NEWSLETTER NR. 9 - 2022

18 luglio 2022

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Gentile Cliente,

in data 25.05.2022, in attuazione del D.lgs. n. 231/2007 (c.d. “decreto antiriciclaggio”), con la finalità di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico-finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 11 marzo 2022, n. 55 contente le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva:

  • delle imprese;
  • delle persone giuridiche private;
  • dei trust e di altri istituti giuridici affini al trust.

Con il DM 11 marzo 2022, n. 55, vengono introdotte nuove disposizioni:

  • in materia di comunicazione all’ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese;
  • in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte dell’Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi;
  • per individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità;
  • per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.

A tal fine è presente una sezione speciale del Registro delle Imprese (c.d. “Registro dei titolari effettivi”).

Tuttavia, per la piena effettività del registro, il MISE dovrà emanare ulteriori quattro decreti aventi ad oggetto il modello digitale per effettuare la comunicazione agli uffici del Registro delle imprese, i diritti di segreteria, i modelli per il rilascio di certificati e copie e infine, un decreto che accerterà l’operatività del sistema di comunicazione.

 

SOGGETTI OBBLIGATI

Le informazioni relative alla titolarità effettiva dovranno essere fornite all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente dai seguenti soggetti:

  • gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e/o il fondatore, ove in vita;
  • i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
  • il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini; si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

 

TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi dell'art. 1 co. 2, D.lgs. n. 231/2007, il titolare effettivo è <<la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita>>.

L’art. 20, D.lgs. n. 231/2007, fornisce i criteri “scalari” per l’individuazione del titolare effettivo.

Innanzitutto, <<Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo>>.

Nel caso in cui si tratti di una società di capitali, costituisce indicazione:

  • di proprietà diretta, la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  • di proprietà indiretta, la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

Qualora dall’assetto proprietario non si riesca ad individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo in forza:

  • del controllo della maggioranza dei voi esercitabili in assemblea ordinaria;
  • del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Infine, qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del soggetto comunque diverso dalla persona fisica.

 

ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni sui titolari effettivi devono essere acquisite dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 22, commi da 3-5, D.lgs. n. 231/2007.

In particolare, per le imprese, le informazioni sul titolare effettivo sono acquisite richiedendole al medesimo anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili, dai libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, cui l’impresa è tenuta oppure dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell'art. 2377 c.c., delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter c.c.).

Le informazioni inerenti alle persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche sono acquisite dal fondatore, ove in vita, ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

I fiduciari di trust, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all’identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

 

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Come anticipato, ai fini della piena effettività del Registro, il MISE dovrà emanare l’ultimo decreto che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni (atteso entro l’8.8.2022).

Una volta individuati i titolari effettivi, dalla data di pubblicazione dell’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale, i soggetti obbligati avranno 60 giorni di tempo per inviare la relativa comunicazione, contenente i dati identificativi (c.f., nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, residenza anagrafica, domicilio) e cittadinanza delle persone fisiche identificate come titolari effettivi.

La comunicazione dovrà, inoltre, contenere:

  • per le imprese dotate di personalità giuridica, l’entità della partecipazione al capitale da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo; ove il titolare effettivo non sia individuato sulla base dell’entità della partecipazione, le modalità di esercizio di controllo ovvero i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona individuata come titolare effettivo;
  • per le persone giuridiche private, il codice fiscale, denominazione dell’ente, sede legale (o sede amministrativa, se diversa dalla sede legale), l’indirizzo p.e.c.;
  • per i trust e gli istituti giuridici affini, il codice fiscale, la denominazione del trust o dell’istituto affine, la data, il luogo e gli estremi dell’atto costitutivo;
  • le eventuali circostanze eccezionali in cui l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età (ivi incluso un indirizzo PEC presso cui ricevere le comunicazioni relative a tali profili);
  • la dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle legislazioni speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Per la comunicazione dei dati dovrà essere utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa adottato con il DM del 19.11.2009. Le specifiche tecniche del formato delle comunicazioni saranno oggetto di uno specifico decreto del MISE che non è stato ancora pubblicato (in attesa entro l’8.8.2022).

Per le entità costituite successivamente alla data di operatività del sistema, la comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese.

Inoltre, i soggetti obbligati sono tenuti a:

  • comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni fornite entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione;
  • comunicare annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione, dall’ultima comunicazione, dalla loro variazione o dall’ultima conferma; le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

I dati sulla titolarità effettiva saranno conservati in due sezioni del Registro delle imprese:

  • sezione autonoma: per le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private;
  • sezione speciale: per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché istituti giuridici affini stabili o residenti sul territorio della Repubblica italiana.

 

PROFILI SANZIONATORI

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. per un importo da 103,00 a 1.032,00 euro. Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

***

Ulteriori informazioni saranno fornite a seguito dell’adozione dei decreti da parte del Ministero dello sviluppo economico, data a partire dalla quale decorreranno i 60 giorni di tempo per inviare le comunicazioni relative ai titolari effettivi.

 

Cordiali saluti

HAGER & PARTNERS

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