NEWSLETTER N. 08 - 2025

Newsletter

IMPOSTE DIRETTE

AIUTI DI STATO

L'Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento che consente al contribuente di fornire elementi utili a regolarizzare l'anomalia relativa alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri:

  • RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato),
  • SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale),
  • SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura),

in relazione al prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2021 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 2444832 del 05.06.2025).

AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

In seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 60 del 24.04.2025 (Decreto Bollette), pubblicata in G.U. n. 98 del 29.04.2025, in caso di veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti il fringe benefit continua ad essere determinato ai sensi dell’art. 51, c. 4, lett. a), tuir nel testo vigente al 31 dicembre 2024:

  • per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024,
  • nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Secondo Assonime, il regime previgente troverebbe applicazione:

  • per tutti i veicoli che risultino oggetto di concessione in uso promiscuo a favore dei dipendenti nella finestra temporale “1° luglio 2020 - 31 dicembre 2024”, e
  • sino a quando il veicolo rimanga – senza soluzione di continuità – destinato a tale funzione, ossia, sino al momento di restituzione del veicolo alla società di leasing o di noleggio oppure di rivendita o rottamazione o, comunque, di destinazione del veicolo ad altre finalità (Assonime circolare n. 12 del 27.05.2025).

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

L’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni operative riguardanti le novità fiscali in materia di redditi di lavoro dipendente contenute nella Legge di bilancio 2025 e nel d.lgs. 192/2024 (decreto delegato) (Agenzia delle entrate, circolare n. 4 del 16.05.2025).

CESSIONE PROPRIETA’ SUPERFICIARIA

La cessione della proprietà superficiaria - ovvero della proprietà della costruzione già esistente separatamente dal suolo - al di fuori del reddito di impresa o professionale, configura un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, lett. h, tuir (e non ai sensi dell’art. 67, lett. b, tuir).

Il reddito è determinato ai sensi dell’art. 71, c. 2, tuir e risulta imponibile anche oltre i cinque anni dal possesso dell’immobile (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 129 del 13.05.2025).

CESSIONE SEPARATA DELLA NUDA PROPRIETA’ E DELL’USUFRUTTO

In caso di cessione separata della nuda proprietà e dell’usufrutto:

  • il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso dell'usufrutto costituisce reddito diverso tassabile ex art. 67, c. 1, lett. h, tuir;
  • la plusvalenza derivante dalla cessione della nuda proprietà costituisce, invece, reddito diverso tassabile ex art. 67, c. 1, lett. b, tuir, dunque a condizione che la cessione avvenga entro cinque anni dall'acquisto (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 133 del 14.05.2025).

DIVIDENDI BLACK LIST

Ai fini della classificazione dei dividendi come black o white:

  • il livello di tassazione estero deve essere confrontato esclusivamente con l’aliquota IRES;
  • nel raffronto tra il livello impositivo estero e quello italiano non rilevano le ritenute in uscita applicate dal paese estero (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 131 del 13.05.2025).

PARTICIPATION EXEMPTION

Ai fini dell’applicazione del regime di participation exemption di cui all'art. 87 tuir (esenzione della plusvalenza nella misura del 95%), la fase di costruzione di un fabbricato a destinazione alberghiera da parte di una società avente conforme oggetto sociale:

  • costituisce a tutti gli effetti utilizzo del fabbricato nell'esercizio dell'impresa,
  • e dunque soddisfa il requisito della commercialità (Cassazione, sent. n. 14800 del 02.06.2025).

CEDOLARE SECCA

Il locatore può optare per il regime della c.d. cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, ed in particolare per le esigenze abitative dei suoi dipendenti.

Infatti, l'art. 3, c. 6, d.Lgs. n. 23/2011 prevede che il regime della cedolare secca non trovi applicazione per le “locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni”. Pertanto, l’esclusione si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni (Cassazione, sent. n. 12079 del 07.05.2025).

COMPETENZA DEI COMPONENTI REDDITUALI DERIVANTI DA SENTENZA

Ai fini delle imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal:

  • riconoscimento di un credito, o
  • dal disconoscimento di un debito preesistente,

in sede giudiziale, devono essere dichiarate nell'anno di imposta in cui la sentenza che afferma il credito o disconosce il debito è stata depositata. Il deposito della sentenza costituisce il momento nel quale la posta attiva diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile, ai sensi dell'art. 109 tuir, sempreché l'efficacia esecutiva della sentenza di condanna non sia stata nel frattempo sospesa (Cassazione, sent. n. 11917 del 06.05.2025).

ALIQUOTA IRAP

Ai fini della riduzione dell’aliquota IRAP di 1,22 punti percentuali prevista dall’art. 21-bis, c. 7-septies e 7-octies, L.P. di Bolzano n. 9/1998 per:

  • i soggetti passivi che applicano contratti collettivi di primo livello, stipulati in provincia di Bolzano, o contratti collettivi di secondo livello, sia territoriali - laddove sottoscritti dal 1° gennaio 2022 - che aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU);
  • i soggetti passivi che erogano premi di risultato introdotti prima del 29 ottobre 2024, in conformità ai rispettivi accordi territoriali di settore;

i contratti/gli accordi devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

  • essere sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in Provincia o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU);
  • essere depositati ai sensi di legge;
  • non essere scaduti;
  • prevedere un elemento economico aggiuntivo regolarmente erogato.

Per contratti/accordi si intendono contratti territoriali o accordi aziendali sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in Provincia, applicabili alla generalità dei dipendenti o comunque alla maggioranza degli stessi, ferma restando la facoltà delle parti firmatarie di decidere liberamente il numero di dipendenti interessati dagli elementi economici aggiuntivi.

Il deposito del contratto/accordo deve essere effettuato sul sito del Ministero del Lavoro oppure presso l’Ispettorato provinciale del Lavoro entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta in cui si applica l’agevolazione.

i soggetti passivi IRAP senza dipendenti sono esclusi dall’agevolazione (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 322 del 20.05.2025).

CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA

In generale, i crediti di imposta possono essere ceduti ai sensi dell’art. 43-bis d.p.r. 602/1973, secondo le indicazioni degli artt. 69 e 70 r.d. 2440/1923. Pertanto:

  • la cessione dei crediti d’imposta in oggetto deve risultare “da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”;
  • l’atto di cessione deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente;
  • il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato e dunque può utilizzarlo esclusivamente in compensazione in F24.

In alternativa, la cessione dei crediti d’imposta può avvenire infragruppo ai sensi dell’art. 43-ter del d.p.r. 602/1973, ossia i crediti maturati in capo a società appartenenti a un gruppo possono essere ceduti, in tutto o in parte, a una o più società dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità previste dagli artt. 69 e 70 r.d. 2440/1923. In tal caso, la cessione è efficace a condizione che la società cedente indichi nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 32 del 15.05.2025).

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”

In caso di acquisto di immobile con l’agevolazione “prima casa”, il maggior termine di due anni stabilito dalla Legge di bilancio 2025 per rivendere l’immobile già posseduto e precedentemente già acquistato con l’agevolazione “prima casa”, trova applicazione:

  • non soltanto per gli immobili acquistati a partire dal 1° gennaio 2025,
  • ma anche per quelli acquistati in data anteriore e per i quali al 31 dicembre 2024 non era ancora decorso il previgente termine di un anno (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 127 del 05.05.2025).

CREDITI NON SPETTANTI

Le nozioni di crediti “inestistenti” e crediti “non spettanti” ai fini del reato di indebita compensazione introdotte dal d.lgs. 87/2024 hanno recepito l’orientamento giurisprudenziale precedente alla riforma; conseguentemente, tali nozioni possono essere applicate retroattivamente anche a fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 87/2024 (29 giugno 2024) (Cassazione, sent. n. 19868 del 28.05.2025).

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

In data 4 giugno 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale (CPB).

Si segnalano di seguito le principali novità in materia di CPB:

  • sono abrogate le norma del CPB per i contribuenti in regime forfettario per i quali, pertanto, il CPB non risulta applicabile per il periodo di imposta 2025 e seguenti;
  • a partire dalle adesioni al CPB per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, le aliquote agevolate del 10%, 12% e 15% sono applicabili nei limiti di un'eccedenza di reddito non superiore a € 85.000. Limitatamente alla parte che supera tale somma, l'imposta sostitutiva va applicata nelle seguenti misure: 43% per i soggetti IRPEF e 24% per i soggetti IRES;
  • vengono introdotte due ulteriori cause di esclusione/cessazione applicabili a decorrere dall'adesione al CPB 2025-2026, purché non esercitate prima dell'entrata in vigore del decreto:
  • con riferimento al periodo d'imposta precedente (2024) al biennio concordato, per il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e contemporaneamente partecipa a un'associazione professionale /STP / società tra avvocati;
  • per le l’associazione/STP / società tra avvocati, nel caso in cui non aderiscono al CPB, nei medesimi periodi d'imposta, tutti gli associati/soci che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

Tali cause di esclusione/cessazione non operano se l'associazione/società partecipata aderisce al CPB per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associato/socio o l'associato/socio aderisce al CPB per i medesimi periodi in cui aderisce l'associazione/società partecipata;

  • in base ad una norma di interpretazione autentica, viene confermato che ai fini dell'applicazione della causa di esclusione/cessazione per operazioni di conferimento vanno intese esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda e non singoli beni/denaro;
  • il termine per aderire al CPB viene fissato, a regime, al 30.09 (o entro la fine del nono mese dalla chiusura dell’esercizio, per i soggetti IRES con periodo non coincidente con l’anno solare);
  • viene introdotta la possibilità di scomputare dal reddito concordato la c.d. "maxi deduzione" del costo del lavoro;
  • vengono introdotte delle soglie massime alla proposta di concordato ai fini delle imposte sui redditi/IRAP, calcolate in percentuale rispetto al reddito del periodo precedente (ad es., 2024) al biennio cui si riferisce la proposta (ad es., 2025-2026), in misura inversamente proporzionale al punteggio ISA di tale periodo;
  • viene previsto che il contribuente decade la CPB ove, in caso di ricezione di un avviso bonario, non abbia effettuato il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE

L’art. 14 d.lgs. 192/2024 ha previsto la possibilità di optare per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

L’affrancamento può essere effettuato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10%.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo:

  • la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta,
  • le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Il versamento va effettuato utilizzando il codice tributo 1867 (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 35 del 04.06.2025).

IVA

DISTACCO O PRESTITO DI PERSONALE

L’Agenzia delle entrate chiarisce il regime IVA del distacco o prestito di personale in seguito alla abrogazione dell’art. 8, c. 35, l. 67/1988 a fronte della incompatibilità con l’ordinamento UE.

Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, le attività di distacco o prestito di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo configurano prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’IVA.

Per le operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 2025, sono fatti salvi i comportamenti comunque adottati dai contribuenti in caso di riaddebito del mero costo ovvero:

  • applicazione dell’IVA in conformità alla sentenza della CGE, C-94/2019,
  • non applicazione dell’IVA in conformità all’art. 8, c. 35, l. 67/1988,

salvo che siano intervenuti accertamenti definitivi (Agenzia delle entrate, circolare n. 5 del 16.05.2025).

SPLIT PAYMENT

La decisione 2023/1552 del Consiglio Ue ha autorizzato la proroga dello split payment dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026.

Tuttavia, per le società quotate in Borsa, incluse nell’indice Ftse Mib, la proroga è stata limitata al 30 giugno 2025: pertanto, per le cessioni e prestazioni verso tali società il meccanismo dello split payment cesserà a decorrere dal 1° luglio 2025.

                                                                                            ***

                                                                                    Distinti saluti

                                                                          HAGER & PARTNERS

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