NEWSLETTER N. 06 - 2025

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IMPOSTE DIRETTE

INTERESSI E DIVIDENDI CORRISPOSTI DALLE SIIQ

Gli interessi corrisposti da una SIIQ sui finanziamenti ricevuti dalla controllante UE possono beneficiare del regime di esenzione da ritenuta ex art. 26-quater d.p.r. 600/1973.

Mentre, i dividendi corrisposti dalle SIIQ e SIINQ alla controllante UE relativi ad utili della gestione esente non possono fruire del regime di esonero da ritenuta ex art. 27-bis d.p.r. 600/1973 cd. “madre-figlia” (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 93 del 09.4.2025).

DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI IPOTECARI

Gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla installazione al suolo di pannelli fotovoltaici, e su cui sarà costituito un diritto di superficie, non beneficiano della integrale deduzione prevista dall’art. 1, c. 36, l. 244/2007 per gli immobili destinati alla locazione.

Ciò in quanto la locazione non è equiparabile alla costituzione di un diritto di superficie (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 110 del 15.4.2025).

DETERMINAZIONE DEL CREDITO PER IMPOSTE ESTERE

La parte di reddito estero che non concorre alla formazione del reddito italiano in applicazione del regime di participation exemption di cui all’art. 87 tuir non integra le condizioni per usufruire in Italia del credito per le imposte estere. In tal caso, trova applicazione la riduzione proporzionale dell'imposta estera prevista dall’art. 165, c. 10, tuir.

Inoltre, la riduzione va calcolata sull’l’imposta estera “effettiva” e non su quella “virtuale” che sarebbe stata riscossa nel paese estero senza l’applicazione del regime di participation exemption vigente in detto paese (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 101 del 15.4.2025).

SPETTANZA DEL CREDITO PER IMPOSTE ESTERE

Il diritto a usufruire del credito per le imposte assolte all’estero non è precluso in caso di:

  • omessa presentazione della dichiarazione,
  • omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

Il credito può essere recuperato nell'ordinario termine di prescrizione di 10 anni previsto dall'art.2946 c.c. (Cass. sent. n. 9671 del 13.04.2025).

PATTO DI NON CONCORRENZA

Le somme corrisposte a fronte della cessazione del rapporto di lavoro sono riconducibili nell’ambito dell’art. 15 del modello di Convenzione OCSE. L’art. 15 prevede la tassazione esclusiva dei redditi di lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l'attività lavorativa sia svolta anche nell'altro Stato contraente (ipotesi che determina l'assoggettamento a imposizione concorrente in entrambi i Paesi).

Le somme corrisposte a fronte del patto di non concorrenza se non direttamente collegate all’attività lavorativa svolta prima della cessazione del rapporto di lavoro nell’altro Stato, sono dunque soggette a tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 111 del 17.4.2025).

SCISSIONE DI SOCIETA’ SEMPLICE

La scissione di una società semplice:

  • a favore di altre tre società semplici neocostituite, senza ristoro o conguagli tra i soci,
  • con assegnazione di partecipazioni dalla scissa alle beneficiarie,

sotto il profilo fiscale:

  • non è riconducibile nell’ambito del regime di neutralità fiscale di cui all’art. 173 tuir, in quanto le società non svolgono attività di impresa;
  • ma non è neppure riconducibile ad alcuna delle fattispecie reddituali elencate all'art. 67 tuir, qualora gli asset trasferiti (nella specie, partecipazioni) conservino presso le beneficiarie il medesimo valore fiscalmente riconosciuto che avevano in capo alla scissa (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 124 del 30.4.2025).

RITENUTA SUI CANONI DI NOLEGGIO

Il canone di noleggio di casse e pallet pagato ad una società residente in altro Stato UE è soggetto a ritenuta in Italia nella misura del 30%; tale ritenuta può essere ridotta in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e l’altro Stato UE (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 1117 del 28.4.2025).

INERENZA DEI COSTI

L'inerenza di un costo va valutata con riferimento a potenziali utilità o vantaggi futuri (ampliamento del settore di mercato, incremento della clientela, introduzione di nuovi prodotti o servizi) conseguibili dalla società (Cass. sent. n. 7741 del 24.03.2025).

IVA

PRESTAZIONE COMPLESSA

Ai fini IVA, la locazione di un immobile strumentale – in particolare, un autodromo – unitamente alla prestazione di ulteriori sevizi di ''ospitalità per i partecipanti, catering e supporto organizzativo, indispensabili per lo svolgimento dell'evento sportivo'', configura una prestazione complessa relativa ad un bene immobile territorialmente rilevante in Italia (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 87 del 03.4.2025).

PRESTAZIONI ACCESSORIE

I servizi resi nell’ambito dell’attività di un parco acquatico divertimenti quali il parcheggio ed il noleggio ombrelloni sono accessori all’ingresso nel parco (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 96 del 11.4.2025).

DIRITTO ALLA DETRAZIONE IN CAPO AL CESSIONARIO IN CASO DI EVASIONE DEL FORNITORE

Il diritto alla detrazione IVA in capo all’acquirente va riconosciuto esclusivamente a condizione che egli “non aveva e non poteva avere conoscenza” dell'evasione dell'IVA da parte del fornitore.

Conseguentemente, in caso dei rapporti di partecipazione societaria o di legami personali che consentono di riferire al cessionario un atteggiamento soggettivo connotato dalla piena certezza (o doverosa conoscibilità) del mancato versamento dell'IVA addebitata in rivalsa dal cedente, il diritto alla detrazione in capo al cessionario può essere negato (Cass. sent. n. 9912 del 16.04.2025).

IMPOSTA DI REGISTRO

COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU TERRENO AGRICOLO

Agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9% prevista dal primo periodo dell’art. 1, c. 1, della Tariffa TUR, e non l’aliquota del 15%.

L’Agenzia delle entrate si allinea così all’orientamento della giurisprudenza che aveva rigettato la prassi amministrativa secondo cui l’aliquota era quella del 15% prevista per la cessione, ed aveva invece ritenuto applicabile l’aliquota del 9% (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 23 del 03.4.2025).

REGISTRAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA DETRAZIONE IVA

In caso di omessa registrazione di una fattura di acquisto:

  • sia nel registro dell’anno “n” di competenza,
  • che nel sezionale relativo alle fatture ricevute nell’anno “n” e registrate nell’anno “n+1” (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno “n”),

non è consentito detrarre l’IVA attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Inoltre, a parere dell’Agenzia, l’omessa registrazione della fattura di acquisto risulta sanzionabile (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 115 del 17.4.2025).

DETRAZIONE IVA NELLA FASE DI LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’

L'attività posta in essere da un'impresa nella sua fase di liquidazione non è necessariamente legata a quella precedentemente effettuata nel corso del normale svolgimento dell'impresa.

Conseguentemente, un’impresa di assicurazione ha diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti effettuati durante il periodo di liquidazione, qualora vi sia un nesso di diretta strumentalità tra l'impiego dei beni e servizi acquistati e lo svolgimento dell'attività liquidatoria. A riguardo, è irrilevante che la precedente attività di impresa fosse esente da IVA con indetraibilità dell'IVA corrisposta per gli acquisti (Cass. sent. n. 4755 del 24.02.2025).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

LE NOVITA’ DELLA RIFORMA FISCALE

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte in materia di imposta di successione e donazione dal d.lgs. 139/2024, attuativo della delega fiscale.

Tra le principali novità oggetto di chiarimenti si evidenzia l’applicazione all’imposta sulle successioni del principio di autoliquidazione che sostituisce il principio in virtù del quale l’imposta sulle successioni veniva liquidata dagli uffici finanziari.

Un’altra importante novità riguarda lo svincolo delle attività cadute in successione che le banche e gli altri intermediari finanziari devono consentire, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, quando:

  • il richiedente sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni,

l’asse ereditario comprenda beni immobili e lo svincolo sia nei limiti delle somme necessarie al pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo dovute sugli immobili (Agenzia delle entrate, circolare n. 3 del 16.4.2025).

 

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                                                                                    Distinti saluti

                                                                          HAGER & PARTNERS

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