NEWSLETTER N. 4 - 2026

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IMPOSTE DIRETTE

LA COMMERCIALITA’ AI FINI DELLA PARTICIPATION EXEMPTION

Nel caso in cui una società veicolo acquisti dei progetti in corso di sviluppo nel settore dell’energia elettrica:

  • ma non svolga >>quel complesso di attività concernenti le operazioni di finanziamento, di ricerca dei siti, di progettazione e realizzazione degli impianti espressamente richiamate dalla circolare n. 7/E del 2013 e considerate nel loro insieme e con riferimento alle società operanti nel settore energetico come realizzazione, sia pure parziale, dell'oggetto sociale<<, in quanto dette attività risultano essere già state svolte dal cedente,

ed inoltre

  • non sia ancora dotata >>della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza<<,

ai fini dell’applicazione del regime di participation di cui all’art. 87 tuir, il requisito della commercialità non può ritenersi soddisfatto.

Ciò in quanto, la società non si trova né in una fase di start up integrante il requisito della commercialità, né nella fase di svolgimento dell’attività commerciale vera e propria (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 97 del 01.04.2026).

 

L’ISCRIZIONE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI AI FINI DELLA PARTICIPATION EXEMPTION

Ai fini della applicazione del regime di participation exemption, l’amministrazione finanziaria può sindacare l’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel caso in cui la partecipazione:

  • costituisca un investimento motivato da meri intenti speculativi,

o comunque

  • destinato ad un disinvestimento nel breve periodo,

la cui iscrizione deve dunque essere effettuata tra le poste dell'attivo circolante (Cass. sent. n. 11695 del 29.4.2026).

 

PENALI CONTRATTUALI

Le penali contrattuali, pattuite ai sensi dell'art. 1382 c.c., sono deducibili dal reddito d'impresa se inerenti all'attività di impresa. La deducibilità può quindi essere sindacata dall’amministrazione finanziaria qualora le penali presentino caratteri di antieconomicità, ciò in quanto la macroscopica sproporzione (o l'illogicità economica della pattuizione) delle penali funge da elemento sintomatico del difetto di inerenza del costo (Cass. sent. n. 12400 del 3.5.2026).

 

BENEFICIARIO EFFETTIVO

La nozione di beneficiario effettivo accertata mediante i tre test “a cascata”:

  • il substantive business activity test, finalizzato a verificare che la società percipiente svolga un’attività economica effettiva e non rappresenti una costruzione artificiosa;
  • il dominion test, finalizzato a verificare che la società percipiente può disporre liberamente dei redditi percepiti, senza obbligo di riversare il flusso reddituale a un terzo;
  • il business purpose test, finalizzato a verificare le ragioni economiche dell’interposizione della società percipiente nel flusso reddituale;

trova applicazione sia nel contesto della Direttiva interessi/canoni sia ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (Cass. sent. n. 11744 del 29.4.2026).

 

COSTI INFRAGRUPPO

Ai fini della deducibilità dei costi infragruppo non è sufficiente una mera indicazione formale della misura percentuale dei costi contenuta in un contratto quadro valido per una pluralità di annualità né la mera presenza di contratti di consulenza sottoscritti. Occorre, invece, la prova degli specifici costi sostenuti in relazione alle operazioni effettivamente realizzate nel periodo di imposta di riferimento (Cass. sent. n. 10456 del 21.4.2026).

 

VERSAMENTO IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE

Il versamento in conto futuro aumento di capitale non incrementa il costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio fintanto che non sia intervenuta la delibera di aumento (Cass. sent. n. 9629 del 15.4.2026).

 

IVA

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DI FESTIVAL E CONCERTI

L’attività di organizzazione logistica di festival, concerti ed altri eventi simili svolta in base ad un mandato senza rappresentanza attraverso cui la società italiana si impegna a prenotare ristoranti, alberghi, servizi di trasporto, ecc. deve essere fatturata come segue:

  • la società italiana organizzatrice rifattura al mandante i servizi acquistati dai fornitori italiani secondo la territorialità di ciascun servizio: ad esempio, per i servizi di alloggio e ristorazione in base al luogo in cui sono svolti in base alla deroga dell’art. 7-quater d.p.r. 633/1972, quindi con IVA 10% se svolti in Italia; mentre per i servizi non inclusi in alcuna deroga, in base alla territorialità del committente ex art. 7-ter d.p.r. 633/1972, quindi senza IVA se il committente è estero;
  • la società italiana organizzatrice fattura al mandante il mark-up senza IVA se il committente è estero ex art. 7-ter d.p.r. 633/1972 (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 94 del 01.04.2026).

 

VALUTA VIRTUALE

Lo scambio di valute reali a scopo di pagamento contro unità di valuta virtuale, utilizzabile unicamente in un videogioco online, non rientra nel regime di esenzione IVA (CGE C-472/24 del 5.3.2026).

 

PROVA DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA

Ai fini del regime di non imponibilità IVA, è idoneo a comprovare l’uscita del bene dal territorio nazionale e l’ingresso in quello di un altro Stato UE, un set documentale formato da: (i) CMR, sottoscritti sia dai trasportatori che dai destinatari delle merci oppure sottoscritti soltanto dai trasportatori, (ii) fatture di vendita, (iii) contabili dei bonifici effettuati dai cessionari, (iv) attestazioni di avvenuto ricevimento delle merci rilasciate dai cessionari (Cass. ord. n. 8726 del 08.4.2026).

 

IMPOSTA DI REGISTRO

CESSIONE QUOTE DI STUDIO ASSOCIATO

La cessione quote di uno studio associato sconta l’imposta di registro in misura proporzionale, e non nella misura fissa applicabile alla cessione di quote societarie (Cass. sent. n. 12671 del 5.5.2026).

 

“PREZZO VALORE” PER TERRENO PERTINENZIALE

In tema di imposta di registro, la distanza spaziale tra il bene principale e quello asseritamente pertinenziale non costituisce elemento dirimente ai fini dell'esclusione del vincolo pertinenziale, nei limiti della non irragionevolezza, dovendo essa essere apprezzata unitamente agli ulteriori fattori rilevanti - quali la destinazione funzionale e l'effettivo utilizzo dei beni (Cass. ord.ent. n. 13553 del 10.5.2026).

 

Distinti saluti

HAGER & PARTNERS

 

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