DECRETO CORRETTIVO OMNIBUS
Con il d.lgs. n. 148 del 7.8.2026 (cosiddetto Decreto Omnibus), pubblicato nella G.U. n. 185 dell’11.8.2026, sono state introdotte <
FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO
A decorrere dal 2025, ai fini delle imposte sui redditi:
- per familiari di cui all'art. 433 c.c. si intendono i soggetti (genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri) con un reddito complessivo non superiore ai limiti di legge (i.e. euro 2.840,50);
- per familiari fiscalmente a carico di cui all'art. 433 c.c. si intendono i soggetti di cui sopra che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
FRINGE BENEFIT: AUTO AZIENDALI
E’ confermata la tassazione del fringe benefit delle auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti determinata in base alle tabelle ACI in misura pari a:
- 50%,
- 20% per i veicoli elettrici ibridi, plug-in
- 10% per i veicoli a batteria elettrica.
Tuttavia, dal 2026:
- a partire dal 1° gennaio del sesto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il fringe benefit è incrementato del 50%;
- in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il fringe benefit è incrementato del 5%.
In caso di riassegnazione dell’auto a un altro dipendente si applicano le vecchie regole di determinazione del fringe benefit in base alle emissioni di anidride carbonica del veicolo.
Per i veicoli:
- concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024,
oppure
- ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2025,
si applicano le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2024 (quindi con fringe benefit calcolato in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica), fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. A partire dal 1° gennaio del sesto anno successivo a quello di prima immatricolazione il fringe benefit è incrementato del 50%.
PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE O COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA
I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da:
- quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, e
- quelli che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale (che concorrono alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta),
costituiscono reddito di lavoro autonomo.
In caso di compensazione, i differenziali sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta.
I differenziali positivi sono soggetti a imposta sostitutiva nella misura del 26%.
Le nuove disposizioni si applicano ai crediti di imposta acquistati a decorrere dal 12.8.2026. Tuttavia, i professionisti che determinano il reddito secondo le regole ordinarie possono applicare le nuove disposizioni ai crediti d'imposta acquistati già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti già presentata, potrà essere presentata una dichiarazione integrativa ma non si ha diritto al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
HOLDING INDUSTRIALI ASSIMILATE
A partire del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, ai fini della assimilazione ad una holding industriale:
- l’attività finanziaria non rivolta al pubblico deve essere svolta in via esclusiva o prevalente;
- la prevalenza ricorre quando i ricavi e gli altri proventi derivanti dalle attività finanziarie non nei confronti del pubblico di cui al DM 53/2015 (i.e. finanziamenti a società del gruppo, cash pooling, ecc.) superano il 50% dei ricavi e proventi complessivi.
In seguito alle modifiche pertanto:
- la holding industriale continua ad essere individuata tramite l’asset test,
- la holding industriale assimilata viene individuata tramite l’income test,
ed entrambi i test devono essere verificati annualmente sulla base dell’ultimo bilancio approvato.
CONTRIBUTI CORRISPOSTI A FRONTE DI COSTI PER STUDI E RICERCHE
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, i contributi corrisposti a fronte di costi per studi e ricerche sono tassati per competenza e non più secondo il principio di cassa.
RIALLINEAMENTO
Le divergenze tra valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali:
- emerse a seguito del cambiamento di principi contabili ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 192/2024, e
- realizzatesi in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31.12.2024, e
- esistenti al termine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024,
possono essere riallineate ai fini IRES, IRAP e di eventuali addizionali secondo le disposizioni dell’art. 11 del d.lgs. 192/2024.
Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.
L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.
RIPORTO PERDITE
Premesso che l’art. 84, c. 3, tuir pone delle limitazioni al riporto delle perdite in presenza delle seguenti condizioni:
- trasferimento del controllo della società che riporta le perdite,
- cambio dell’attività esercitata nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori.
Con norma di interpretazione autentica viene chiarito che la prima condizione, ovvero il trasferimento del controllo del soggetto che riporta le perdite, si considera realizzato anche nel caso in cui siano trasferite le partecipazioni della sua controllante.
PERDITE ESTERE
Se una società residente in uno Stato UE o SEE è incorporata da una società italiana, le perdite della società estera possono essere portate in diminuzione del reddito della società italiana a condizione che:
- sia nei periodi d'imposta di realizzo delle perdite fiscali sia alla data in cui la fusione ha efficacia, le società siano legate da un rapporto di controllo;
- le perdite non siano più utilizzabili nell’altro Stato UE/SEE in quanto la società ha cessato la propria attività e alienato a terzi o, comunque dismesso, tutti i beni relativi all'impresa e, ai sensi della normativa dello Stato in cui è residente, tali perdite non possono essere utilizzate se il controllo è trasferito a terzi.
CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI
Premesso che le disposizioni degli artt. 175 e 177 tuir trovano applicazione anche in caso di conferimenti minusvalenti in cui il valore di realizzo risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite.
Viene tuttavia stabilito che se il valore di realizzo risulta inferiore anche al valore normale, il valore di realizzo è rideterminato in base al minor importo tra:
- il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, e
- il loro valore normale.
Le nuove disposizioni si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 192/2024 laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse.
DETRAZIONE IVA
Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati potrà essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto.
Inoltre, laddove la fattura riferita a una operazione eseguita in una annualità (ad esempio 2026), sia ricevuta l’anno successivo (2027) ma entro il termine di presentazione della dichiarazione, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto (2026), previa registrazione del documento in un’apposita sezione del registro IVA acquisti.
ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
Il termine per la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai fini dell'ammissione al regime di adempimento collaborativo è differito al 31.12.2026.
STABILE ORGANIZZAZIONE
A partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2026:
- il rendiconto della stabile organizzazione deve essere vidimato con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di attribuirgli data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta;
- i dati in esso contenuti devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
TERMINE PER L'ACCERTAMENTO DEI COMPONENTI A EFFICACIA PLURIENNALE
Per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale (i.e. ammortamenti), fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di accertamento decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta.
A titolo esemplificativo, se la prima quota di ammortamento è stata dedotta nell’anno X il cui termine di accertamento scade nell’anno x+6, entro tale termine dovranno essere accertati anche gli anni x+1, x+2, x+3, x+4.
Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonché alle quote delle spese relative a più esercizi, la disposizione si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa.
SOCIETA’ DI CAPITALI A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA
In caso di accertamento del reddito delle società di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l'esistenza:
- di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;
- di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perché inesistenti.
Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli artt. 47, 59 e 89 tuir.
ACCERTAMENTO PER ANTIECONOMICITA'
Ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene/servizio scambiato può costituire un indice sintomatico dell'esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo:
- soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformità, siano gravi, precisi e concordanti,
- o, in ogni caso, qualora la difformità in questione risulti manifesta e rilevante.
FONDI PENSIONE
La ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei a partire dal 12.08.2026 è elevata dall’11% al 20%.
AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI BLACK LIST
L’aliquota dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del costo dei titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ex art. 47-bis tuir è fissata al 36% e non può essere rateizzata.
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Distinti saluti
HAGER & PARTNERS