IMPOSTE DIRETTE
DEDUZIONE DEL MAGGIOR VALORE RIVALUTATO DI MARCHI ED AVVIAMENTO
La Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che la deduzione ai fini IRES ed IRAP del maggior valore rivalutato delle attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18, deve essere effettuata in misura non superiore a 1/50. Resta la possibilità di deduzione nella misura di 1/18 a condizione che sia versata un’imposta sostitutiva nella misura stabilita dall’art. 176, co. 2-ter, tuir.
A riguardo l’Agenzia ha chiarito che la disposizione si applica ai marchi, all'avviamento ed alle attività immateriali a vita utile indefinita la cui deduzione è ammessa, a prescindere dall'imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d'impresa e dell'avviamento. Mentre non si applica alle altre attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore al 50% ex art. 103 tuir (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 46 del 2.8.2022).
RIDUZIONE TERMINI DI ACCERTAMENTO
La riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista ex art. 3 d.lgs. 127/2015 trova applicazione a condizione che tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore ad euro 500 siano effettuati con mezzi tracciabili. Ai fini della riduzione non rileva l’eventuale ricevimento di fatture cartacee (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 404 del 02.08.2022).
TRASFERTE DEI DIPENDENTI
Le indennità chilometriche erogate ai dipendenti per le trasferte svolte fuori dal Comune sede di lavoro a fronte delle spese di trasporto sostenute per l’utilizzo del proprio veicolo sono non imponibili se parametrate alle tabelle ACI.
Se dette indennità chilometriche sono invece “parametrate” ai costi del trasporto pubblico (biglietto aereo, bus, ecc.), le stesse sono:
- non imponibili se di importo pari o inferiore alle tabelle ACI;
- imponibili per l’importo eccedente le tabelle ACI (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 405 del 02.08.2022).
CFC ED ENTRY TAX
L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle interazioni tra il regime CFC e la disciplina sulla cosiddetta entry-tax di cui all’art. 166-bis tuir in caso di società estera interessata da una operazione di fusione in entrata.
Nel caso in cui la società estera si sia qualificata come CFC negli esercizi precedenti, le attività e passività in ingresso della società CFC devono assumere:
- in generale, i valori utilizzati ai fini della disciplina CFC alla fine dell’ultimo esercizio di tassazione per trasparenza;
oppure
- i valori stabiliti ai fini della entry-tax a condizione che ricorra l’esimente di cui all’art. 167, co. 5, tuir (ossia, la società estera svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali) ovvero non siano integrate le condizioni richieste ai fini della CFC nell’ultimo esercizio rilevante ai fini CFC.
In caso di fusione effettuata nel secondo semestre dell’anno, ossia quando sia decorsa la maggior parte del periodo di imposta, le condizioni di cui alla precedente lett. b) devono essere verificate nel periodo stesso di effettuazione della fusione da cui consegue l’ingresso in Italia (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 408 del 04.08.2022).
TRANSIZIONE AL NUOVO REGIME DI PATENT BOX
In caso di opzione per il regime in autoliquidazione OD ex art. 4 d.l. 34/2019 espressa nella dichiarazione Modello SC 2021 (anno 2020), non è consentito scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui all'art. 6 d.l. 146/2021. In tal caso, si potrà continuare a fruire del vecchio Patent box in autoliquidazione OD fino alla sua naturale scadenza quinquennale, ossia fino al 2024, senza obbligo di esercitare anno per anno l'opzione OD.
Con riferimento, invece, ai nuovi beni immateriali acquisiti a partire dal 2021, si potrà esercitare - sussistendo i requisiti previsti dalla nuova disciplina - soltanto l'opzione per il nuovo Patent box (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 413 del 04.08.2022).
COMMERCIALITA’ AI FINI PEX
Le attività finalizzate ad una valutazione della sostenibilità economica e dei ritorni dell'investimento consistente nell'affitto di un ramo aziendale non hanno carattere “preparatorio” dell'attivazione dell'impresa. Se quindi il ramo di azienda oggetto di affitto è nelle condizioni di poter tornare velocemente in attività, il mancato esercizio dell’attività fa venir meno il requisito della commercialità ai fini del regime di participation exemption (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 418 del 05.08.2022).
CONTRIBUTO STRAORDINARIO SUGLI EXTRAPROFITTI
Ai fini del calcolo della base imponibile del contributo straordinario sugli extraprofitti di cui all’art. 37 d.l. 21/2022 la possibilità di emendare i dati delle LIPE (in virtù del principio di simmetria invocato dalle Circolari 22/E e 25/E) presuppone la dimostrazione – da parte del contribuente - della correlazione, secondo criteri oggettivi e riscontrabili, tra operazioni passive territorialmente non rilevanti e operazioni attive del pari territorialmente non rilevanti (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 420 del 12.08.2022).
CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI
il contributo percepito ex lege per il rilascio delle frequenze del digitale terrestre (a fronte della coattiva cessazione del diritto d'uso delle frequenze per la trasmissione dei programmi) configura una sopravvenienza attiva ex art. 88, co. 3, lett. b), tuir con la conseguenza che le somme in parola concorrono a formare il reddito (i) nell'esercizio in cui sono state incassate (ii) o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 427 del 12.08.2022).