NEWSLETTER NR. 8 - 2022

10 giugno 2022

DECRETO "AIUTI"

Con il d.l. n. 50 del 17/5/2022 (pubbl. G.U. n. 114 del 17/5/2022) sono state introdotte ulteriori misure a sostegno delle imprese. Si evidenziano di seguito le principali novità.

 

INCREMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER ENERGIA E GAS

Il credito d'imposta per l’acquisto di gas a favore di imprese non gasivore di cui all’art. 4 d.l. 21/2022 è incrementato dal 20% al 25%.

Il credito d'imposta per l’acquisto di energia elettrica a favore di imprese non energivore di cui all'art. 3, co. 1, d.l. 21/2022 è incrementato dal 12% al 15%.

Il credito d'imposta a favore delle imprese gasivore di cui all'art. 5 d.l. 17/2022 è incrementato dal 20% al 25%.

Inoltre, con una modifica al d.l. 4/2022 è previsto che alle imprese gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Per impresa a forte consumo di gas naturale si intende quella che:

  • opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto MiTE 541/2021, e
  • ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'art. 3 del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il credito d'imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31/122022, senza limitazioni;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES ed IRAP;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES ed IRAP non porti al superamento del costo sostenuto;
  • è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

***

Si segnala, inoltre, che l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle disposizioni fiscali previste a sostegno delle imprese per le spese di energia elettrica. In particolare:

  • dall’art. 15 d.l. 4/2022, convertito con modificazioni dalla l. 25/2022;
  • art. 4 d.l. 17/2022, convertito con modificazioni dalla l. 34/2022;
  • artt. 3 e 9 d.l. 21/2022 (Agenzia delle entrate, circolare n. 13 del 13.5.2022).

 

EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

Per gli interventi effettuati su abitazioni unifamiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022, a condizione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

Alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

 

MAGGIORAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI 4.0

Per gli investimenti in beni compresi nell'allegato B l. 232/2016, effettuati:

  • a decorrere dal 1/1/2022 al 31/12/2022,

ovvero

  • entro il 30/6/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,

la misura del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 prevista dall'art. 1, co. 1058, l. 178/2020 è elevata dal 20% al 50%.

 

CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Le aliquote del credito d'imposta del 50% e del 40% ex art. 1, co. 211, l. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70% per le piccole imprese e al 50% per le medie imprese.

L’aumento spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto MiSE da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfano le predette condizioni, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.

 

SEMPLIFICAZIONI PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI

Sono introdotte ulteriori semplificazioni per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili:

  • viene esteso il perimetro delle aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • vengono semplificate le procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee;
  • viene disposto che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER PMI – CRISI UCRAINA

E’ previsto un contributo a fondo perduto a favore delle PMI danneggiate dalla crisi conseguente alla guerra in Ucraina.

Il contributo spetta esclusivamente alle PMI, diverse da quelle agricole che hanno:

  • effettuato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale; e
  • realizzato nel trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto (i) un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019; (ii) un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

L’importo del contributo a fondo perduto per singolo beneficiario non può essere superiore a euro 400K ed è determinato applicando alla differenza tra:

  • l'ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto, e
  • l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019,

le seguenti percentuali:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 5 mio;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 5 mio e fino a euro 50 mio.

Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo è ridotto in modo proporzionale.

Con decreto MiSE sono definite le modalità attuative di erogazione dei contributi.

IMPOSTE DIRETTE

CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0

Per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026), il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili fissato in euro 20 milioni è riferito a ciascun anno, e non all’intero arco temporale (Agenzia delle entrate, circolare n. 14 del 22.5.2022).

Il riferimento alla norma agevolativa deve essere indicato nelle fatture nonché nel documento di traporto che certifica la consegna dei beni (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 270 del 18.5.2022).

 

UFFICIO COMPETENTE ALL’ACCERTAMENTO DEL REDDITO DEI NON RESIDENTI

In caso di contribuente residente all’estero, ove l'Ufficio non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell'Ufficio che procede all'accertamento del reddito si determina in base al Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato. Non rileva l'eventuale domicilio fiscale dichiarato dal contribuente per i redditi prodotti in Italia (Corte di Cassazione, sent. n. 13986 del 3/5/2022).

 

RISARCIMENTO PER LA PERDITA DI CHANCE DA PARTE DEL DIPENDENTE

Ai fini dell’art. 6 tuir, le somme percepite dal dipendente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare il danno per la mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto (Corte di Cassazione, sent. n. 14842 del 10/5/2022).

 

INTERPOSIZIONE

L’interposizione di cui all’art. 37, co. 3, d.p.r. 600/1973 trova applicazione con riferimento sia alle ipotesi di interposizione fittizia che di interposizione reale, per mezzo delle quali la tassazione avvenga in capo a un soggetto differente rispetto al reale percettore del reddito (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 282 del 20.5.2022).

Non è considerato soggetto interposto la società con sede alle Isole Cayman che:

  • è priva di una struttura organizzativa, non sostiene costi per il personale, non dispone di locali propri adibiti ad un'effettiva attività economica, non sostiene costi per beni ammortizzabili e non è soggetta ad alcun obbligo di deposito del bilancio;
  • non svolge alcuna attività economica limitandosi a detenere quote di fondi di investimento alternativi (FIA) (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 274 del 18.5.2022).

 

RAVVEDIMENTO

Il ravvedimento è consentito anche al fine di regolarizzare violazioni fiscali connesse a condotte fraudolente. Se il ravvedimento è perfezionato dopo la constatazione della violazione, ai fini della determinazione della sanzione ridotta, la sanzione per infedele dichiarazione dovrà essere prima maggiorata del 50% come previsto per le violazioni realizzate mediante l’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente (Agenzia delle entrate, circolare n. 11 del 12.5.2022).

 

CONFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

Il conferimento in una società italiana del ramo d’azienda dI una stabile organizzazione in Italia di una società UK è un’operazione fiscalmente neutrale. Tuttavia, nel caso in cui:

  • la partecipazione assegnata a fronte del conferimento viene poi trasferita alla casa madre,

oppure

  • la partecipazione assegnata a fronte del conferimento viene direttamente assegnata alla casa madre all'atto del conferimento,

oppure

  • manca all'atto del conferimento o viene successivamente a mancare la connessione funzionale tra la stabile organizzazione e la partecipazione assegnata a fronte del conferimento,

l'eventuale plusvalenza realizzata dalla stabile "conferente" sarà esente (parzialmente) o, in alternativa, l'eventuale minusvalenza sarà indeducibile, se sussistono i requisiti di cui all’art. 87 tuir (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 251 del 10.5.2022).

 

DISAPPLICAZIONE “CONDIZIONATA” DEI LIMITI AL RIPORTO PERDITE NELLA FUSIONE

Con riferimento ad una operazione di fusione in cui le società partecipanti:

  • non soddisfano il limite del patrimonio netto,
  • soddisfano il test di vitalità,

l’Agenzia delle entrate ha dato parere positivo alla disapplicazione dei limiti al riporto perdite, sebbene la fusione non fosse stata ancora attuata. La risposta positiva è stata, tuttavia, “condizionata” al superamento del test di vitalità anche alla data di futura efficacia giuridica della fusione (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 253 del 10.5.2022).

 

VALUTAZIONE ANTI-ABUSO DI UNA SCISSIONE IMMOBILIARE

Affinché un’operazione di scissione immobiliare non presenti profili elusivi, è necessario che (i) non sia volta all'assegnazione dei beni della scissa a società di "mero godimento", non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti, (ii) si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 256 del 10.5.2022).

 

RIVALUTAZIONE GRATUITA ALBERGHI

La società immobiliare che concede in locazione:

  • immobili a destinazione alberghiera,
  • a locatario operante nel settore alberghiero,

può rivalutare gratuitamente detti immobili ex art. 6-bis d.l. 23/2020 rispettando la condizione della “categoria omogenea”. Gli immobili “a destinazione alberghiera” costituiscono una categoria omogenea (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 269 del 18.5.2022).

 

UTILIZZO FONDI RISCHI

I fondi rischi iscritti in sede di acquisto di un ramo di azienda si considerano fiscalmente dedotti; pertanto, gli utilizzi non danno luogo a variazioni fiscali ed i rilasci costituiscono sopravvenienze attive imponibili ai fini IRES ed IRAP. Con i successivi accantonamenti e la stratificazione del fondo, gli utilizzi/rilasci devono essere imputati prioritariamente ai fondi riconosciuti fiscalmente (fondi dedotti) (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 305 del 26.5.2022).

IVA

REVERSE CHARGE

L’omessa emissione dell’autofattura e della doppia annotazione nel registro IVA acquisti e vendite non fa venir meno il diritto alla detrazione. Secondo la giurisprudenza unionale, infatti, il diritto alla detrazione IVA può essere negato soltanto quando la violazione delle norme sull’inversione contabile incide sulla prova dei requisiti sostanziali o determina un'evasione di imposta (Corte di Cassazione, ord. n. 16489 del 23/5/2022).

 

RIMBORSO IVA A SOGGETTI EXTRA-UE

Il rimborso IVA a società extra-UE ex art. 38-ter d.p.r. 633/1972 spetta a condizione – tra le altre – che ci sia reciprocità di trattamento degli operatori italiani nello Stato estero di appartenenza della società estera (attualmente solo Norvegia, Israele e Svizzera). Ai fini del rimborso, non è ostativa la presenza di un rappresentante fiscale in Italia della società estera, quanto piuttosto la circostanza che le fatture di acquisto e le bollette doganali siano intestate alla partita IVA italiana anziché alla società estera. Se le fatture di acquisto e le bollette doganali sono intestate alla partita IVA italiana, l’unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso è il rappresentante fiscale in Italia ex art. 38-bis d.p.r. 633/1972 (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 248 del 9.5.2022).

 

RIMBORSO IVA

In caso di legittima cessazione dell'attività e chiusura della partita IVA da parte del creditore in pendenza di fallimento del debitore, si ritiene che sussistano «condizioni oggettive» che non consentono l'emissione di una nota di variazione in diminuzione. Pertanto, il creditore può presentare istanza di rimborso ex art. 30-ter d.p.r. 633/1972 al fine di recuperare il credito rimasto insoluto. A tal fine, il creditore deve dimostrare di aver assolto correttamente tutti gli adempimenti di legge e di aver fatto concorrere a suo tempo l'IVA addebitata in rivalsa nella liquidazione periodica e annuale di riferimento (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 309 del 27.5.2022).

 

PRESTAZIONI COMPLESSE

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti ai fini della classificazione quale unica operazione di un complesso di attività effettuate nei confronti del committente (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 304 del 27.5.2022).

 

Cordiali saluti

HAGER & PARTNERS

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