IMPOSTE DIRETTE
SCISSIONE CON SCORPORO
In base alla normativa previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 88/2025, il regime di neutralità fiscale della scissione con scorporo di cui all'art. 2506.1 c.c. risultava applicabile limitatamente alle scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 225 del 21.08.2025).
A seguito della modifica dell’art. 2506.1 c.c. ad opera del citato decreto, tuttavia, la scissione con scorporo può avvenire sia a favore di società di nuova costituzione che di società preesistenti. Conseguentemente, il regime di neutralità fiscale dovrebbe trovare applicazione anche in caso di scissione con scorporo a favore di società preesistenti.
PATENT BOX
L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all’opzione per il regime cd. Patent box ex art. 6 d.l. 146/2021, riguardante i costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali, con riferimento a software coperti da copyright (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 223 del 21.08.2025).
SICAV
Le quote di partecipazione delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) iscritte tra le attività finanziarie dell'attivo circolante sono riconducibili, ai fini fiscali, tra gli ''altri titoli in serie o di massa diversi da ...'' di cui all’art. 85, c. 1, lett. e), TUIR, la cui valutazione e, in particolare, il valore minimo ai fini IRES sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 94, c. 4, e 92, c. 5, TUIR (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 222 del 20.08.2025).
UTILIZZO DEL SALDO DI RIVALUTAZIONE A COPERTURA PERDITE
L’utilizzo del saldo attivo di rivalutazione per la copertura perdite – sia perdite riportate a nuovo che perdite d’esercizio - non è soggetto a tassazione.
Inoltre, nel caso in cui la riserva di rivalutazione sia successivamente ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, ai fini fiscali viene meno il vincolo di sospensione per il medesimo ammontare (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 219 del 20.08.2025).
CONFERIMENTO TRANSFRONTALIERO DI PARTECIPAZIONI
In caso di conferimento simultaneo:
- delle partecipazioni detenute in una società italiana,
- a favore di una società conferitaria non residente (Francia),
- da parte di due soggetti conferenti di cui uno “X” residente in Italia (che conferisce una partecipazione di minoranza) e l'altro “Y” residente in Francia (che conferisce una partecipazione di controllo),
il conferente “X” residente in Italia non beneficia del regime di neutralità fiscale ex art. 179, c. 4, TUIR. Ciò in quanto il trasferimento del controllo della società conferita avviene in virtù del conferimento delle partecipazioni detenute dal conferente residente in Francia, mentre il conferente residente in Italia trasferisce soltanto una partecipazione di minoranza (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 217 del 19.08.2025).
BONUS AI DIPENDENTI
Il dipendente che:
- era residente all’estero sino al 2023,
- ha svolto attività lavorativa all’estero sino al 2023,
- ha maturato un bonus al termine del periodo di vesting 2021-2022-2023 a fronte dell’attività lavorativa svolta all’estero,
- ha trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2024,
- ha incassato il bonus nel 2024,
deve assoggettare a tassazione in Italia il bonus incassato nel 2024, anche se maturato quando era residente all’estero ed in relazione all’attività svolta all’estero (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 199 del 04.08.2025 che rettifica la precedente risposta n. 81/2025).
SOCIETA’ DI COMODO
Ai fini della applicabilità della disciplina sulle società non operative di cui all’art. 30 L. 724/1994, la società deve essere stata costituita da almeno 4 anni. Ciò in quanto, ai fini del test di operatività, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie <
Conseguentemente, la disciplina sulle società non operative non può trovare applicazione nell’anno x+2 nei confronti di una società costituita nell’anno x, in quanto - muovendo a ritroso partendo dall’anno x+2 e senza considerare il primo anno - non sussistono <> utili rispetto al periodo d'imposta oggetto di controllo (Cass. sent. n. 22007 del 30.7.2025).
IRAP
L’art. 6, c. 1 lett. a), d.lgs. 446/97 che assoggetta a tassazione superiore al 5%, in capo agli intermediari finanziari, i dividendi erogati dalle società figlie residenti in altri Stati UE, è in contrasto con la direttiva “madre-figlia”.
Il contrasto sussiste anche se tale imposizione viene realizzata mediante un’imposta diversa dall’imposta sulle società, ma che – come l’IRAP – include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione (CGE, C-794/2023 del 01.08.2025).
DEDUZIONE AI FINI IRAP DELL’AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI
Ai fini IRAP non trovano applicazione i criteri forfetari per lo scorporo del costo dell’area su cui insiste un fabbricato strumentale stabiliti dall’art. 36, c. 7, d.l. 223/2006. Pertanto, ai fini IRAP l’ammortamento risulta deducibile in base ai dati contabili (Cass. sent. n. 22822 del 07.08.2025).
DIRITTI REALI IMMOBILIARI
Il reddito derivante dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce:
* un reddito diverso imponibile ai sensi dell’art. 67, lett. h), TUIR se il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile;
* una plusvalenza imponibile ai sensi dell’art. 67, lett. b) e b-bis), TUIR se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene immobile (Art. 1, c. 1-bis, d.l. n. 84 del 17.06.2025, inserito in sede di conversione dalla L. n. 108 del 30.7.2025, pubblicata in G.U. n. 177 del 01.08.2025).
ADDIZONALE SU STOCK OPTIONS ED EMOLUMENTI VARIABILI
A decorrere dal 2025, l’addizionale IRPEF del 10% su bonus e stock options prevista dall’art. 33 d.l. 78/2010 trova applicazione da parte dei soli soggetti indicati all’art. 162-bis, c. 1, lett. a) e b), TUIR, e dunque per dirigenti ed amministratori di intermediari finanziari e holding di partecipazione finanziaria. Sono invece esclusi i compensi variabili erogati a dirigenti ed amministratori delle holding industriali (Art. 1-bis d.l. 84/2025, aggiunto in sede di conversione dalla L. 108/2025).
IVA
SOMMA CORRISPOSTA AL CONCESSIONARIO USCENTE
La somma corrisposta dal nuovo concessionario al concessionario uscente quale indennizzo previsto dall’art. 703 del R.D. 327/1942 (Codice della navigazione), corrispondente al valore netto contabile residuo degli immobili in concessione, deve essere assoggettata ad IVA (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 226 del 21.08.2025).
INDENNIZZO PER RITARDI IMPUTABILI AL COMMITTENTE
L’indennizzo riconosciuto all’appaltatore a fronte dei maggiori oneri diretti e indiretti subiti a causa del ritardo imputabile alla Stazione appaltante nell'adottare le varianti concordate necessarie per proseguire i lavori, è soggetto ad IVA in quanto configura un’integrazione del corrispettivo pattuito (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 215 del 19.08.2025).
DETRAZIONE
L’importatore può detrarre l’IVA assolta in dogana su beni di cui non è proprietario, qualora il costo di tali beni (nella specie, il componente di un farmaco) risulti correlato alla propria attività di commercializzazione (nella specie, il farmaco) (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 213 del 19.08.2025).
CESSIONE DEL MARCHIO
La cessione del marchio unitamente ai diritti IP collegati per lo sfruttamento dello stesso marchio non configura una cessione di azienda, ma una prestazione di servizi soggetta a IVA (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 210 del 19.08.2025).
ERRATA ALIQUOTA IVA
Il soggetto IVA che ha applicato un’aliquota superiore a quella dovuta non è tenuto a versare all’erario l’IVA erroneamente fatturata a una persona che non è soggetto passivo IVA, posto che quest’ultimo non ha detratto l’imposta (CGE, C-794/2023 del 01.08.2025).
PLAFOND IVA
Il plafond IVA può essere trasferito nell'ambito di una cessione o di un conferimento d'azienda o di un ramo d'azienda a condizione che:
- il cessionario/conferitario continui, senza soluzione di continuità, l'attività relativa ai complessi aziendali oggetto della cessione o del conferimento, in precedenza svolta dal cedente/conferente?
- il cessionario/conferitario subentri nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi ai complessi aziendali ceduti o conferiti.
Inoltre, il trasferimento deve essere previsto nel contratto di cessione del complesso aziendale. Infine, l’acquirente, se estero, deve essere identificato ai fini IVA in Italia direttamente o tramite rappresentante fiscale (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 200 del 04.08.2025).
OGGETTI D’ARTE
Gli oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lett. a), b) e c) della tabella allegata al d.l. 41/1995 sono soggetti all’aliquota IVA del 5%, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'art. 36 del citato decreto (N. 1-novies della Tabella II-bis allegata al d.p.r. 633/1972, aggiunto dall’art. 9, c. 2, lett. a), d.l. 95/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. 118/2025).
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Distinti saluti
HAGER & PARTNERS