NEWSLETTER N. 2 - 2026

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IMPOSTE DIRETTE

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

In base alla normativa fiscale italiana, le somme pagate all’ex dipendente residente all’estero, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e indennità di cessazione del rapporto di lavoro, sono soggette a tassazione in Italia se corrisposte da un soggetto stabilito in Italia (impresa italiana o stabile organizzazione in Italia).

In base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni conformi al modello OCSE, tali somme possono essere assoggettate a tassazione in Italia solo se riferite all’attività lavorativa ivi svolta (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 1 del 12.01.2026).

IMPATRIATI

Il regime degli impatriati - di cui all’art. 5 d.lgs. 209/2023, come modificato dall’art. 22 l. 132/2025 – trova applicazione anche se l’attività lavorativa è svolta in Italia in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero. Il dipendente può fruire dell’agevolazione in dichiarazione dei redditi (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 2 del 12.01.2026).

Può fruire del regime degli impatriati anche il lavoratore rientrato in Italia dall’estero dove aveva lavorato come frontaliere alle dipendenze dello stesso datore di lavoro (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 12 del 20.01.2026).

DEDUCIBILITA’ DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

I contributi previdenziali ed assistenziali versati all’estero dal dipendente italiano non sono deducibili dal reddito di lavoro dipendente determinato in base alle retribuzioni convenzionali ex art. 51, co. 8-bis, tuir, ma sono tuttavia deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, lett. e), tuir (Agenzia delle Entrate, risposta a istanza di interpello n. 5 del 15.01.2026).

PIANI DI INCENTIVAZIONE AZIONARI

In base alla normativa fiscale italiana, i redditi di lavoro dipendente derivanti dai piani di incentivazione azionari e da premi in denaro:

  • percepiti da un soggetto fiscalmente residente in Italia sono soggetti a tassazione in Italia per l'intero importo, a prescindere dalla circostanza che siano maturati, in tutto o in parte, in relazione ad attività lavorative svolte all'estero mentre era ivi residente;
  • percepiti da un soggetto fiscalmente residente all'estero sono soggetti a tassazione in Italia per la sola parte maturata in relazione all'attività lavorativa svolta in Italia.

Le disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni conformi al modello OCSE (i) confermano il potere impositivo dello Stato di residenza del lavoratore al momento della percezione dei redditi; (ii) riconoscono un potere impositivo concorrente allo Stato della fonte per la parte afferente il lavoro svolto

in Italia, anche se i redditi sono pagati quando il lavoratore è residente all’estero. Per i redditi a maturazione pluriennale come le stock option, l’OCSE prevede che la potestà impositiva dello Stato della fonte spetti secondo un criterio pro-rata temporis in ragione dei giorni lavorati nel singolo paese sul totale dei giorni rilevanti ai fini della maturazione del bonus (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 8 del 16.01.2026).

APPORTO SENZA AUMENTO DI CAPITALE

La persona fisica che detiene una partecipazione totalitaria nella società A può effettuare il conferimento di tale partecipazione nella società B ai sensi dell’art. 177 tuir anche senza aumento di capitale da parte di B, dunque senza emissione di nuove partecipazioni da parte di B (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 9 del 20.01.2026).

REDDITI DELL’ARTISTA

Le somme ricevute da un artista a titolo di anticipazione di liquidità, da parte di una società con mandato all’incasso, non costituiscono reddito (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 13 del 20.01.2026).

INVESTIMENTI 4.0

Il termine per l’invio del modello di comunicazione al completamento degli investimenti:

  • è prorogato al 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025;
  • è confermato al 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026 (MIMIT Decreto 28.1.2026).

IVA

INTRASTAT

A partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026 è elevata la soglia per la presentazione dei modelli “INTRA-2 bis” con periodicità mensile.

Sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale dei suddetti acquisti in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a euro 2 milioni (Determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 84415 del 3.2.2026).

RIMBORSO IVA NON RESIDENTE

Il soggetto UE che svolge in Italia:

  • sia l’attività di locazione di un immobile abitativo in regime di esenzione con identificazione ai fini IVA in Italia;
  • sia attività di locazione di un immobile strumentale in regime di imponibilità IVA con reverse charge,

può chiedere il rimborso ex art. 38-bis2 dpr 633/1972 per l’imposta assolta sugli acquisti inerenti l’attività di locazione dell’immobile strumentale purché le relative fatture siano intestate alla partita IVA spagnola (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 11 del 20.01.2026).

“ZONE BIANCHE”

La cessione di un terreno classificato come “zona bianca” il cui utilizzo urbanistico-edilizio è subordinato a nuova pianificazione, sebbene presenti un limitato indice di edificabilità, si considera suscettibile di utilizzazione edificatoria e deve dunque essere assoggettato ad IVA (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 319 del 24.12.2025).

Si segnala a riguardo il parere contrario del Notariato (Studio n. 16-2018 T).

ASSEGNAZIONE AI SOCI

L’assegnazione di un bene al socio non è soggetta ad IVA nei seguenti casi:

  • il bene è stato acquistato da un privato;
  • il bene è stato acquistato prima dell’introduzione dell’IVA (1972);
  • il bene non ha goduto del diritto alla detrazione, neanche parziale, della relativa imposta (Cassazione, sent. n. 2786 del 8.2.2026).

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

ESENZIONE DA IMPOSTA DI DONAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

Non decade dal regime di esenzione dall’imposta di donazione - di cui all’ art. 3, co. 4-ter, TUSD – il donatario che conferisce le partecipazioni ricevute in una holding da lui stesso partecipata (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 11 del 20.01.2026).

DONAZIONE A FAVORE DI ENTE SVIZZERO

La donazione di azioni o quote di società italiane è soggetta a imposta in Italia. L’esenzione prevista per le donazioni di beni a favore di enti pubblici che hanno come scopo esclusivo finalità di pubblica utilità non può trovare applicazione per gli enti pubblici svizzeri per mancanza di reciprocità (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 16 del 22.01.2026).

 

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Distinti saluti

HAGER & PARTNERS

 

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