NEWSLETTER N. 14 - 2025

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APPROVATO IL MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA GLOBAL MINIMUM TAX

Il DM 16 ottobre 2025 ha dato attuazione alle disposizioni che prevedono gli obblighi informativi in materia di imposizione integrativa (Global minimum tax o GMT). 

In particolare, il decreto approva il modello e le regole attuative della c.d. “Comunicazione Rilevante” (o GIR, Global Information Return), che raccoglie le informazioni generali sul gruppo, i dati necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta in relazione ai diversi Stati a bassa imposizione in cui esso opera, nonché le eventuali opzioni esercitate o revocate previste dalla disciplina della GMT.

Soggetti interessati

La Comunicazione Rilevante deve essere presentata all’Agenzia delle entrate da tutte le imprese costituite in base alla legge italiana, il cui gruppo multinazionale o nazionale al quale appartengono rientra nell'ambito applicativo dell'imposizione integrativa. 

È possibile designare per la presentazione un’altra impresa, localizzata in Italia o all’estero, nonché la controllante capogruppo, purché localizzate in Paesi con cui l’Italia intrattiene un Accordo Qualificato di scambio automatico di informazioni. La designazione avviene mediante la presentazione del modello di notifica, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della Comunicazione Rilevante. 
Sono escluse dall’obbligo di presentazione le entità che rientrano nei casi di esclusione previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 209/2023.

Fonte dei dati

Ai sensi dell’art. 3 del DM, la Comunicazione Rilevante deve essere compilata secondo le regole Ocse, in modo tale da garantire omogeneità e comparabilità dei dati a livello internazionale.

L'Impresa Dichiarante deve segnalare eventuali divergenze tra le Regole OCSE e la normativa sull'imposizione integrativa adottata dai Paesi con diritti d'imposizione. 

L'amministrazione fiscale italiana, in qualità di Paese con diritti d'imposizione, può richiedere al gruppo multinazionale ulteriori informazioni sulle suddette divergenze per eseguire la valutazione del rischio fiscale effettivo e verificare la correttezza dell'imposizione integrativa dovuta dal gruppo secondo la propria legislazione nazionale.

Contenuto 

La comunicazione rilevante deve rispettare il modello standard di cui all’allegato 1 del Decreto, che si articola in tre sezioni:

  • una sezione generale, che contiene le informazioni sul gruppo
  • una sezione giurisdizionale, sulle eccezioni al calcolo dell’imposizione integrativa, ovvero i casi in cui l’imposizione integrativa è ridotta a zero per effetto dell’applicazione di un regime semplificato o dell’esclusione de minimis: comprende dati sul Paese, identificazione di eventuali sottogruppi e motivazioni per la semplificazione o esclusione.
  • una sezione relativa ai calcoli per determinare l’aliquota di imposizione effettiva (effective tax rate – ETR) e dell’imposizione integrativa per ciascun Paese o sottogruppo non escluso.

Rendicontazione semplificata

L’articolo 5 introduce un regime transitorio di rendicontazione semplificata (Transitional Simplified Jurisdictional Reporting Framework), previsto dall’Inclusive Framework, volto a consentire ai gruppi multinazionali di sviluppare sistemi contabili e procedure adeguate alla raccolta dei dati e la rendicontazione delle informazioni per singola impresa o entità ai fini della determinazione dell’imposizione integrativa.

Il regime di rendicontazione semplificata si applica solo nel periodo transitorio, che comprende tutti gli esercizi che iniziano il 31 dicembre 2028 o prima di tale data, ad esclusione degli esercizi che terminano dopo il 30 giugno 2030 (per i soggetti “solari”: esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028).

Per i Paesi in cui il gruppo ha scelto il sistema di rendicontazione semplificata, l’Impresa Dichiarante non è tenuta a segnalare le rettifiche riferite a ciascuna impresa ed entità riguardanti l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio, le imposte rilevanti e le imposte anticipate e differite, ma indica tali rettifiche calcolate a livello aggregato.

In tal caso, le Imprese Dichiaranti devono tuttavia disporre di:

  • Un sistema contabile idoneo a individuare correttamente tutte le entità del gruppo per Paese e a calcolare l’imposta integrativa per singola impresa o per gruppi di imprese nello stesso Stato.
  • Procedure amministrativo-contabili che garantiscano la corretta aggregazione e attribuzione ai singoli Paesi dei dati inclusi nel bilancio consolidato.
  • Processi di rettifica che consentano di determinare e applicare le eventuali variazioni necessarie per calcolare in modo accurato l’imposizione integrativa per ciascun Paese e, quando necessario, per singola entità.

La modalità di rendicontazione semplificata non pone alcun limite al diritto dell’amministrazione finanziaria di chiedere al gruppo ulteriori dati e informazioni che ritiene necessario acquisire al fine di verificare la correttezza dell’importo dell’imposizione integrativa dovuto.

Modalità e termini di presentazione

I termini per l’invio della comunicazione rilevante sono i seguenti:

  • regola generale: entro il 15° mese successivo alla chiusura dell’esercizio cui si riferisce la comunicazione rilevante;
  • primo esercizio di applicazione (c.d. periodo transitorio): entro il 18° mese (quindi 30.06.2026 per l’esercizio 1.1.2024 – 31.12.2024).

Entro gli stessi termini, la comunicazione rilevante già trasmessa all’Agenzia delle Entrate può essere modificata dall’Impresa Dichiarante attraverso la trasmissione di un nuovo modello in sostituzione del precedente.

Le modalità concrete di presentazione della comunicazione rilevante saranno oggetto di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
 
Sanzioni 

In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro. 

In caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. 

Per i primi tre esercizi di applicazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono ridotte del 50%.

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                                                                                    Distinti saluti

                                                                          HAGER & PARTNERS

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