NEWSLETTER N. 5 - 2026

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IMPOSTE DIRETTE

PROROGA VERSAMENTI

Per i soggetti ISA che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal decreto MEF, il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA, è posticipato dal 30 giugno 2026:

  • al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione,

oppure

  • entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,80%.

La proroga si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi (compresi quelli che adottano il regime di cui all’art. 27, c. 1, d.l. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, c.1, l. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società ex artt. 5, 115 e 116 del TUIR aventi i requisiti richiesti (Art. 6 d.l. n. 89 del 22.5.2026).

CREDITO PER IMPOSTE ESTERE

In presenza di una Convenzione, il credito per imposte pagate all’estero spetta anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

La norma interna (art. 165, c. 8, Tuir) non può infatti limitare l'efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie - come quelle previste dalla Convenzione Italia-Germania - o porsi in contrasto con esse (in tal senso, l’art. 117 Cost., l’art. 75 d.p.r. 600/1973 e l’art. 169 TUIR) (Cass. sent. n. 16134 del 25.5.2026; in senso contrario, Cass. sent. n. 12908 del 06.5.2026).

CERTIFICAZIONE DIRETTIVA “MADRE-FIGLIA”

L’esenzione dalla ritenuta sui dividendi spetta alla società estera in possesso di tutti i requisiti "sostanziali" previsti dall’art. 27-bis d.p.r. 600/1973 (che ha recepito la Direttiva “madre-figlia”) anche qualora la certificazione dell'Autorità fiscale estera sia acquisita successivamente alla data di pagamento dei dividendi (Cass. sent. n. 13128 del 07.5.2026).

IVA

RETTIFICA IVA

In caso di accertamento di maggiori ricavi, l'Amministrazione finanziaria può calcolare l’IVA dovuta sull’importo accertato anziché scorporarla da tale importo. Il principio di neutralità dell’IVA è infatti assicurato dall’art. 60 d.p.r. 633/1972 che consente la rivalsa a seguito di accertamento (Cass. sent. n. 16155 del 25.5.2026).

REQUISITO DEL CONTROLLO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO

Ai fini della disciplina sulla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73, c.3, d.p.r. 633/1972, il requisito del controllo in misura superiore al 50% può essere soddisfatto sia in via diretta che in via indiretta. Il controllo indiretto può essere soddisfatto anche sommando le partecipazioni possedute da più società direttamente controllate, come nel caso in cui:

  • A detiene il 100% sia di B che di C,
  • B e C detengono entrambe rispettivamente il 50% di D;

in tal caso A detiene il controllo indiretto di D valido ai fini della disciplina sulla liquidazione iva di gruppo (Cass. sent. n. 16016 del 25.5.2026).

OPERAZIONI A CATENA

Con riferimento all’operazione triangolare in cui:

  • un soggetto IVA polacco vende beni a un soggetto IVA tedesco;
  • il soggetto IVA tedesco, promotore della triangolazione, vende ad un soggetto IVA italiano;
  • il trasporto avviene direttamente dalla Polonia all’Italia a cura del promotore;

se la fattura del promotore tedesco non contiene:

  • l’indicazione dell’art. 141 della Direttiva (o della relativa norma interna),
  • il riferimento al meccanismo della inversione contabile con designazione del cessionario italiano come debitore dell’imposta,

la cessione dal soggetto IVA tedesco al cessionario italiano è una cessione interna in Italia (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 111 del 29.05.2026).

IMPOSTE INDIRETTE

ESENZIONE DA IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Il trasferimento per successione di quote societarie è esente da imposta a condizione che il trasferimento delle partecipazioni consenta al beneficiario:

  • di acquisire il controllo della società,

oppure

  • di integrare il controllo già esistente,

ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1), c.c.

L’esenzione spetta anche in caso di più eredi che acquisiscono il controllo per il tramite di partecipazioni ricevute in regime di comunione ereditaria.

Per converso, l’esenzione non spetta se il controllo è raggiunto per il tramite delle partecipazioni ricevute in regime di comunione ereditaria, ma solo unitamente alle partecipazioni detenute individualmente dai singoli coeredi in titolarità esclusiva (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 109 del 26.05.2026).

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”

L’agevolazione “prima casa” spetta anche in caso di acquisto di immobili collabenti censiti in categoria catastale F/2, a condizione che siano soddisfatti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma agevolativa e sempre che nell’atto siano rese le dichiarazioni previste dalla Nota II-bis.

Inoltre, in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, l’immobile deve risultare effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l’esercizio dell’attività accertativa. Pertanto, devono ritenersi superate le indicazioni fornite con la risposta a interpello del 30 agosto 2019, n. 357 (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 108 del 26.05.2026).

SOCIETA’

CONTRIBUTI PUBBLICI SIGNIFICATIVI

E’ stato pubblicato il DPCM attuativo delle disposizioni della Legge di Bilancio 2025 che impongono alle società, enti e fondazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici significativi:

  • la nomina dell’organo di revisione e del collegio sindacale, ove non già presenti;
  • l’invio al MEF, entro il 30 aprile dell’anno successivo all’erogazione, di una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate, volte ad accertare che l’utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi.

A tal fine, si considerano di entità significativa i contributi a carico dello Stato, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria, con esclusione delle società quotate ai sensi del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) e loro controllate, o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali, che, cumulativamente:

  • sono destinati alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico, con esclusione dei contributi destinati a una generalità di soggetti, di quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, di quelli concessi sotto forma di credito di imposta, nonché di quelli erogati, oltre che alle predette società quotate e loro controllate, agli enti del terzo settore disciplinati dal CTS (d.lgs. 117/2017), nonché a favore degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e degli enti riconosciuti delle confessioni religiose che hanno sottoscritto intese con lo Stato;
  • sono di importo superiore a un milione di euro annui ovvero, nel caso di importi fino a un milione di euro annui, sono di ammontare pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario. A tal fine rilevano i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta.

Le disposizioni entrano in vigore dal 4 giugno 2026 (DPCM n. 84 del 26.3.2026, pubblicato in G.U. n. 115 del 20.5.2026).

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Distinti saluti

HAGER & PARTNERS

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