo determinato. 

Con la recentissima sentenza n. 2629/2024 la Suprema Corte ha affrontato il tema, affermando che è legittima la clausola dello statuto di una s.p.a. non quotata, che attribuisca al socio il diritto di recesso ad nutum, ossia il diritto di fuoriuscire dalla società (ottenendo la liquidazione delle sue azioni al loro valore corrente) a insindacabile giudizio del socio stesso, esercitabile in qualsiasi momento del periodo di durata della società, anche se costituita a tempo determinato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Cagliari, dinanzi al quale era stato impugnato il lodo arbitrale, la Cassazione ha infatti osservato che la riforma del 2003, oltre ad aver aumentato le ipotesi di recesso ex lege, ha notevolmente esteso l’autonomia statutaria, prevedendo che lo statuto possa contemplare anche ulteriori cause di recesso, rispetto a quelle dettate dalla legge stessa. Con la citata legge di riforma è stata quindi superata l’idea di un recesso fondato esclusivamente sulla reazione del socio avverso alcune deliberazioni decise dalla maggioranza. Detto istituto tende ora ad assecondare la scelta dell’investitore che decida di vendere i propri titoli per ragioni anche diverse e indipendenti da decisioni altrui non condivise.
 

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