IMPOSTE DIRETTE
IRES PREMIALE 2025
La Legge Delega fiscale (art. 6, c. 1, lett. a, L. 111/2023) ha previsto la riduzione dell’aliquota dell’IRES in caso di effettuazione di investimenti rilevanti, nuove assunzioni e programmi di partecipazione dei dipendenti agli utili, per un importo corrispondente (in tutto o in parte) al reddito.
In attesa dell’attuazione della Legge Delega fiscale, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (i.e. il 2025 in caso di esercizio coincidente con l’anno solare), è stata prevista una riduzione dell’aliquota IRES di 4 punti percentuali (ovvero dal 24% al 20%), al ricorrere di determinate condizioni (art. 1, c. 436-444, L. 207/2024).
Con Decreto MEF 08.08.2025 sono state stabilite le condizioni e le modalità di applicazione della cosiddetta “IRES premiale” che sono di seguito illustrate.
Requisito soggettivo
Sotto il profilo soggettivo, l’agevolazione trova applicazione per tutti i soggetti IRES che esercitano un’attività commerciale: società di capitali (inclusi gli intermediari finanziari che applicano l’aliquota IRES con un’addizionale del 3,5% ex art. 1, c. 65, L. 208/2015), enti pubblici e privati, stabili organizzazioni in Italia di società estere.
Sono tuttavia escluse le società che nel 2025 fanno ricorso ad istituti di natura liquidatoria (i.e. liquidazione volontaria o giudiziale, concordato, ecc.) o che determinano il reddito forfetariamente, nonché le società che nel 2024 erano in regime di contabilità semplificata.
Requisito oggettivo
Sotto il profilo oggettivo, l’agevolazione spetta a condizione che:
- una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (“utile 2024”) sia accantonata a riserva;
- un ammontare non inferiore al 30% dell’utile 2024 accantonato – e, comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (“utile 2023”) – sia destinato a investimenti rilevanti.
In ordine all’utile 2024, si evidenzia che:
- si considera accantonato ad apposita riserva l’utile destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci: pertanto, ai fini dell’agevolazione, l’utile 2024 può essere destinato a copertura perdite, a capitale sociale, a riserva legale o statutaria, portato a nuovo, ecc.; per i soggetti obbligati alla redazione del bilancio secondo lo schema approvato dalla Banca d’Italia rilevano anche le riserve iscritte nella voce 110 “riserve da valutazione” del predetto schema;
- la distribuzione ai soci di una quota dell’utile 2024 eccedente il 20% non consente invece di accedere all’agevolazione;
- in assenza di utile, l’agevolazione non spetta.
In ordine all’utile 2023, si evidenzia che:
- l’utile può essere distribuito (esso, infatti, rappresenta esclusivamente un parametro atto a definire un ulteriore importo minimo degli investimenti agevolabili);
- l’agevolazione spetta anche in assenza di utile ovvero di esercizio in perdita.
Investimenti rilevanti
L’agevolazione spetta a condizione che siano effettuati investimenti rilevanti in beni strumentali nuovi di cui ai piani cc.dd. di “Transizione 4.0 e 5.0”, in particolare:
- beni materiali secondo il modello «Industria 4.0» (allegato A della L. 232/2016) e beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (allegato B della L. 232/2016);
- beni di cui all’art. 38, c. 4, secondo periodo, e 5, d.l. 19/2024, se acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici: si tratta dei beni assimilati agli intangibles (allegato B della L. 232/2016), nonché dei beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
A seconda della tipologia di investimenti realizzati, inoltre, i beni devono possedere i requisiti richiesti per i relativi crediti d’imposta, come l’interconnessione o la riduzione dei consumi energetici.
L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti per accedere all’agevolazione è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:
- 30% dell’utile 2024 accantonato;
- 24% dell’utile 2023;
- euro 20.000.
Sotto il profilo temporale, gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024: dunque, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 31 ottobre 2026.
Base occupazionale
Inoltre, ai fini dell’agevolazione, occorre che nel 2025:
- il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente, e
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ex art. 4 d.lgs. 216/2023, in misura pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L’impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nel 2024 e 2025, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria ex art. 11, c. 1, l. a, d.lgs. 148/2015.
Cause di decadenza
I soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione nei seguenti casi:
- la quota di utile 2024 accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il 2026;
- i beni oggetto di investimenti rilevanti siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento; in caso di sostituzione di beni, tuttavia, non si perde l’agevolazione.
Cumulo con altre agevolazioni
L’IRES premiale è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili, ma spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti.
MONITORAGGIO FISCALE
Ai fini della compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, le quote in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari:
- non negoziate in mercati regolamentati,
- che non hanno un valore nominale o di rimborso,
devono essere valorizzate al loro costo d’acquisto (Agenzia delle entrate, risposta ad istanza di consulenza n. 11 del 28.07.2025).
CAPITAL GAIN DERIVANTE DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONE ESTERA CON IMMOBILI IN ITALIA
Le plusvalenze realizzate da soggetti residenti negli USA in seguito alla cessione di partecipazioni in una società estera il cui patrimonio sia costituito interamente o principalmente da beni immobili situati in Italia, sono soggette a tassazione anche in Italia (art. 23, c. 1-bis, TUIR e Protocollo della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-USA).
A riguardo, è irrilevante che gli immobili siano detenuti da oltre 5 anni e che, dunque, in caso di cessione diretta non avrebbero dato luogo ad alcun capital gain imponibile in Italia (Agenzia delle entrate, risposta ad istanza di interpello n. 175 del 04.07.2025).
RINUNCIA AI DIVIDENDI: INCASSO GIURIDICO
La delibera di distribuzione dei dividendi fa sorgere il diritto di credito dei soci alla distribuzione. In caso di successiva rinuncia:
- in capo ai soci persone fisiche, i dividendi si considerano giuridicamente incassati e, quindi, da assoggettare a ritenuta a titolo di imposta del 26% ex art. 27 d.p.r. 600/197;
- in capo alla società che ha deliberato la distribuzione, non sorge alcuna sopravvenienza attiva imponibile ex art. 88, c. 4bis, TUIR (Agenzia delle entrate, risposta ad istanza di interpello n. 182 del 08.07.2025).
In senso contrario, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità conferma il proprio orientamento secondo cui l’incasso giuridico non trova fondamento con riferimento al nuovo regime attualmente vigente di cui all’art. 88, c. 4bis, TUIR (Cass. n.19700 del 16.07.2025).
DIVIDENDI BLACK LIST
I dividendi non si considerano provenire da paesi a fiscalità privilegiata ex art. 47-bis TUIR se il test del livello di imposizione effettiva viene superato:
- sia nell’esercizio di maturazione degli utili,
- sia nell’esercizio della loro distribuzione.
Nel caso in cui il test non venga superato, i dividendi sono assoggettati a tassazione per l’intero importo (anziché nei limiti del 5%) salvo che ricorra la seconda esimente dell’art. 47-bis TUIR – ovvero la dimostrazione che <
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI AD UN TRUST TRASPARENTE
I partecipanti a un fondo che investe in Italia possono godere dei benefici della Convenzione conclusa con il loro paese di residenza a condizione che gli utili del fondo siano loro imputati ai fini dell'imposizione nel loro paese di residenza. Tale condizione si ritiene verificata:
- sia nel caso in cui il paese di residenza qualifichi il fondo come fiscalmente trasparente e assoggetti a imposizione gli utili in capo ai partecipanti, indipendentemente dall'effettiva percezione (c.d. ''trasparenza fiscale''),
- sia nel caso in cui il fondo abbia natura di mero veicolo, attraverso cui i flussi di reddito transitano in favore dei partecipanti, cui sono distribuiti con cadenza almeno annuale in base a vincoli statutari e in capo ai quali sono sottoposti a imposizione nel paese di residenza (c.d. ''trasparenza economica'') (Agenzia delle entrate, risposta ad istanza di interpello n. 194 del 25.07.2025).
RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA
I valori iscritti in bilancio dei beni rivalutati non devono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in base al:
- valore corrente, determinato in base alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati,
- valore interno, determinato sulla base della consistenza, della capacità produttiva e dell'effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell'impresa (Cass., sez. trib., n.17813 del 01.07.2025).
COSTI DI SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO
ln attuazione dell’art. 4, c. 7-quinquies, d.lgs. 38/2025, sono state introdotte le disposizioni di coordinamento ai fini IRES e IRAP con riferimento ai principi contabili derivanti dal nuovo OIC 34 “Ricavi”, e alle modifiche ai principi contabili nazionali OIC 16 e OIC 31, derivanti, in particolare, dalla nuova disciplina degli obblighi di smantellamento e ripristino (DM 27.06.2025).
CREDITI INESISTENTI E NON SPETTANTI
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti per distinguere i crediti di imposta inesistenti da quelli non spettanti (Atto di indirizzo MEF del 01.07.2025).
IMPOSTE DIRETTE
RIMBORSO IVA
L'istanza di rimborso del credito IVA avanzata dalla persona fisica nella qualità di rappresentante fiscale della società incorporata e non di quella incorporante, non preclude il diritto al rimborso del credito IVA in quanto, da un lato, la società incorporante subentra in tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata e, dall'altro, una irregolarità di questo tipo non è comunque tale da privare il soggetto passivo del diritto di ottenere il rimborso dell'IVA (Cass., sez. trib., n.15026 del 04.06.2025).
OPERE D’ARTE
Il Decreto Omnibus ha stabilito l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% a tutte le cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, prima fissata al 10%. L’aliquota ridotta non è quindi più limitata alle sole importazioni o alle cessioni effettuate direttamente dagli autori delle opere ovvero dai loro eredi o legatari (D.l. n. 95 del 30.06.2025).
DETRAZIONE IVA
Non è detraibile l’IVA assolta sugli acquisti afferenti un’attività imprenditoriale, prospettata e non esercitata, avente a oggetto l’effettuazione di operazioni esenti (Cass., sez. trib., n.15638 del 12.06.2025).
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Distinti saluti
HAGER & PARTNERS