IMPOSTE DIRETTE
SOCIETA’ NON OPERATIVE
La disciplina sulle “società non operative” può essere disapplicata in presenza di un impedimento oggettivo non imputabile all’impresa che ha reso impossibile il conseguimento dei ricavi. A tal fine, l’evento impeditivo deve essere estraneo alla sfera di controllo causale dell'impresa e non deve protrarsi al punto da comportare l'impossibilità assoluta e oggettiva di esercitare l'attività d'impresa (Cass. sent. 24731 e 24732 del 07.09.2025).
PERIODO DI COMPETENZA
I costi e i ricavi che risultano in esito ad un contenzioso non devono essere contabilizzati nel caso in cui la sentenza di primo grado sia oggetto di una impugnazione “ammissibile e non manifestamente infondata”. La contabilizzazione dei costi e ricavi deve essere effettuata soltanto quando quegli elementi siano divenuti ragionevolmente certi sia nell’an che nel quantum (Cass. sent. n. 24485 del 04.09.2025).
Si evidenzia che il principio stabilito nella sentenza di cui sopra risulta in contrasto con i precedenti orientamenti sia della stessa Cassazione che della prassi dell’Agenzia delle entrate secondo cui i componenti reddituali oggetto di contenzioso dovrebbero invece assumere rilevanza fiscale nell’esercizio in cui viene depositata la sentenza, indipendentemente dal grado di giudizio e dal passaggio in giudicato della sentenza.
AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
Le somme che il datore di lavoro trattiene al dipendente a fronte di optional aggiuntivi da installare sul veicolo concessogli in uso promiscuo, non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione IRPEF. Ciò in quanto le stesse non sono ricomprese nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 233 del 09.09.2025).
L'energia elettrica fornita dal datore di lavoro per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, non è soggetta a tassazione in capo ai dipendenti. Ciò in quanto la stessa è già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI. Pertanto, se il datore di lavoro rilascia ai dipendenti una card ricaricabile per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in uso promiscuo presso colonnine pubbliche, entro un certo limite annuo, non si configura un fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall'utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 237 del 10.09.2025).
COMPENSANZIONE CREDITI DI IMPOSTA
I crediti di imposta di natura agevolativa che devono essere utilizzati entro determinati limiti di tempo possono essere compensati con debiti di imposta effettivamente dovuti e non ai fini del pagamento di anticipazioni o acconti non corrispondenti ad effettivi debiti fiscali (come nel caso di acconti calcolati con il metodo previsionale ma del tutto ingiustificati).
Tuttavia, se i crediti di imposta (purché effettivamente esistenti) sono utilizzati invece per pagare debiti di imposta “non dovuti”, la compensazione è sì illegittima ma riconducibile tra le compensazioni non spettanti e non tra quelle inesistenti (Cass. sent. 26273 del 27.09.2025).
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)
L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al Concordato Preventivo Biennale con particolare riferimento tra l’altro a:
* dichiarazioni integrative,
* contribuenti forfetari,
* condizioni di accesso e cause di esclusione (FAQ 25.9.2025 e Videoconferenza 18.9.2025).
ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE - DTA
I crediti d'imposta derivanti da trasformazione di DTA ex art. 44-bis d.l. 34/2019 (codice tributo ''6834'') possono essere utilizzati in compensazione, ed eventuali eccedenze possono essere cedute a terzi (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 2583 del 26.09.2025).
CEDOLARE SECCA
Nonostante il contrario indirizzo della Cassazione, secondo il MEF, l’opzione per la cedolare secca sulle locazioni abitative non è mai consentita se il conduttore è una impresa, nonostante conceda in uso l’immobile ai propri clienti e/o dipendenti (Interrogazione parlamentare n. 3-02159 del 25.9.2025).
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
Non si decade dall’agevolazione “prima casa” di cui all’art. 1, nota II bis della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. 131/1986 in caso di costituzione del diritto di usufrutto sull’immobile agevolato, ma solo in caso di trasferimento dell’immobile (Cass. sent. n. 25863 del 22.09.2025).
In caso di acquisto di un immobile abitativo con l’agevolazione “prima casa”, poi trasformato in ufficio con riclassificazione catastale in A/10, è consentito usufruire nuovamente dell’agevolazione “prima casa” sull’acquisto di una nuova abitazione (Cass. sent. n. 25868 del 22.09.2025).
L'agevolazione "prima casa" spetta anche sull’acquisto di immobili in corso di costruzione destinati ad abitazione non di lusso. Inoltre, l’agevolazione spetta anche in caso di permuta di un immobile con un immobile da costruire, laddove realizzi la finalità di assicurare una prima casa all'acquirente (Cass. sent. n. 25761 del 22.09.2025).
TERMINE PER IL RIMBORSO DI IMPOSTE NON DOVUTE
Il termine di 48 mesi di decadenza dell'istanza di rimborso decorre dal versamento dell'acconto solo nel caso in cui, già al tempo del versamento, non vi sia alcun ragionevole motivo per ritenere dovuto tout court quell'acconto o in quella determinata misura.
Tuttavia, nel caso in cui il versamento dell’acconto sia stato effettuato al solo fine di adeguarsi alla interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, il termine di decadenza per chiedere il rimborso dell'eccedenza pagata decorre dal versamento del saldo, che rappresenta il termine finale di adempimento dell'obbligazione tributaria (Cass. sent. n. 25872 del 22.09.2025).
IVA
PRO RATA
La vendita di un fabbricato strumentale iscritto tra le immobilizzazioni è esclusa dal calcolo della percentuale di detrazione in quanto evento straordinario e occasionale. A riguardo, è irrilevante che in vista della vendita il fabbricato sia stato riclassificato nell’attivo circolante (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 231 del 08.09.2025).
IVA PER OPERAZIONI INESISTENTI
L'IVA accertata in relazione a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti non è detraibile; in caso di accertamento con adesione, l’IVA versata all’erario non è deducibile tra i costi d'impresa ai fini IRES e IRAP in quanto non inerente (Cass. sent. n. 26340 del 29.09.2025).
POLIZZE CATASTROFALI – CHIARIMENTI E PROROGA
Vi informiamo che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 39/2025, il termine previsto dall’art. 1, comma 101, della Legge n. 213/2023 per la stipula della polizza catastrofale a copertura dei danni ai beni d’impresa è stato prorogato.
In particolare, i nuovi termini per l’adempimento dell’obbligo sono i seguenti:
- per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, l'obbligo è stato posticipato al 1° gennaio 2026;
- per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 1° ottobre 2025;
- per le grandi imprese, invece, l’obbligo di stipula è rimasto invariato al 31 marzo 2025, ma con 90 giorni aggiuntivi senza sanzioni.
A questo proposito, ricordiamo brevemente i parametri stabiliti dalla normativa europea sopra menzionata per la classificazione delle imprese in base alle dimensioni:
Microimprese (se non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti):
- Totale dello stato patrimoniale: fino a 450.000 euro.
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: fino a 900.000 euro.
- Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 10.
Piccole Imprese (se non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti):
- Totale dello stato patrimoniale: fino a 5.000.000 euro.
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: fino a 10.000.000 euro.
- Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 50.
Medie Imprese (se non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti):
- Totale dello stato patrimoniale: fino a 25.000.000 euro.
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: fino a 50.000.000 euro.
- Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 250.
Grandi Imprese (superando almeno due dei tre criteri sotto):
- * Totale dello stato patrimoniale: oltre 25.000.000 euro.
- * Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: oltre 50.000.000 euro.
- * Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: oltre 250.
***
Distinti saluti
HAGER & PARTNERS