LEGGE DI BILANCIO 2026
Si evidenziano di seguito le principali novità in materia fiscale della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026), pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026.
RIDUZIONE ALIQUOTA IRPEF
A decorrere dal periodo d’imposta 2026, l’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito (oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro) è ridotta dal 35% al 33%. Restano invariati gli altri scaglioni e le relative aliquote.
Inoltre, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è ridotto di 440 euro, con riferimento agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% (ad eccezione delle spese sanitarie); alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici; ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF E ADDIZIONALI
Sono previste le seguenti imposte sostitutive dell’IRPEF e delle addizionali, comunale e regionale:
- del 5% sugli incrementi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall'1.1.2024 al 31.12.2026. L'imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro;
- per gli anni 2026 e 2027, dell'1% (in precedenza 5%) sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili e l'incremento a 5.000 euro del limite di importo detassabile;
- del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, per lavoro a turni. L'imposta si applica se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 40.000 euro nel 2025.
Viene, infine, riproposto il trattamento integrativo speciale per i primi 9 mesi del 2026 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
DETASSAZIONE DEI PIANI DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI DIPENDENTI
I dividendi corrisposti nel 2026 ai lavoratori dipendenti, derivanti da azioni assegnate dalle aziende in sostituzione dei premi di risultato, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%, fino a un importo massimo di 1.500 euro. La quota eccedente tale limite resta integralmente imponibile.
BUONI PASTO ELETTRONICI
Aumenta da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
AGEVOLAZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI E IAP
Prorogato al 2026 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
LOCAZIONI BREVI
A decorrere dall’anno 2026, l’applicazione del regime della cedolare secca per i contratti di locazione breve è limitata a un massimo di 2 immobili (in luogo dei 4 attualmente previsti). Conseguentemente, dal terzo immobile (anziché dal quinto) l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.
PROROGA DETRAZIONI PER BONUS EDILIZI
Sono prorogate alle spese sostenute nel 2026 le aliquote “ordinarie” del 36% (e del 50% per l’abitazione principale), già previste per il 2025, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR (c.d. bonus casa), per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e all’art. 1, commi 344-349, della L. 296/2006 (c.d. ecobonus), nonché per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16, commi 1-bis e ss., del DL 63/2013 (c.d. sismabonus).
È inoltre prorogato per l’anno 2026, alle medesime condizioni previste per il 2025, il c.d. bonus mobili.
NEO-RESIDENTI
È elevato da 200.000 a 300.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ex art. 24-bis del TUIR.
È altresì elevato da 25.000 a 50.000 euro l’importo ridotto dell’imposta sostitutiva applicabile ai redditi prodotti all’estero dai familiari per i quali il soggetto principale ha esercitato l’opzione.
PLUSVALENZE SU CRIPTO-ATTIVITÀ
A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro è pari al 26%. Tali strumenti sono pertanto esclusi dall’incremento al 33% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti da criptoattività (art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR).
TOBIN TAX
A partire dal 1° gennaio 2026, l’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) trova applicazione:
- con l’aliquota dello 0,4% (in luogo di quella dello 0,2% applicabile fino al 31 dicembre 2025) ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione;
- con l’aliquota dello 0,2% (in luogo di quella dello 0,1% applicabile fino al 31 dicembre 2025) ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione;
- con l’aliquota dello 0,04% (in luogo di quella dello 0,02% applicabile fino al 31 dicembre 2025) sulle “operazioni ad alta frequenza”.
Resta invariata la misura fissa dell’imposta sui contratti derivati, di cui all’art. 1 comma 492 della L. 228/2012.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci:
- beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43, c. 2, primo periodo, TUIR, o
- beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa,
possono optare per assoggettare la differenza tra:
- il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e
- il costo fiscalmente riconosciuto
ad un’imposta sostitutiva nella misura dell’8% (ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti).
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
L’imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per il 40% entro il 30 novembre 2026.
Dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026, l’imprenditore individuale può optare per l’esclusione agevolata dal patrimonio dell’impresa dei beni di cui al c. 121 l. 208/2015, posseduti alla data del 30 settembre 2025. L’imposta sostitutiva può essere versata rispettivamente entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027.
RATEIZZAZIONE PLUSVALENZE IRES SUI BENI STRUMENTALI
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (esercizio 2026, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è possibile rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali solo per le plusvalenze:
- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.
Le plusvalenze sui beni strumentali, materiali ed immateriali, e sulle immobilizzazioni finanziarie non Pex devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.
AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
Riaperti i termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10%.
TASSAZIONE DEI DIVIDENDI
Limitato l’accesso al regime di esclusione (del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.
Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo:
- alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES);
- sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20%).
Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
DIVIDENDI DISTRIBUITI A INTERMEDIARI FINANZIARI E IMPRESE DI ASSICURAZIONE
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-UE o SEE percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane a determinate condizioni non concorrono a formare la base imponibile IRAP nella misura del 95% del loro ammontare.
Per i precedenti periodi di imposta, è possibile presentare istanza di rimborso dell’IRAP riferita all’eccedenza rispetto al 5% dei dividendi che hanno concorso a formare il rispettivo valore della produzione netta, purché alla data del 1° gennaio 2026 sia ancora in corso il termine decadenziale di 48 mesi. Con tale istanza, inoltre, è possibile optare, in luogo del rimborso, per l’utilizzo del credito IRAP in compensazione del debito tributario dovuto per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per l’“affrancamento” della riserva di “extraprofitti” di cui all’art. 26 comma 5-bis del DL 104/2023.
VALUTAZIONE TITOLI
I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui sopra destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
CONTRIBUTO STRAORDINARIO EXTRA-PROFITTO DELLE BANCHE
A decorrere dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per le banche operanti nel territorio dello Stato che procedono alla distribuzione di utili – inclusi gli acconti sui dividendi – o di riserve, indipendentemente dalla relativa delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva che i soggetti passivi potevano accantonare in luogo del pagamento del contributo straordinario sui margini di interesse (c.d. extraprofitti).
In tale ipotesi, la riserva è assoggettata a tassazione con aliquota del 40%, oltre al pagamento degli interessi calcolati a decorrere dalla scadenza del termine di versamento originariamente previsto per l’imposta straordinaria.
È inoltre introdotto un contributo straordinario commisurato all’ammontare della riserva risultante al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e al termine dell’esercizio successivo, applicando l’aliquota dell’imposta pari, rispettivamente, al 27,5% e al 33%. Per tale contributo non è previsto il pagamento di interessi.
INCREMENTO IRAP PER BANCHE E ASSICURAZIONI
Per i periodi d’imposta 2026, 2027 e 2028, le aliquote IRAP sono stabilite:
- al 4,65% per banche e intermediari finanziari;
- al 5,90% per imprese di assicurazione.
Sono escluse dall'incremento:
- le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- le società di gestione di fondi comuni di investimento;
- le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento a capitale fisso;
- le società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali) e i soggetti ad esse assimilati.
Per il 2027 e il 2028 spetta altresì una detrazione pari a 90.000 euro fino a concorrenza della differenza tra:
- l'imposta derivante dall'applicazione delle aliquote transitorie;
- l'imposta che si sarebbe determinata in assenza delle aliquote transitorie.
ROTTAMAZIONE-QUINQUIES
Entro il 30 aprile 2026 è consentito presentare domanda di definizione agevolata (c.d. rottamazione) per l’estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
La rottamazione è circoscritta ai carichi riguardanti:
- imposte derivanti dalle attività di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e di controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) della dichiarazione;
- contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento;
- sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).
Il beneficio della definizione agevolata consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi inclusi nei carichi (in particolare, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo), nonché degli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 602/1973 e dei compensi di riscossione, ove ancora dovuti.
Entro il 31 luglio 2026 deve essere effettuato il pagamento integrale delle somme dovute ovvero il versamento della prima rata se è stata richiesta la rateazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.
RITENUTA SULLE TRANSAZIONI B2B
I contribuenti esercenti attività d’impresa operano una ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi sull’importo da corrispondere, al netto dell’IVA, all’atto del pagamento delle fatture elettroniche, nella misura pari a:
- 0,5% per l’anno 2028;
- 1% a regime a partire dall’anno 2029.
Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i contribuenti che:
- abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
- si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3-7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
STRETTA SULLE COMPENSAZIONI
È limitata la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (c.d. “esterna”), ossia tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che presentano iscrizioni a ruolo per imposte erariali di importo superiore a 50.000 euro (in precedenza il limite era pari a 100.000 euro).
DIFFERIMENTO PLASTIC TAX E DELLA SUGAR TAX
È differita al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), c.d. plastic tax, nonché dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, c.d. sugar tax.
TASSA SUI PACCHI
Viene introdotto un contributo pari a 2 euro per ciascuna spedizione di beni:
- provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea;
- di valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Il contributo è riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.
EMOLUMENTI VARIABILI EROGATI AI MANAGER DEL SETTORE FINANZIARIO
L’addizionale del 10% per i dirigenti del settore finanziario (art. 33, D.L. n. 78/2010) non si applica a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell’addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto.
Tali disposizioni si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo.
MODIFICHE IN MATERIA DI IVA
Nel caso di operazioni permutative di beni e/o servizi con altri beni e/o servizi, la base imponibile IVA sarà costituita non più dal valore normale dei beni/servizi scambiati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione.
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI
Aumenta l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, passando dal 18% al 21%.
IPERAMMORTAMENTO
Reintrodotta la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La maggiorazione base da applicare al costo degli investimenti è pari a:
- 180%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Per l’accesso al beneficio è necessaria la trasmissione in via telematica mediante la piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), di apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definite le procedure di accesso al beneficio, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e di ogni eventuale ulteriore documentazione idonea a comprovare la spettanza del beneficio.
INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI E INNOVAZIONE
Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la Nuova Sabatini con 200 milioni di euro per il 2026 e 450 milioni per il 2027.
Il credito d’imposta per la ZES Unica è prorogato per gli anni dal 2026 al 2028. Gli operatori devono comunicare le spese ammissibili all’Agenzia delle Entrate tra il 31 marzo e il 30 maggio di ogni anno di riferimento.
Per le imprese che operano o investono nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), è prevista un’agevolazione specifica sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
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Distinti saluti
HAGER & PARTNERS