NEWSLETTER NR. 11 - 2023

10 novembre 2023

DECRETO COLLEGATO

Con il D.L. n. 145 del 18/10/2023 (pubbl. G.U. n. 244 del 18/10/2023) sono state introdotte le seguenti misure in materia fiscale.

 

PROROGA SCADENZE

Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA, con ricavi o compensi nel 2022 non superiori a 170.000 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi (con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL) entro:

  • il 16 gennaio 2024,

oppure

  • in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi).

 

CREDITO R&S

E’ prorogato al 30/06/2024 il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo:

  • maturato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019, e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22/10/2021.

 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ 2024 DELLE IMPRESE ENERGETICHE

Ai fini della determinazione del contributo di solidarietà delle imprese energetiche per il 2023 - di cui all’art. 1, c. 115-119, l. 197/2022 - non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1/1/2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte (ex art. 109, c. 4, l. b), tuir nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, c. 33, l. q), l. 244/2007), nel limite del 30% delle riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso alL’1/1/2022.

Dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta precedenti devono essere parimenti esclusi:

  • gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta,
  • sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

La disposizione dell’art. 4, c. 1, d.l. 98/2023 che consentiva il pagamento del contributo di solidarietà al 30 novembre è abrogata.

Per il solo anno 2024 è istituito un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui sopra di ammontare pari al beneficio ottenuto, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

 

IMPOSTE DIRETTE

CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI “MINUSVALENTI”

Il regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, c. 2 e 2-bis, tuir risulta applicabile anche in caso di conferimento “minusvalente” ovvero nel caso in cui, in seguito al conferimento, la conferitaria incrementi il patrimonio netto in misura inferiore rispetto al valore fiscale delle partecipazioni ricevute.

In tal caso, tuttavia, il conferente non potrà portare in deduzione la minusvalenza data dalla differenza negativa tra (i) il minor valore della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento (corrispondente all’incremento di patrimonio netto), e (ii) il valore fiscale della partecipazione conferita (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 56 del 16.10.2023).

 

DEBITI DELLA SOCIETA’ DI CAPITALI ESTINTA

Tra i soci e la società di capitali estinta non c’è alcuna forma di solidarietà, dunque, l’Erario non può chiedere al socio il debito vantato nei confronti della società (Corte di Cassazione, sent. n. 28817 del 17.10.2023).

 

IVA

OMESSA DICHIARAZIONE

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione fissa ex art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 471/1997 a condizione che le imposte siano state comunque versate entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione. Se le imposte sono state versate oltre tale termine trova applicazione la sanzione proporzionale:

  • dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte dovute,

ovvero

  • dal 60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 450 del 27.10.2023)

 

DUPLICAZIONE FATTURA

In caso di errata duplice trasmissione dello stesso file XML allo SDI, l’errore può essere sanato attraverso la registrazione dei documenti duplicati e l’emissione di una nota di variazione in diminuzione (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 447 del 13.10.2023).

 

IMPOSTA DI REGISTRO

Il regime agevolativo di cui all’art. 20 l. 10/1977 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione delle imposte ipotecarie e catastali) sarebbe applicabile solo agli interventi edilizi riconducibili alla stessa l. 10/1977 (ossia <>).

Rimarrebbero invece esclusi dall’agevolazione in questione <> (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 451 del 27.10.2023).

 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

COACERVO

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” di cui all’art. 8, c. 4, TUS deve ritenersi “implicitamente abrogato”, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie.

Ai soli fini dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo

“donativo” continua a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata (Agenzia delle entrate, circolare n. 29 del 19.10.2023).

 

RENDITA CATASTALE

La “torre eolica” di sostegno deve essere considerata una “componente impiantistica” della centrale eolica in considerazione del rapporto strumentale della stessa rispetto al processo produttivo e, di conseguenza, non rientra nella determinazione della rendita catastale. L’Agenzia delle entrate recepisce così l’orientamento giurisprudenziale secondo cui tutto il complesso “rotore-navicella-torre” deve essere escluso dalla stima catastale in quanto costituisce un unicum impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell’impianto (Agenzia delle entrate, circolare n. 28 del 16.10.2023).

 

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Distinti saluti

HAGER & PARTNERS

 

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