NEWSLETTER N. 3 - 2026

Newsletter

DECRETO FISCALE

Con il d.l. n. 38 del 27.03.2026 (G.U. n. 72 del 27.03.2026) sono state introdotte diverse misure in materia fiscale che sono di seguito illustrate.

DIVIDENDI E CAPITAL GAIN

Le modifiche al regime dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni introdotte dalla l. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che condizionavano l’esenzione al possesso di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a euro 500K, sono abrogate con decorrenza 1° gennaio 2026.

Viene quindi ripristinato il regime ante Legge di Bilancio in vigore sino al 2025.

IPER-AMMORTAMENTO

Ai fini dell’iper-ammortamento viene eliminata la condizione che i beni siano prodotti in uno degli Stati membri dell'UE o in Stati SEE.

TRANSIZIONE 5.0

Il decreto fiscale ha ridotto al solo 35% del credito d’imposta richiesto (circa 1/3 dell’agevolazione spettante) il credito Transizione 5.0 per le imprese che avevano presentato la comunicazione ed erano in lista d’attesa a causa dell’esaurimento delle risorse. Inoltre, il credito d’imposta viene limitato agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla l. 232/2016 ovvero agli investimenti in beni strumentali. Sono dunque esclusi gli investimenti per i sistemi di gestione dell’energia e per gli impianti per energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.

Successivamente, il d.l. n. 42 del 03.04.2026 ha incrementato la misura all’89,77%.

Il d.l. 42/2026 ha inoltre introdotto un contributo nel limite massino di:

  • 57,7 milioni di euro per l'anno 2026,
  • 80 milioni di euro per l'anno 2027,
  • 60 milioni di euro per l'anno 2028,

in proporzione alle spese sostenute per:

  • gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), e
  • le spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.

Tale contributo non può eccedere per ciascuna istanza l’ammontare del credito d’imposta richiesto con le comunicazioni per le medesime spese.

REGIME IVA DELLA PERMUTA

Con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 138, l. 199/2025), in caso di permuta, la base imponibile IVA è data dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Il nuovo regime si applica alle permute effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1° gennaio 2026 nonché quelli adottati in conformità all'art. 1, c. 138, l. 199/2025, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

REGIME DEGLI IMPATRIATI E NEO-RESIDENTI

Per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027 non è consentito il cumulo tra regime degli impatriati e regime dei neo-residenti.

RATEIZZAZIONE DELL’AVVIAMENTO NEGATIVO PER I SOGGETTI IAS

Per i soggetti IAS, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cessione di azienda con continuazione dell’attività e mantenimento occupazionale ex art. 1, c. 237, l. 234/2021, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, sia ai fini IRES che IRAP.

SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI

Fino al 31 dicembre 2028, gli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti ai sensi dell’art. 96 TUB sono esenti dall’imposta sostitutiva.

IMPOSTE DIRETTE

REGIME FORFETARIO

In caso di incasso di compensi in misura superiore a quella spettante – a causa di un errore del committente/cliente – con conseguente superamento della soglia di euro 85K prevista ai fini dell’applicazione del regime forfetario, nei confronti del professionista cessa comunque l’applicazione del regime forfetario a partire dall’anno successivo (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 26 del 10.02.2026).

La precedente risposta ad interpello è stata successivamente rettificata. Conseguentemente, in caso di incasso di compensi in misura superiore a quella spettante a causa di un errore del committente/cliente, il contribuente non decade al regime forfetario (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 68 del 06.03.2026 che rettifica la risposta n. 26 del 10.02.2026).

CREDITO DI IMPOSTA ZES UNICA

Fermo restando la sussistenza delle altre condizioni, è ammissibile al credito di imposta ZES Unica l’investimento in un immobile realizzato mediante un contratto di leasing in costruendo. In ogni caso, l’investimento potrà considerarsi effettuato solo a partire dalla consegna (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 32 del 11.02.2026).

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Le stock options maturate dal lavoratore dipendente durante l'attività di lavoro:

  • svolta all’estero negli anni passati in qualità di residente in Italia,
  • i cui redditi sono stati assoggettati a tassazione convenzionale ai sensi dell’art. 51, c. 8-bis, TUIR,

sono da ritenersi assorbiti nella determinazione forfetaria della base imponibile realizzata attraverso il rinvio alle retribuzioni convenzionali (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 37 del 12.02.2026).

E-BIKE

Le e-bike con potenza non superiore a 250 watt, assistenza fino a 25km/h e solo assistenza alla pedalata non configurano un veicolo a motore. Conseguentemente, ai fini delle imposte sui redditi, il relativo costo non è soggetto alle limitazioni previste per i veicoli a motore all’art. 164 TUIR.

Analogamente, ai fini IVA, non si applica la limitazione alla detrazione del 40%.

Resta fermo sia ai fini IRES/IRPEF che ai fini IVA il generale principio di inerenza (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 41 del 16.02.2026).

TRANSIZIONE 4.0

La presentazione della comunicazione preventiva e di quella di completamento rappresenta un adempimento sostanziale in assenza del quale è preclusa la fruizione del credito d’imposta Transizione 4.0.

È possibile sanare la violazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di commissione della violazione ex art. 13, c. 4-ter, d.lgs. 471/1997.

In mancanza di sanatoria, la compensazione è indebita in quanto effettuata a fronte di un credito non spettante (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 40 del 16.02.2026).

CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI E SUCCESSIVA DONAZIONE DELLA NUDA PROPRIETA’

La riorganizzazione societaria attuata attraverso:

  • il conferimento delle partecipazioni detenute dal padre e dai due figli in una holding ai sensi dell’art. 177, c. 2, TUIR,
  • la successiva donazione dal padre ai figli della nuda proprietà delle quote della holding,

non è priva di sostanza economica se volta alla creazione di un gruppo familiare congegnato in modo da consentire la gestione coordinata delle società conferite.

Conseguentemente, la riorganizzazione non è abusiva, nonostante consenta un indebito risparmio di imposta dato dalla minore tassazione della donazione della nuda proprietà delle quote della holding rispetto alla donazione della nuda proprietà delle quote della società conferita dal padre (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 42 del 18.02.2026).

SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI MEDIANTE CONFERIMENTO CON SOVRAPPREZZI DIFFERENZIATI

Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento ex art. 177, c.2, TUIR può essere effettuato da parte di diversi conferenti con sovrapprezzo “differenziato”, ovvero con aumenti di patrimonio netto (a titolo di capitale e di sovrapprezzo azioni) da parte della società conferitaria differenti in corrispondenza di ogni singolo conferimento (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 91 del 31.03.2026).

SCISSIONE CON SCORPORO - DURF

La società beneficiaria costituita in seguito ad una scissione con scorporo non eredita l’anzianità della scissa ai fini del rilascio del DURF (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 50 del 25.02.2026)

ARTISTI E SPORTIVI

I redditi che gli artisti e gli sportivi non residenti ricevono a fronte di attività svolte in Italia sono imponibili in Italia sia in base alla normativa interna (art. 23, lett. d, TUIR) che in base alle disposizioni convenzionali conformi al modello OCSE (solitamente art. 17 della Convenzione) (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 66 del 06.03.2026)

RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

La riduzione di due anni dei termini di accertamento ex art. 3 d.lgs. 127/2015 si applica ai soggetti IVA che:

  • documentano tutte le operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SDI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi;
  • garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a euro 500;
  • indicano in dichiarazione dei redditi l’esistenza dei predetti presupposti.

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti (ad esempio, l’effettuazione anche di un solo pagamento superiore a euro 500 in contanti) integra di per sé un comportamento non idoneo a consentire la riduzione (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n.77 del 12.03.2026)

RIATTRIBUZIONE RITENUTE DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

In caso di trasformazione di un’associazione professionale in STP, la STP può utilizzare le ritenute riattribuite da parte degli associati (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n.85 del 26.03.2026)

PLUSVALENZA SU BENI CONDOMINIALI

In caso di cessione di un bene condominiale (casa in uso al portinaio), ciascun condomino deve verificare con riferimento alla propria unità immobiliare se ricorrono o meno le cause di esclusione da tassazione. Pertanto, per i condomini che hanno usufruito del Superbonus da meno di 10 anni, la plusvalenza derivante dalla cessione del bene condominiale sarà soggetta a tassazione in proporzione ai millesimi di proprietà. La plusvalenza sarà calcolata come differenza tra il corrispettivo e il costo di acquisto che potrà essere determinato tramite apposita perizia (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n.86 del 27.03.2026)

IVA

OPERAZIONI DI MLBO

L’Agenzia delle entrate cambia orientamento in merito alle operazioni di MLBO allineandosi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. 22649 e 22608 del 9 agosto 2024). Si riconosce quindi che, nell’ambito di una operazione di MLBO (merger leveraged buy-out) ex art. 2501-bis c.c., la società veicolo (“SPV”) svolge un ruolo prodromico e preparatorio all’esercizio dell’attività economica che verrà esercitata in esito all’acquisizione della società target. Conseguentemente, l’IVA addebitata in rivalsa sui costi di transazione sostenuti dalla società veicolo è detraibile (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 7 del 12.02.2026).

Nel caso in cui, al fine di allinearsi al precedente orientamento dell’Agenzia, la società non abbia detratto l’IVA in relazione ad operazioni effettuate in passati periodi di imposta, non è possibile presentare la dichiarazione integrativa. La società può invece presentare istanza di rimborso ex art. 30-ter d.p.r. 633/1972 con decorrenza dal 9 agosto 2024 (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 58 del 02.03.2026).

 

***

 

Distinti saluti

HAGER & PARTNERS

Il rispetto della Vostra privacy è la nostra priorità

Utilizziamo i cookie per assicurarVi la migliore esperienza nel nostro sito. Accettate e continuate per prestare il consenso all’uso di tutti i cookie. Per saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi cliccare qui. Potrai consultare le nostre Privacy Policy e Cookie Policy aggiornate in qualsiasi momento.