NEWSLETTER N. 10 - 2026

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IMPOSTE INDIRETTE

IVA di gruppo: esonero dalla garanzia da attestare nei termini

La Cassazione ha precisato che la sussistenza sostanziale dei requisiti patrimoniali per l'esonero dalla garanzia nelle compensazioni infragruppo non è sufficiente a evitare la sanzione: il rispetto del termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ha carattere costitutivo ai fini dell'esonero, e non meramente formale. È inoltre esclusa l'efficacia sanante della documentazione prodotta successivamente, anche mediante dichiarazione integrativa. (Cass. ord. n. 21122/2026)

La dichiarazione sostitutiva va pertanto presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale. In caso di inadempimento:

  • tardività entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione fissa da 1.000 a 4.000 euro (art. 11, c. 7-bis, d.lgs. 471/1997);
  • tardività oltre 90 giorni od omissione totale: sanzione proporzionale del 25% sull'ammontare delle eccedenze compensate (art. 13, c. 1, d.lgs. 471/1997).

Regime IOSS incompatibile con il regime delle piccole imprese

Le Note esplicative aggiornate dalla Commissione europea confermano l'incompatibilità tra il regime IOSS e il regime speciale per le piccole imprese: chi ha optato per quest'ultimo non può aderire all'IOSS, e viceversa. La preclusione, sancita dal nuovo art. 369-quaterdecies della direttiva 2006/112/CE, è finalizzata a evitare il rischio di mancata applicazione dell'imposta e opera nell'ambito delle nuove regole sulla registrazione IVA unica introdotte dalla direttiva "ViDA", efficaci dal 1° gennaio 2027. (Direttiva 2025/516/UE; Note esplicative e Linee guida OSS/IOSS della Commissione europea)

Liquidazione automatica della dichiarazione iva omessa

Sono state definite le modalità della liquidazione automatica dell'imposta dovuta in caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale: l'imposta è determinata sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici e delle LIPE, con scomputo dell'IVA a credito risultante dalle fatture ricevute e dei versamenti effettuati; non è invece riconosciuto il credito dell'anno precedente, ancorché esposto in una dichiarazione regolarmente presentata.

L'esito è comunicato via PEC (o, in caso di mancato recapito, con raccomandata) ed è reso disponibile nel cassetto fiscale. La comunicazione preclude l'accesso alla sanzione ridotta al 75% prevista per la dichiarazione omessa presentata entro i termini di accertamento e in assenza di controlli. (Provv. Agenzia delle Entrate 28.8.2026 n. 239129).

AGEVOLAZIONI

Tax credit 4.0: comunicazione di completamento entro il 15 settembre

È stato prorogato dal 31 luglio al 15 settembre 2026 il termine per la comunicazione di completamento relativa agli investimenti in beni materiali 4.0 "prenotati" entro il 31.12.2025 (ordine accettato e acconto di almeno il 20%) ed effettuati entro il termine "lungo" del 30 giugno 2026. Le imprese in lista d'attesa che ricevono dal GSE l'avviso di nuova disponibilità delle risorse devono presentare la comunicazione di conferma con acconto entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso e perfezionare comunque la procedura entro il 15 settembre 2026, anche per gli investimenti ultimati entro il 31.12.2025. Il mancato invio nei termini comporta il mancato perfezionamento della procedura e l'impossibilità di fruire del credito. (DM 31.7.2026)

Il termine riguarda i soggetti inclusi nella disponibilità delle risorse: per il credito in esame è stato infatti comunicato l’esaurimento dei fondi, con possibilità comunque di presentare le comunicazioni preventive; in caso di nuove disponibilità, il GSE ne dà comunicazione alle imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Si ricorda che il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali (codice tributo “7077”, indicando quale anno di riferimento quello di completamento comunicato); nel modello REDDITI 2026 vanno compilati il rigo RU5 e il rigo RU140 per gli investimenti prenotati nel 2025 ed effettuati nel termine lungo. (Art. 2 DM 15.5.2025, come modificato dal DM 16.6.2025)

Iperammortamento: comunicazione di conferma in 60 giorni solari

Ai fini del nuovo iper-ammortamento, la comunicazione di conferma con acconto di almeno il 20% va presentata entro 60 giorni dall'esito positivo della verifica preventiva del GSE: le istruzioni operative aggiornate precisano che si tratta di giorni di calendario e non lavorativi (Istruzioni operative GSE).

Si rammenta che la procedura di accesso prevede tre comunicazioni principali (art. 3 co. 1 - 5 del DM 7.5.2026):

  • comunicazione preventiva, per ciascuna struttura produttiva, con i dati dell'impresa e la tipologia e l'ammontare degli investimenti programmati;
  • comunicazione di conferma, entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE, con l'attestazione del pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di ciascun bene e i dati delle fatture;
  • comunicazione di completamento, entro il 15.11.2028, ad investimenti ultimati e beni interconnessi, con le attestazioni di possesso della perizia asseverata e della certificazione contabile.

Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, entro 10 giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all'impresa l'esito positivo delle verifiche effettuate (o i dati e la documentazione da integrare entro 10 giorni).

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dividendi esteri: credito per le imposte estere e rimborsi

Le persone fisiche residenti che percepiscono dividendi esteri subiscono in Italia una ritenuta o imposta sostitutiva del 26% a titolo definitivo, con conseguente impossibilità di detrarre le imposte pagate all'estero in base all'art. 165 TUIR, che condiziona il credito alla concorrenza del reddito al reddito complessivo. L'opzione per la tassazione ordinaria – che consentirebbe di recuperare il credito – è tuttavia esclusa per legge: il regime sostitutivo si applica obbligatoriamente, senza che il contribuente possa scegliere diversamente.

Alcune Convenzioni contro le doppie imposizioni negano il credito per le imposte estere soltanto quando l'imposizione sostitutiva consegua a una scelta del beneficiario. Poiché nel sistema italiano tale scelta non esiste, la Cassazione ha ritenuto che queste Convenzioni non possano essere invocate per negare il credito o il rimborso: le imposte pagate all'estero sono quindi detraibili, o richiedibili a rimborso, nei limiti della misura convenzionale (Cass. n. 25698/2022 e n. 10204/2024).

Il principio ha trovato conferma in diverse pronunce di merito anche di secondo grado, relative a dividendi di fonte tedesca, svizzera e olandese, nelle quali si è osservato che il riconoscimento del rimborso non genera distorsioni, mutando soltanto la ripartizione del prelievo tra Stato della fonte e Italia a parità di imposizione complessiva. Non mancano tuttavia pronunce di segno opposto: la presentazione delle istanze richiede quindi la verifica puntuale del testo della singola Convenzione e la documentazione del carattere definitivo dell'imposta estera, mediante le certificazioni del sostituto e la prova dell'eventuale rimborso della quota eccedente la misura convenzionale. (C.G.T. II Toscana n. 48/1/26; C.G.T. II Lombardia n. 1013/9/26; C.G.T. I Milano n. 152/11/26 e n. 153/11/26)

Pensioni tedesche di sicurezza sociale

Le pensioni erogate in base alla legislazione tedesca sulla sicurezza sociale a soggetti con cittadinanza e residenza italiana, in precedenza residenti in Germania, sono imponibili in Italia su una base determinata secondo le regole della legislazione tedesca, con conseguente spettanza delle relative quote di esenzione (§ 14, lett. e), del Protocollo alla Convenzione Italia-Germania).

Sul piano procedurale, in base all'accordo amichevole tra Italia e Germania del 15 e 17 novembre 2025, efficace dal 1° gennaio 2025, l'ufficio delle imposte di Neubrandenburg rilascia ai pensionati residenti in Italia con cittadinanza italiana una certificazione "a valenza unica", contenente l'indicazione della quota di pensione esente secondo la legislazione tedesca, utilizzabile a supporto dell'esenzione parziale in dichiarazione. I contribuenti che, in mancanza di tale certificazione, avessero assoggettato integralmente a tassazione la pensione tedesca possono presentare dichiarazione integrativa a favore. (Agenzia delle Entrate, risposta a istanza di interpello n. 164 del 24.8.2026)

ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Chiarimenti sul nuovo assetto del regime

L'Agenzia delle Entrate ha illustrato il regime di adempimento collaborativo come ridisegnato dalla riforma fiscale, con una parte generale e una seconda parte strutturata in domande e risposte. Tra i chiarimenti di maggiore interesse, quelli sull'integrazione del tax control framework con gli altri sistemi di controllo interno e, in primo luogo, con quello sull'informativa finanziaria contabile: per i soggetti che applicano la L. 262/2005, la normativa SOX o sistemi equivalenti, l'affidabilità del dato contabile si considera già garantita, cosicché il tax risk officer può recepire le risultanze dei test svolti dal dirigente preposto o dal responsabile SOX. (Agenzia delle Entrate, circolare n. 6 del 6.8.2026)

TRIBUTI LOCALI

Dichiarazione IMU telematica e transazione sui tributi locali

È prevista l'adozione di un modello dichiarativo IMU "unitario", che accorpa gli attuali modelli IMU/IMPi e IMU ENC, da trasmettere esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti; fino all'adozione del decreto di approvazione restano utilizzabili i modelli attualmente in vigore. È inoltre estesa ai tributi locali la possibilità di concludere l'accordo transattivo nell'ambito della composizione negoziata della crisi. (D.Lgs. 147/2026)

SOCIETÀ

Piccole e micro imprese: nuovo principio contabile in consultazione

L'OIC ha posto in consultazione, fino al 28 febbraio 2027, la bozza del principio contabile dedicato alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e alle micro imprese (art. 2435-ter c.c.): un testo organico che raccoglie le disposizioni oggi frammentate nei singoli principi contabili nazionali, disciplina le fattispecie più frequenti per le imprese di minori dimensioni e introduce nuove semplificazioni. L'applicazione sarà facoltativa: l'impresa potrà adottare integralmente il principio oppure avvalersi soltanto di alcune delle semplificazioni previste. (OIC, bozza in consultazione del 7.8.2026)

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Distinti saluti

HAGER & PARTNERS

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