NEWSLETTER N. 17 - 2025

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IMPOSTE DIRETTE

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE DEI PILOTI NON RESIDENTI IN ITALIA

In base alla normativa italiana, ai fini del calcolo del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da piloti non residenti, occorre considerare quanto segue:

  • i redditi relativi a voli interni, svolti interamente nello spazio aereo italiano, sono imponibili in Italia;
  • i redditi relativi a voli internazionali, svolti parzialmente nello spazio aereo italiano, sono imponibili in Italia per la quota parte della prestazione lavorativa effettuata in Italia, determinata in base alle ore in cui la prestazione è svolta nel territorio dello Stato italiano, ovvero nel suo spazio aereo.

In ogni caso, occorre altresì verificare le disposizioni convenzionali previste dal Trattato contro le doppie imposizioni eventualmente stipulato dall’Italia con il paese di residenza del dipendente o del datore di lavoro (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di consulenza giuridica n. 15 del 15.11.2025).

RIPORTO PERDITE FUSIONE

A parere dell’Agenzia delle entrate, in assenza della relazione giurata di stima del valore economico del patrimonio netto, in caso di fusione le perdite  fiscali sono riportabili solo  nei  limiti  del valore del rispettivo patrimonio  netto  contabile  quale  risulta dall'ultimo  bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501­quater c.c., senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 278 del 03.11.2025).

TRASFERIMENTO CREDITI EDILIZI

Il trasferimento dei crediti da bonus edilizi nell’ambito di un conferimento d’azienda soggiace ai limiti previsti in caso di cessione. Pertanto, tale trasferimento rileva ai fini del computo del numero massimo di cessioni ''libere'' effettuabili dal titolare dei crediti stessi (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 281 del 04.11.2025).

CONSOLIDATO FISCALE

La modifica del criterio di attribuzione delle perdite residue, effettuata in occasione del rinnovo tacito dell’opzione per il regime del consolidato fiscale per il triennio 2025­2026­2027, mantiene efficacia anche qualora il regime di tassazione di gruppo si interrompa nel corso del primo esercizio del triennio (2025) successivo al rinnovo (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 282 del 04.11.2025).

PERMUTA

Ai fini della determinazione della plusvalenza derivante dalla permuta di beni, l’art. 86, c. 2, tuir prevede che:

  • se il corrispettivo è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, e
  • i beni ammortizzabili ricevuti vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale erano iscritti i beni ceduti,

la plusvalenza è pari al solo conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

Secondo l’Agenzia, tuttavia, tale disposizione non trova applicazione nel caso in cui la permuta abbia ad oggetto lo scambio tra:

  • un bene presente rappresentato da un terreno edificabile,
  • un bene futuro rappresentato da un parcheggio urbano da costruire, oltre a un conguaglio in denaro,

in quanto quest’ultimo, non essendo ancora esistente, non risulta ammortizzabile (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 283 del 04.11.2025).

COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO

La costituzione di un diritto reale di godimento da parte del proprietario di un immobile rientra nella categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67, lett. h), tuir, e risulta imponibile per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.
Mentre la cessione del diritto reale di godimento che segue la sua costituzione ad opera del proprietario rientra nella categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67, lett. b), tuir, e risulta imponibile nei limiti della relativa plusvalenza (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 289 del 07.11.2025).

FLAT TAX PENSIONATI

Il reddito derivante dalla liquidazione di una società estera è un reddito di capitale prodotto all'estero e, pertanto, rientra nell'ambito applicativo del regime opzionale di cui all’art. 24-ter tuir (i.e. flat tax pensionati) (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 292 del 21.11.2025).

CONSOLIDATO FISCALE

Le società che intendono optare per il regime del consolidato fiscale possono effettuare il versamento degli acconti separatamente a condizione che ­ alla data di scadenza del versamento ­ non sia ancora stata esercitata l'opzione. Diversamente, resta esclusa tale facoltà qualora ­ alla data di scadenza del versamento ­ le società coinvolte abbiano già esercitato l'opzione.
Alla luce di quanto sopra, il versamento di separati acconti successivamente al termine previsto per l’esercizio dell’opzione, senza che questa – per errore - sia stata esercitata, esclude il comportamento concludente ai fini dell’accesso alla remissione in bonis (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 293 e n. 294 del 24.11.2025).

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”

La persona fisica che intende fruire dell’agevolazione “prima casa” in relazione all’acquisto di un nuovo immobile (secondo immobile), sebbene risulti già titolare di un’altra abitazione acquistata con l’agevolazione (primo immobile), è tenuto ad alienare il primo immobile entro due anni dall’acquisto del secondo immobile.
A parere dell’Agenzia, qualora la vendita del primo immobile preceda l’acquisto del secondo immobile, il credito di imposta riconosciuto dall’art. 7 l. 448/1998 fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'iva corrisposta in relazione al primo immobile agevolato spetta a condizione che tra la vendita del primo immobile e l’acquisto del secondo immobile trascorra al massimo un anno (Agenzia delle entrate, risposta a istanza di interpello n. 297 del 26.11.2025).

DOMICILIO FISCALE

La variazione della sede legale da parte della società comporta analoga variazione del domicilio fiscale. La società non può indicare ad libitum il domicilio fiscale (in modo da incidere indirettamente sull’individuazione dell’ufficio competente ad emettere gli atti impositivi nei suoi confronti), ciò in quanto il disallineamento tra sede legale e domicilio fiscale individuato ai sensi dell’art. 58 d.P.R. n. 600/1973 richiede un’istanza motivata e non una mera manifestazione di volontà del contribuente (Cass. sent. n. 28505 del 27.10.2025).

IVA

DETRAZIONE 

Il diritto alla detrazione non può essere negato quando il soggetto passivo IVA:

  • dimostra il presupposto sostanziale dell’effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi,
  • dà prova del requisito formale attraverso una valida fattura d’acquisto annotata nei registri IVA.

Ai fini della detrazione non è invece necessaria la prova del pagamento (Cass. sent. n. 27238 del 11.10.2025).

FACTORING

Ai fini IVA:

  • la commissione di finanziamento che retribuisce il servizio di recupero crediti, il cui valore è tanto più elevato quanto più lungo è il termine di pagamento e quanto più rilevante il rischio assunto dal factor, e
  • le spese per l’apertura della pratica pagate dal cliente, che corrispondono all’importo forfettario versato per l’impostazione del dispositivo di factoring e che coprono, in particolare, il costo delle procedure connesse al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di riciclaggio di denaro,

percepiti dal factor nell’ambito di un’attività di factoring tramite vendita di crediti o di factoring tramite pegno (in cui il factor si fa carico del recupero e dell’incasso dei crediti che, senza essere trasferiti al factor, sono utilizzati a garanzia del finanziamento), costituiscono il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di recupero crediti soggetta ad IVA (CGE, sent. C-232/24 del 23.10.2025).

DIRITTO CIVILE

IMMOBILI DONATI

Il nuovo art. 563 c.c. sulla “riduzione della donazione” prevede che nel caso in cui:

  • il de cuius abbia donato in vita degli immobili violando la quota riservata ai legittimari (i.e. coniuge e figli),
  • il donatario abbia poi ceduto gli immobili ricevuti in donazione,

i legittimari non potranno più chiedere la restituzione dei beni donati ai terzi acquirenti (a titolo oneroso) del donatario.

I legittimari potranno soltanto ricevere dal donatario una compensazione in denaro (purché il patrimonio sia capiente).

Nel caso in cui il donatario sia in tutto o in parte insolvente, il terzo che ha acquistato i beni:

  • a titolo oneroso, non ha alcun obbligo nei confronti dei legittimari;
  • a titolo gratuito, è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. 

Le nuove regole si applicheranno alle successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025, quindi ai decessi avvenuti a partire da tale data, indipendentemente dalla data della donazione.

Per le successioni apertesi anteriormente, il regime transitorio prevede che i legittimari possano ancora proporre azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti dei donatari, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione ex art. 563, c. 4. c.c..

In caso contrario, la nuova disciplina si applica anche alle successioni aperte prima dell’entrata in vigore della legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore (art. 44 L. n. 182 del 02.12.2025, pubblicata nella G.U. n. 281 del 03.12.2025).

 

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Distinti saluti

HAGER & PARTNERS

                                         

 

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