NEWSLETTER N. 8 - 2026

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SCHEMA DECRETO FISCALE “OMNIBUS”

Lo schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale (c.d. decreto “Omnibus”) è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026. L'approvazione non è tuttavia definitiva. Il testo dovrà ora essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari e, all'esito di tale fase, tornerà nuovamente all'esame del Consiglio dei Ministri per l'approvazione e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le principali novità ad oggi previste sono le seguenti:

  • auto aziendali: le percentuali di determinazione del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo (50%, ridotta al 10% per i veicoli elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in) sono incrementate del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione; in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit è incrementato del 5%. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025;
  • detrazione IVA: il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (per una fattura ricevuta nel 2026, entro il 30 aprile 2029, in luogo dell’attuale 30 aprile 2027);
  • riallineamento: il regime di riallineamento di cui agli artt. 10 e 11 d.lgs. 192/2024 è esteso alle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in occasione di cambiamenti di principi contabili realizzati in periodi d’imposta antecedenti al 2024;
  • crediti d’imposta acquistati: concorre alla formazione del reddito, quale reddito diverso, soltanto il

differenziale positivo tra valore nominale e costo di acquisto del credito d’imposta (inclusi i crediti da bonus edilizi);

  • perdite estere: viene integrato l’art. 181 TUIR, consentendo l’utilizzo delle perdite “finali” maturate all’estero;
  • stabile organizzazione: al rendiconto della stabile organizzazione italiana di imprese non residenti deve essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di riferimento; i dati del rendiconto devono inoltre essere indicati in un apposito prospetto della dichiarazione. La novità opera dalla dichiarazione REDDITI 2027.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore soltanto all'esito dell'iter di approvazione del decreto legislativo. Fino ad allora, le modifiche illustrate hanno carattere meramente prospettico, poiché il testo potrà ancora essere rivisto anche alla luce dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari. (Schema di d.lgs. correttivo approvato in esame preliminare dal CdM del 10.6.2026).

IMPOSTE DIRETTE

ISA e concordato preventivo biennale

In caso di rinnovo del concordato preventivo biennale per il 2026-2027, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi (c.d. adeguamento ISA) al fine di migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo al 2025: il reddito e il valore della produzione relativi al 2025 restano quelli determinati in sede di adesione al CPB. L’adeguamento resta invece possibile per chi accede per la prima volta al CPB 2026-2027, con versamento delle relative imposte e rilevanza dei maggiori importi ai fini della proposta di concordato.

I contribuenti in CPB restano tenuti, per le annualità oggetto di concordato, agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla presentazione dei modelli ISA, con acquisizione delle variabili precalcolate dal Cassetto fiscale anche in presenza di cause di esclusione.

Inoltre, gli acconti d’imposta sono determinati tenendo conto dei redditi e del valore della produzione concordati; per il primo anno di adesione al CPB 2026-2027, in caso di utilizzo del metodo storico è dovuta una maggiorazione, da versare con il secondo o unico acconto. Le perdite effettive conseguite nei periodi oggetto di concordato non riducono il reddito concordato (fermo il minimo di 2.000 euro) e non sono riportabili in avanti. (Agenzia delle Entrate, circolare n. 4 del 6.7.2026).

Detassazione dei premi di risultato

Il limite di 5.000 euro previsto per gli anni 2026 e 2027 ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’1% sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili trova applicazione anche in caso di conversione del premio in benefit. Pertanto, i benefit di cui all’art. 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR, fruiti in sostituzione del premio, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nei limiti previsti dalla medesima disposizione.

Restano ferme le condizioni di accesso al regime: reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente ed erogazione in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali depositati presso l’Ispettorato del Lavoro. (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 22 del 9.6.2026).

Imposte sostitutive su maggiorazioni e rinnovi contrattuali

L’imposta sostitutiva del 15% sulle somme corrisposte nel 2026 (entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro) a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per turni si applica:

  • alla maggiorazione prevista dai CCNL per il lavoro svolto di domenica, anche se non coincidente con il giorno di riposo settimanale;
  • all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo;
  • alle indennità di reperibilità e di pernottamento.

L’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi dei CCNL sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026 si applica anche agli incrementi relativi ad annualità precedenti corrisposti nel 2026, agli incrementi delle indennità mensili (es. indennità di cassa), alla retribuzione di ferie, festività soppresse e permessi, nonché all’incremento che assorbe il superminimo non previsto dal CCNL.

Entrambe le imposte sostitutive non si applicano qualora al rapporto di lavoro non sia applicato alcun CCNL. Per i lavoratori impatriati, docenti e ricercatori, le somme sono assoggettate a imposta sostitutiva per l’intero ammontare, senza le riduzioni previste dai rispettivi regimi agevolativi. (Agenzia delle Entrate, circolare n. 3 del 24.6.2026).

Retribuzioni convenzionali 2026

Sono state definite le retribuzioni convenzionali per il 2026, rilevanti ai fini fiscali (art. 51, comma 8-bis, TUIR) e contributivi per i lavoratori operanti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, con soggiorno estero superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi. Le regolarizzazioni contributive relative ai mesi già trascorsi del 2026 possono essere effettuate entro il 16 settembre 2026. (DM 29.5.2026, G.U. n. 133 dell’11.6.2026; INPS, circolare n. 66 del 18.6.2026)

Credito per imposte estere sui capital gain

L’imposta pagata all’estero sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni estere, ove il prelievo dello Stato della fonte sia consentito dalla Convenzione, è detraibile dall’imposta sostitutiva del 26% dovuta in Italia. Le clausole convenzionali che negano il credito quando il reddito è assoggettato a imposta sostitutiva “su richiesta del contribuente” non operano, infatti, nell’attuale contesto, in cui l’imposizione sostitutiva ha carattere obbligatorio.

Il principio, già affermato dalla Cassazione in tema di dividendi (sent. n. 25698/2022 e n. 10204/2024), consente di valutare la presentazione di istanze di rimborso della maggiore imposta versata, previa verifica della formulazione della singola Convenzione e del carattere definitivo dell’imposta estera. (C.G.T. I Brescia, sent. n. 413/2/26)

Distribuzione non proporzionale di utili

In caso di distribuzione di utili in misura non proporzionale alle quote di partecipazione, le somme percepite dal socio in eccesso rispetto alla propria quota costituiscono, secondo l’Agenzia delle Entrate, sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 3, lett. b), TUIR, imponibile al 100%; il regime dei dividendi (esclusione del 95% ex art. 89, comma 2, TUIR) resta applicabile alla sola parte proporzionale.

Secondo Assonime, tuttavia, ove la delibera di distribuzione non proporzionale sia conforme allo statuto e al diritto societario e sia sorretta da valide ragioni in concreto verificabili, le somme distribuite assumono per intero la natura di dividendi, salva la sussistenza di fattispecie simulatorie. (Agenzia delle Entrate, risposta a istanza di interpello n. 90 del 31.3.2026; Assonime, circolare n. 17 del 24.6.2026)

AGEVOLAZIONI

Tax credit 4.0: comunicazione di completamento entro il 31 luglio

Scade il 31 luglio 2026 il termine per la comunicazione di completamento al GSE relativa al credito d’imposta 4.0 per gli investimenti in beni materiali dell’Allegato A alla l. 232/2016 “prenotati” entro il 31 dicembre 2025 (ordine accettato e acconto di almeno il 20%) ed effettuati entro il termine “lungo” del 30 giugno 2026. Il mancato invio della comunicazione nei termini comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’impossibilità di fruire del credito.

Il termine riguarda i soggetti inclusi nella disponibilità delle risorse: per il credito in esame è stato infatti comunicato l’esaurimento dei fondi, con possibilità comunque di presentare le comunicazioni preventive; in caso di nuove disponibilità, il GSE ne dà comunicazione alle imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande. Per gli investimenti che non trovano capienza nelle risorse, o completati oltre il 30 giugno 2026, può essere valutato l’accesso al nuovo iper-ammortamento.

Il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali (codice tributo “7077”, indicando quale anno di riferimento quello di completamento comunicato); nel modello REDDITI 2026 vanno compilati il rigo RU5 e il rigo RU140 per gli investimenti prenotati nel 2025 ed effettuati nel termine lungo. (Art. 2 DM 15.5.2025, come modificato dal DM 16.6.2025)

Transizione 5.0: indicazione in dichiarazione

Il credito d’imposta transizione 5.0 va indicato nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d’imposta in cui il GSE comunica all’impresa l’importo effettivamente utilizzabile in compensazione: se la comunicazione è ricevuta nel 2026, il credito va quindi indicato nel modello REDDITI 2027 e non nel modello REDDITI 2026, anche se gli investimenti sono stati completati nel 2025.

Il principio vale sia per il credito “originario” ex art. 38 d.l. 19/2024 (codice credito “T6”), sia per quello riconosciuto a seguito del nuovo stanziamento ex art. 8 d.l. 38/2026, pari all’89,77% dell’importo richiesto e utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo “7079”) entro il 31 dicembre 2026. (FAQ Agenzia delle Entrate 30.6.2026)

RISCOSSIONE

Rottamazione-quinquies: prima rata entro il 31 luglio

Il 31 luglio 2026 scade la prima o unica rata della rottamazione-quinquies (art. 1, commi 82 ss., l. 199/2025); alla stessa data scade anche la tredicesima rata della rottamazione-quater, con regole di decadenza distinte per le due definizioni. Le comunicazioni delle somme dovute, disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riportano l’esito della domanda, l’ammontare complessivo, le scadenze secondo la soluzione prescelta (unica soluzione o fino a 54 rate) e i moduli di pagamento delle prime dieci rate.

Chi intende definire solo alcune delle cartelle o degli avvisi inclusi nella comunicazione può utilizzare il servizio “ContiTu”, che genera un nuovo piano e una nuova liquidazione delle somme. È inoltre attivo un servizio on line, accessibile senza credenziali, per richiedere copia della comunicazione delle somme dovute.

Per i tributi degli enti territoriali, la domanda di adesione alla relativa rottamazione potrà essere presentata tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026. (Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunicato 7.7.2026)

DOGANE

E-commerce: dazio di 3 euro sulle piccole spedizioni extra-UE

Dal 1° luglio 2026 e fino al 1° luglio 2028 si applica un dazio fisso di 3 euro per articolo sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi con valore intrinseco della spedizione fino a 150 euro, effettuate secondo lo schema IOSS o tramite canale postale. È contestualmente abrogata la franchigia daziaria prevista per i beni di valore trascurabile (artt. 23 e 24 Reg. CE 1186/2009). Il dazio costituisce un diritto doganale ed è pertanto soggetto a IVA, salvo le ipotesi IOSS.

In caso di reso della merce da parte del consumatore, non è ammesso l’invalidamento della dichiarazione doganale originaria: il dazio versato non è quindi recuperabile e costituisce un costo da considerare per marketplace, venditori on line e operatori logistici. Il contributo nazionale sui pacchi provenienti da Paesi extra-UE si applica invece dal 1° ottobre 2026. (Reg. UE 2026/382; Reg. delegato UE 2026/1022; Agenzia delle Dogane, circolare n. 17/2026)

SOCIETÀ

Registro dei titolari effettivi

La Corte di Giustizia UE ha confermato la compatibilità con il diritto unionale della disciplina italiana in materia di titolarità effettiva, respingendo le censure che avevano determinato, dal 2024, la sospensione del Registro dei titolari effettivi. La decisione apre alla ripresa dell'operatività del Registro – consultazione dei dati, accreditamento dei soggetti obbligati e obblighi di comunicazione, sinora sospesi – per la quale si attende ora la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato. Con la riattivazione torneranno efficaci anche gli obblighi di comunicazione e di conferma annuale dei dati da parte delle imprese. (Corte di Giustizia UE, sentenza 21.5.2026, cause riunite C-684/24 e C-685/24)

È stato inoltre ridefinito il regime di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. In particolare, l’accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio e ai soggetti che dimostrino un legittimo interesse connesso alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il legittimo interesse si presume per talune categorie (tra cui giornalisti professionisti, enti del Terzo settore, università ed enti di ricerca); negli altri casi la richiesta motivata è valutata dalla Camera di Commercio, con possibilità di tutela avverso l'eventuale diniego. (D.lgs. n. 122 del 10.6.2026, G.U. n. 156/2026)

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Distinti saluti

HAGER & PARTNERS

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