NEWSLETTER NR. 1 - 2022

12 gennaio 2022

NEWSLETTER N. 1-2022

Gentile Cliente

desideriamo evidenziare di seguito le novità in materia fiscale previste dalla L. n. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella G.U. n.  310 del   31/12/2021.

 

NUOVI SCAGLIONI IRPEF

Gli scaglioni IRPEF sono modificati come segue:

  • fino a 15.000 euro, 23%;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
  • oltre 50.000 euro, 43%.

Sono rimodulate le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 13 TUIR. E’ altresì rimodulato il trattamento integrativo ex d.l. 3/2020 per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

 

ABROGAZIONE IRAP PER LE PERSONE FISICHE

A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui all’art. 3, co. 1, lett. b) e c), d.lgs. 446/1997.

 

PATENT BOX

La disciplina sul “patent box” viene modificata come segue.

I costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:

  • software protetto da copyright,
  • brevetti industriali, disegni e modelli,

(sono dunque esclusi marchi e know how) che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 110%.

E’ abrogata la disposizione che stabiliva il divieto di cumulo con il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo ex l. 160/2019, co. 198-206.

Le nuove disposizioni si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.l. 146/2021 ed ai successivi periodi d’imposta.

Con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.l. 146/2021 ed ai successivi periodi d’imposta, non sono più esercitabili le opzioni previste dall’art. 1, co. 37 ss, l. 190/2014 e art. 4 d.l. 34/2019.

I soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi della l. 190/2014, afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 146/2021 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Sono tuttavia esclusi:

  • i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura ex art. 31-ter d.p.r. 600/1973, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure;
  • i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’art. 4 d.l. 34/2019.

Qualora in uno o più periodi d’imposta le spese agevolate siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra (i) software protetto da copyright o (ii) brevetti industriali, disegni e modelli, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

 

PLASTIC TAX

L’entrata in vigore delle disposizioni sulla cosiddetta “plastic tax” (imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego - MACSI) è rinviata al 1° gennaio 2023.

 

IMPOSTA SULLE BEVANDE EDUCORATE

L’entrata in vigore delle disposizioni sull’imposta sulle bevande edulcorate è rinviata al 1° gennaio 2023.

 

RISCOSSIONE

Sono modificate le disposizioni in materia di riscossione dei ruoli.

In particolare, sono abrogati l’aggio e gli oneri di riscossione a decorrere dai carichi affidati dal 1° gennaio 2022.

A partire dal 2022 è invece previsto a carico del debitore:

  1. una quota denominata “spese esecutive”, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione;
  2. una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione,

entrambe da determinare con decreto.

 

REDDITI DOMINICALI E AGRARI

L’esclusione dalla formazione del reddito da assoggettare ad IRPEF dei redditi dominicali ed agrari è prorogata al 2022.

 

PIANI DI RISPARMIO

I limiti previsti per piani di risparmio a lungo termine ex art. 1, co. 101, l. 232/2016 sono incrementati a “euro 40.000 ed entro un limite complessivo non superiore a euro 200.000”.

Le agevolazioni fiscali di cui alla l. 178/2020, co. 219-224, si applicano anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022. In relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d’imposta non può eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in quindici quote annuali di pari importo.

 

CREDITI DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

Sono prorogate le agevolazioni previste per gli investimenti Industria 4.0.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A l. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
  • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B l. 232/2016, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B l. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B l. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Nessuna proroga è prevista per gli investimenti in beni materiali ed immateriali ordinari (non 4.0), il cui periodo agevolato si esaurisce dunque entro il 2022 (+ primo semestre 2023).

 

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative ex l. 160/2019, co. 200-202, è riconosciuto come segue.

Per le attività di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico (co. 200), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica (co. 201), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica (co. 202), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica (co. 201) finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con decreto MISE, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
  • per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Ai fini delle predette agevolazioni: (i) la base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili; (ii) il credito di imposta spettante è ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi; (iii) nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo di imposta.

 

CREDITO DI IMPOSTA PMI PER LA QUOTAZIONE

Il credito di imposta per la quotazione delle PMI ex l. 205/2017, co. 89, è esteso al 2022, ma ridotto a euro 200.000.

 

RICONOSCIMENTO GRATUITO DEL DISAVANZO DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

Il riconoscimento gratuito del disavanzo di fusione, scissione o conferimento di azienda ex art. 11 d.l. 34/2019 è limitato alle operazioni effettuate entro il 2021 (e non più entro il 2022).

 

LIMITE ALLA COMPENSAZIONE

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24 è fissato in euro 2 milioni per anno solare.

 

IMPOSTE INDIRETTE SUL TRASFERIMENTO DI AZIENDA

In caso di cessione dell’azienda o di un ramo di essa con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

In caso di cessazione dell’attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i predetti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

 

AMMORTAMENTO DELL’AVVIAMENTO E DEI MARCHI

Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, la deduzione del maggior valore rivalutato/riallineato ex art. 110 d.l. 104/2020 delle attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 ex art. 103 tuir - ovvero avviamento e marchi - è consentita in misura non superiore a 1/50 per ciascun periodo d’imposta.

In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

Per l’avente causa, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore rivalutato, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

In alternativa, è consentito effettuare la deduzione del maggior valore rivalutato/riallineato in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d’imposta, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP in misura corrispondente a quella stabilita dall’art. 176, co. 2-ter, tuir, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% già corrisposta.

Le disposizioni di cui sopra hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e/o il riallineamento sono eseguiti.

I soggetti che hanno già provveduto al versamento dell’imposta sostitutiva del 3% (e/o del 10% sulle riserve di rivalutazione) hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, la rivalutazione e/o riallineamento.

La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione dell’importo delle imposte sostitutive versate.

 

REGIME SPECIALE SIIQ

E’ modificata la l. 296/2006, co. 125, sul regime speciale SIIQ come segue.

Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle Spa, Sapa e Srl, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all’art. 2327 c.c., non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al co. 121, nelle quali, alternativamente:

  1. una SIIQ o SIINQ possieda più del 50% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e del 50% dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero
  2. almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare, il cui patrimonio è investito almeno per l’80% in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100% della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili.

 

AGEVOLAZIONE ART. 32, CO. 2, DPR 601/1973

Il richiamo agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all’edilizia economica popolare di cui al titolo III l. 865/1971 contenuto all’art 32, co. 2, d.p.r. 601/1973, si interpreta nel senso che, si intende riferito, nell’ambito della provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata.

 

RIENTRO DEI CERVELLI

I docenti o ricercatori che:

  • siano stati iscritti all’Aire o che siano cittadini di Stati UE,
  • hanno già trasferito in Italia la residenza prima del 2020,
  • alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 44 d.l. 78/2010,

possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 44, co. 3-ter, d.l. 78/2010 previo versamento di:

  1. un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione ex art. 44, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
  2. un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto agevolazione ex art. 44, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

 

CARTELLE ESATTORIALI

Per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine di pagamento è fissato in 180 giorni.

 

SUPERBONUS 110%

Le scadenze del Superbonus 110% di cui all’art. 119 d.l. 34/2020 sono rimodulate come segue.

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari (di cui al co. 9, lett. a), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 2025 nella seguente misura:

  • 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023,
  • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024,
  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Per gli interventi effettuati su unità unifamiliari o unità funzionalmente autonome dalle persone fisiche (di cui all’art. 9, lett. b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

La scadenza dei lavori trainati effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari, all’interno del condominio o dell’edificio interamente posseduto, viene allineata a quella dei lavori trainanti, ovvero al 31 dicembre 2025.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110%.

Altre previsioni riguardano:

  • l’obbligatorietà del visto di conformità anche nel caso in cui si fruisca della detrazione direttamente in dichiarazione, fatta eccezione per le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente oppure per il tramite del sostituto d’imposta;
  • il rinvio ad un apposito DM, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022 che ha ad oggetto la definizione dei valori massimi di spesa validi ai fini dell’attestazione di congruità delle spese per alcune tipologie di beni;
  • la validità dei prezzari c.d. DEI, individuati dal DM 6.8.2020 (c.d. “DM Requisiti) ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità delle spese in relazione agli interventi di riduzione del rischio sismico, rifacimento delle facciate e recupero del patrimonio edilizio.

 

BONUS EDILIZI ED ENERGETICI

Sono prorogati sino al 31 dicembre 2024 ecobonus, sismabonus (anche in versione “sismabonus acquisti”), bonus ristrutturazione e bonus verde.

Il bonus per il sistema di filtraggio dell’acqua è prorogato fino al 2023.

Il bonus facciate è prorogato al 2022 ma l’aliquota scende dal 90% al 60%.

Il bonus mobili spetta nel 2022 per una spesa massima detraibile di euro 10.000, nel 2023 e 2024 per una spesa massima di euro 5.000.

È inoltre prevista una nuova detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di una detrazione del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La spesa massima detraibile è pari a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Il bonus relativo all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici non è stato autonomamente prorogato e, pertanto, per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2021, l’agevolazione sarà riconosciuta soltanto se vi si configurano i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel Superbonus.

 

OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO

La possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito è allineata alla durata di operatività dei bonus edilizi ed energetici.

È stata, inoltre, estesa la possibilità di esercitare l’opzione anche in relazione alla nuova detrazione per le barriere architettoniche e per quella relativa alla realizzazione di box auto pertinenziali.

Salvo che per interventi minori in edilizia libera e interventi di importo non superiore ad euro 10.000,00 (ad eccezione di quelli rientranti nel bonus facciate), è previsto l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con:

  • l’attestazione di congruità delle spese;
  • il visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio.

Le spese relative a questi ultimi adempienti rientrano tra le spese detraibili.

 

Cordiali saluti

HAGER & PARTNERS

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