NEWSLETTER N. 01 - 2023

18 gennaio 2023

Gentile Cliente

desideriamo illustrare di seguito le principali novità in materia fiscale previste dalla l. n. 197 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio 2023), in vigore dal 1° gennaio 2023.


CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla

base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa - calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,

qualora il prezzo di riferimento del gas naturale - calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GSE - abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito di imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale - calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GSE - abbia subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo 2019.

Il venditore, se non è cambiato rispetto al 2019, invia all’impresa cliente - su sua richiesta - una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023.

I crediti d’imposta di cui sopra sono:

(i) utilizzabili esclusivamente in compensazione, senza limitazioni, entro il 31.12.2023,

(ii) cedibili, ma solo per intero e senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni in favore di banche e intermediari finanziari.

 

REGIME FORFETARIO

Il tetto per l’applicazione del regime forfetario l. 190/2014 è elevato da euro 65K a euro 85K.

ll regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a euro 100K. In tal caso, l’IVA è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

 

FLAT TAX INCREMENTALE

Per il 2023, le persone fisiche che esercitano attività di impresa o arti e professioni possono optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a euro 40K, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata del 5%.

 

MANCE

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 L. 287/1991, le mance, erogate anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai dipendenti con reddito non superiore a euro 50K, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno.

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e non sono computate ai fini del calcolo del TFR.

 

PREMI DI PRODUTTIVITA’

Per i premi e le somme erogati nel 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1, co. 182, l. 208/2015 è ridotta al 5%.

 

PLASTIC TAX E SUGAR TAX

La plastic tax e la sugar tax sono rinviate al 2024.

 

AMMORTAMENTO NEGOZI

Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese operanti nei settori individuati dai seguenti codici ATECO:

  • 47.11.10 (Ipermercati);
  • 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari);
  • 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
  • 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini);
  • 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
  • 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
  • 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.29 Commercio al dettaglio di beni alimentari,

sono deducibili in misura non superiore al 6% annuo.

Le imprese di cui sopra il cui valore patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo possono applicare il coefficiente del 6% ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui sopra aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro.

 

CASE DI ABITAZIONE CLASSE A - B

È detraibile dall’IRPEF il 50% dell’IVA assolta sull’acquisto, effettuato entro nel 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute da OICR immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.

La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nel periodo

d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei successivi nove.

 

ESENZIONE IMU

L’esenzione IMU è estesa agli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, co. 2, e 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto MEF, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

 

COSTI BLACK LIST

All’art. 110 del tuir sono inserite le seguenti disposizioni:

<<9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9. …

9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo

interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili … sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle entrate …>>

Le disposizioni di cui sopra non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile il regime CFC.

 

DIVIDENDI IN ENTRATA

Le imprese residenti possono optare per l’esclusione dalla formazione del reddito degli utili e delle riserve di utili:

  • non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023,
  • risultanti dal bilancio di soggetti non residenti, direttamente o indirettamente partecipati, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2022.

In tal caso, gli utili sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del:

  • 9% per i soggetti IRES;
  • 30% per i soggetti IRPEF.

Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono ridotte di 3 punti percentuali:

  • in relazione agli utili percepiti entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2023,
  • a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.

L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo.

L’opzione può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utili.

Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell’entità estera è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell’importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all’imposta sostitutiva e diminuito dell’importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.

 

CAPITAL GAIN DA SOCIETA’ IMMOBILIARI

I capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non residenti:

  • non negoziate in mercati regolamentati,
  • il cui valore deriva per più della metà, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia, si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

A tal fine, non rilevano i beni immobili alla cui produzione

o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa, nonché quelli utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai capital gain realizzati dagli OICR.

 

ASSEGNAZIONI AGEVOLATA DI BENI AI SOCI

Entro il 30 settembre 2023 le imprese possono assegnare/cedere ai soci - in via agevolata - beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività di impresa.

Entro lo stesso termine, le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni possono trasformarsi in società semplici.

Sulla differenza tra:

  • il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e
  • il loro costo fiscalmente riconosciuto,

si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura dell’8%, elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento

dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Per gli immobili, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati ai fini dell’imposta di registro.

Per le assegnazioni/cessioni agevolate l’imposta di registro eventualmente applicabile è ridotta alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

L’imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023.

 

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI

E’ consentito rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni, quotate e non, e dei terreni posseduti da persone fisiche al 1° gennaio 2023.

Il costo fiscale delle partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio 2023 può essere assunto in misura pari al valore normale determinato, ai sensi dell’art. 9, co. 4, lett. a), tuir, con riferimento al mese di dicembre 2022

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023.

Sui valori rideterminati è dovuta un’imposta sostitutiva del 16%.

 

AGEVOLAZIONI IAP

Le agevolazioni di cui all’art. 2, co. 4-bis, l. 194/2009 sono estese <

imprenditori agricoli professionali>>.

OICR

I redditi di capitale di cui all’art. 44, co. 1, lett. g), tuir ed i redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1, lett. c-ter, tuir, derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR, si considerano realizzati su opzione del contribuente, con assoggettamento ad imposta sostitutiva del 14% della differenza tra:

  • il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022, e
  • il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

L’opzione è esercitata entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.

L’imposta sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023.

In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

L’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione.

 

CONTRIBUTO SUGLI EXTRA-PROFITTI 2023

E’ istituito per l’anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo a carico:

  • dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l’attività di produzione di energia elettrica, gas metano o di estrazione di gas naturale,
  • dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale,
  • dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’UE.

Il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle predette attività.

Il contributo è determinato applicando un’aliquota pari al 50% sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini IRES nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

L’ammontare del contributo non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

 

CONTRIBUTO SUGLI EXTRA-PROFITTI 2022

Il contributo di cui all’art. 37 d.l. 21/2022 è modificato come segue.

Il contributo è dovuto se almeno il 75% del volume d’affari 2021 deriva dalle attività ivi indicate.

Ai fini della determinazione della base imponibile, non rilevano le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti passivi.

Non rilevano le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti non siano territorialmente rilevanti ai fini dell’IVA

Se per effetto delle modifiche normative di cui sopra l’ammontare del contributo risulta:

  • maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell’importo residuo è effettuato entro il 31 marzo 2023;
  • minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023.

 

CRIPTOVALUTE

 

Sono introdotte disposizioni tributarie relativamente alle criptovalute.

 

CESSIONI TRAMITE INTERFACCIA ELETTRONICA

Il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili da individuare con decreto MEF, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo IVA è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

AVVISI BONARI

 

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, ma con riduzione delle sanzioni al 3%.

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni il cui pagamento rateale sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, e delle sanzioni ridotte nella misura del 3%.

Con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.

 

RAVVEDIMENTO IRREGOLARITA’ FORMALI

Le irregolarità di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, IVA, IRAP, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante (i) il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, (ii) la rimozione delle irregolarità od omissioni.

 

RAVVEDIMENTO IRREGOLARITA’ NON FORMALI

Le violazioni relative ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate riguardanti le dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e i precedenti, possono essere regolarizzate con:

  • il pagamento di 1/18 del minimo delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi,
  • la rimozione delle irregolarità.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

La regolarizzazione è consentita a condizione che le violazioni non siano state già contestate alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata

La regolarizzazione non è consentita per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero.

 

DEFINIZIONE ATTI IMPOSITIVI

Gli accertamenti con adesione relativi a:

(i) PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023,

(ii) avvisi di accertamento ed avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023,

(iii) inviti di cui all’art. 5-ter d.lgs. 218/1977 notificati entro il 31 marzo 2023,

le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero:

  • non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio,

e

  • quelli notificati entro il 31 marzo 2023,

sono definibili in acquiescenza con la riduzione a 1/18 delle sanzioni.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale (5%). È esclusa la compensazione.

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater d.l. 167/1990.

 

LITI PENDENTI

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della lite (i.e delle sole imposte).

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% delle imposte.

In caso di soccombenza della Agenzia fiscale nell’ultima o

unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le controversie possono essere definite con il pagamento del:

  • 40% delle imposte in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • 15% delle imposte in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza parziale, l’importo del tributo è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte annullata.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali  la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% delle imposte.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare e del 40% negli altri casi.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono possono essere definite senza alcun versamento qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

 

DEFINIZIONE CARTELLE

Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo fino a euro 1.000 - comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni - risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015.

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Non sono dovute invece le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive e l’aggio,

Il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, ovvero in un massimo di 18 rate.

 

“DERIVAZIONE RAFFORZATA” CON CORREZIONE ERRORI CONTABILI

La “derivazione rafforzata” in caso di correzione degli errori contabili è limitata alle imprese che sottopongono il proprio bilancio a revisione legale dei conti.

 

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

I limiti per la contabilità semplificata sono elevati a euro 500K per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ed euro 800K per le altre imprese.

 

CREDITO R&S

I soggetti che abbiano indebitamente utilizzato in compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo possono inviare la richiesta di riversamento spontaneo del medesimo credito all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023 (anziché il 31 ottobre 2023).

Le certificazioni relative alle spese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei relativi crediti d’imposta non siano già state constatate.

 

LIMITE AL CONTANTE

A decorrere dal 1° gennaio 2023, il tetto all’utilizzo di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo è aumentato a euro 4.999,9

 

Cordiali saluti

HAGER & PARTNERS

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