PIANO DI TRANSIZIONE 5.0
Con il d.l. n. 175 del 21.11.2025 sono state introdotte misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0, in vigore dal 22.11.2025.
Il decreto stabilisce che le comunicazioni per il credito d’imposta Transizione 5.0 di cui all’art. 38, c. 10, d.l. 19/2024 possono essere presentate entro il 27.11.2025.
Con riferimento alle comunicazioni presentate dal 7.11.2025 fino alle ore 18 del 27.11.2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6.12.2025.
Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.
Il decreto stabilisce, inoltre, che l’art. 38, c. 18, d.l. 19/2024, secondo cui Il credito d'imposta Transizione 5.0 non è cumulabile con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’art. 1, c. 1051 e ss., l. 178/2020 - si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al:
- credito d'imposta ivi disciplinato,
- credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'art. 1, c. 1051 e ss., l. 178/2020.
Conseguentemente, le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (i.e. 22.11.2025), hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta, devono optare entro il 27.11.2025 con modalità telematiche per uno dei due crediti d'imposta.
Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'art. 38 d.l. 19/2024 e non ottenga il riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'art. 1, c. 1051 e ss., l. 178/2020, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, nei limiti delle risorse previste.
Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito.
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Distinti saluti
HAGER & PARTNERS