NEWSLETTER N. 6 - 2026

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Pubblicati i decreti attuativi del nuovo iperammortamento

Sono stati pubblicati i decreti relativi al nuovo iperammortamento che disciplinano le modalità attuative (DM 7 maggio 2026) e i termini di apertura della piattaforma e i modelli di comunicazione, rendendo così pienamente operativa l’agevolazione (DM 10 giugno 2026).

In particolare, a partire dal 12 giugno, è online la piattaforma informatica sul portale del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) per la presentazione delle comunicazioni preventive per l’accesso al nuovo iper-ammortamento, riguardante gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Premessa

Come è noto, la legge di bilancio 2026 ha reintrodotto la maggiorazione del costo fiscale di acquisizione dei beni strumentali nuovi, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, riprendendo nella sostanza il meccanismo del c.d. “iperammortamento” già noto in passato.

Il successivo DL 38/2026 (decreto fiscale), ha esteso l’ambito applicativo della misura eliminando il vincolo di origine UE/SEE dei beni agevolabili e includendo l’iperammortamento tra le variazioni ammesse per rettificare il reddito concordato preventivo biennale.

Ambito soggettivo

L’agevolazione è riservata a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, senza distinzione di forma giuridica, dimensione o settore di attività.

Sono escluse dal beneficio le imprese che versino in una delle seguenti condizioni: stato di liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa; concordato preventivo senza continuità aziendale; sottoposizione ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) o da altre leggi speciali, ovvero pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per i soggetti ammessi, la fruizione è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito oggettivo e misura dell’agevolazione

La maggiorazione del costo è riconosciuta per gli investimenti appartenenti a due distinte categorie di beni:

  • i beni materiali e immateriali strumentali nuovi inclusi negli allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello “Industria 4.0”, a condizione che risultino interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • i beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Per gli impianti fotovoltaici, sono agevolabili solo i moduli con celle prodotti nell’Unione europea con efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%, nonché i moduli con celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’Unione con efficienza almeno pari al 24%.

Per tutte le altre tipologie di beni, invece, il DL 38/2026 ha soppresso, con effetto dal 1° gennaio 2026, il requisito di provenienza geografica originariamente previsto, cosicché l’agevolazione si applica ora a beni prodotti in qualsiasi Paese.

La maggiorazione è differenziata in base all'ammontare degli investimenti, secondo una logica "a scaglioni":

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti di importo superiore a 20.000.000 di euro non spetta alcun beneficio.

I limiti delle fasce sono riferiti a ciascuna annualità (2026, 2027 e 2028) e non all’intero arco temporale di vigenza considerato unitariamente. Il costo ammissibile va assunto al netto di eventuali sovvenzioni o contributi ricevuti per i medesimi costi.

L'agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione extracontabile da effettuare nel modello REDDITI, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti (subordinatamente alla ricezione di esito positivo da parte del GSE).

Profilo temporale

L’accesso al beneficio si articola in tre comunicazioni obbligatorie (art. 3 co. 1 - 5 del DM 7.5.2026) da trasmettere in via telematica tramite la piattaforma informatica del GSE, accessibile con credenziali SPID o CIE nell’area clienti del sito www.gse.it:

  • comunicazione preventiva, da inviare per ciascuna struttura produttiva, con l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e della struttura, della tipologia e dell’ammontare degli investimenti programmati e della data prevista di interconnessione (o di entrata in funzione, per i beni energetici);
  • comunicazione di conferma dell’investimento, da trasmettere entro sessanta giorni dalla notifica dell’esito positivo della comunicazione preventiva, con la data e l’importo del pagamento dell’ultima quota di acconto necessaria al raggiungimento del 20% del costo di ciascun bene e i dati delle relative fatture (per i beni in leasing, il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell’ordine da parte della società concedente);
  • comunicazione di completamento da inviare dopo l’avvenuta interconnessione dei beni e comunque entro il 15 novembre 2028, corredata dalle attestazioni di possesso della documentazione richiesta.

Il GSE, entro 10 giorni dalla ricevuta di invio, comunica l’esito positivo delle verifiche ovvero i dati e i documenti da integrare

Il mancato invio nei termini e con le modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura e, quindi, l’impossibilità di fruire del beneficio.

Il decreto prevede inoltre due ulteriori comunicazioni periodiche ai fini del monitoraggio della spesa (art. 3 co. 6 del DM 7.5.2026). Nello specifico, viene stabilito che, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine di fruizione dell'agevolazione, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
  • entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all'incentivo imputate in ciascun esercizio.

L'impresa, pertanto, anche dopo il completamento dell'investimento e per l'intero periodo di fruizione dell'agevolazione, deve presentare tali comunicazioni ai fini di monitoraggio.

Adempimenti documentali

L’art. 6 del DM attuativo introduce un obbligo generalizzato di acquisire la perizia tecnica asseverata, ora richiesta per tutti i beni senza eccezioni (in passato richiesta solo per i beni di costo superiore a 300.000 euro).

È inoltre necessaria la certificazione contabile, attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alle scritture contabili, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 (per le imprese non obbligate alla revisione, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro tenuto dal MEF). L’impresa deve infine conservare e rendere disponibile, ai fini dei controlli, l’ulteriore documentazione di supporto (fatture, documenti di trasporto e simili); non è invece richiesta alcuna dicitura specifica nelle fatture.

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Distinti saluti

HAGER & PARTNERS

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