NEWSLETTER NR. 10 - 2023

12 ottobre 2023

DECRETO PROROGHE

Con il Decreto Proroghe (D.L. n. 132 del 29.9.2023) sono stati prorogati i seguenti termini:

  • 31/10/2023 per il versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza o la sede nei Comuni della Lombardia interessati dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023;
  • 15/11/2023 per la rideterminazione del valore delle cripto-attività;
  • 30/11/2023 per l’assegnazione agevolata ai soci e la trasformazione agevolata.

Viene invece anticipato al 16/11/2023, rispetto alla scadenza originaria che era fissata al 31/12/2023, il termine per l’utilizzo in compensazione del credito di imposta relativo al:

  • 1° trimestre 2023 (art. 1 D.L. 197/2022),
  • 2° trimestre 2023 (art. 4 D.L. 34/2023),

previsto in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

 

DECRETO ENERGIA

RAVVEDIMENTO CORRISPETTIVI

Con il Decreto Energia (D.L. n. 131 del 29.9.2023) è stato previsto che i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi ex art. 6 d.lgs. 471/1997:

  • c. 2-bis (omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici),
  • c. 3 (mancata emissione di ricevute fiscali o documenti di trasporto),

possono avvalersi del ravvedimento ex art. 13 d.lgs. 472/19987, anche se le violazioni sono state già constatate (ad es.: tramite PVC) non oltre la data del 31 ottobre 2023. Ciò a condizione che:

  • non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento (es.: con atto di irrogazione delle sanzioni ex art. 16 d.lgs. 472/1997), e
  • tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

Le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria ex art. 12, c. 2, d.lgs. 471/1997 (la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da 3 giorni a 1 mese).

IMPRESE ENERGIVORE

Sono ridefiniti i requisiti per l’accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024. Inoltre, la modulazione del beneficio non avviene più per scaglioni in funzione dell'intensità elettrica delle singole imprese, ma è previsto un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

 

IMPOSTE DIRETTE

RETRIBUZIONE CONVENZIONALE IN CASO DI DISTACCO

Il regime fiscale di cui all’art. 51, c. 8-bis, tuir in materia di retribuzione convenzionale per le prestazioni lavorative svolte all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, non viene meno nel caso in cui il lavoratore - per esigenze aziendali e nell'esclusivo interesse della impresa distaccataria estera - effettua occasionali trasferte di lavoro in Italia (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 428 del 12.9.2023).

SANZIONI NON TRASMISSIBILI AI SOCI

In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese e conseguente estinzione della stessa, la sanzione non è trasmissibile né ai soci né al liquidatore in virtù del principio della responsabilità personale.

Tale principio ha assunto ancora maggior rilevanza con l’art. 7 D.L. n. 269/2003 che ha introdotto il canone della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie (Cass. sent. 24316 del 9.8.2023).

UTILIZZO CREDIO DI IMPOSTA TRASFERITO AL CNM

Il credito d'imposta maturato a seguito di distribuzione delle cd. riserve di rivalutazione ''in sospensione di imposta'', può essere:

  • trasferito alla consolidante per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, ed
  • utilizzato in compensazione, in misura non eccedente il limite di euro 2 mio indicato dall'art. 34 L. 388/2000 (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 436 del 26.9.2023).

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA ESENZIONE DA RITENUTA DEI DIVIDENDI “MADRE-FIGLIA”

La consegna tardiva – successiva al pagamento dei dividendi - del certificato dell'Autorità fiscale estera non pregiudica il diritto della società madre all'esenzione dall'applicazione delle ritenute sui dividendi di fonte italiana ove ne sussistano i presupposti della Direttiva Madre-Figlia, ex art. 27-bis d.p.r. 600/1973, al momento della percezione dei dividendi (Cass. sent. n. 27646 del 29.9.2023).

 

IVA

DETRAZIONE

Una società non residente che:

  • abbia acquistato dei beni da una società anch’essa non residente, ed
  • abbia assolto l'IVA su detti acquisti in quanto territorialmente rilevanti in Italia, documentati con fatture contenenti l'esposizione dell'IVA,

ha diritto al rimborso dell’IVA nonostante la società cedente, non residente, abbia provveduto solo successivamente alla nomina di un rappresentante iva in Italia.  Ciò in quanto, sia l'identificazione diretta sia la nomina di un rappresentante fiscale non hanno valenza costitutiva ai fini dell'esercizio di diritti ed obblighi nascenti dalla disciplina unionale dell'Iva (Cass. ord. 20738 del 18.7.2023).

 

SOCIETARIO

VERSAMENTI IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE POSSONO ESSERE RESTITUITI SE L’AUMENTO NON SI PERFEZIONA

La Cassazione torna sul tema dei versamenti in conto futuro aumento di capitale, ricordando che sono tali quelle dazioni di denaro dei soci a favore della società non acquisite definitivamente al patrimonio sociale, avendo uno specifico vincolo di destinazione. Conseguentemente, se tale vincolo viene meno (cioè, l’aumento di capitale non si perfeziona), il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato, essendo venuta meno la causa che giustifica l’attribuzione patrimoniale eseguita in favore della società.

Il provvedimento in esame precisa altresì che, nel qualificare la dazione quale versamento in conto futuro aumento di capitale, deve risultare in modo chiaro e non equivoco che la volontà delle parti sia quella di subordinare il versamento all’aumento di capitale. Tale valutazione va svolta utilizzando indici quali l’indicazione del termine finale per la delibera dell’aumento, il comportamento delle parti, possibili annotazioni nelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio, eventuali clausole statutarie, nonché ogni altra circostanza concreta idonea a rivelare l’intenzione comune delle parti e gli interessi coinvolti. Tale valutazione non può fondarsi unicamente sulla sola denominazione adoperata nelle scritture contabili (Cassazione, ord. n. 24093/2023).

LICENZIAMENTO PER MOTIVI ECONOMICI, ALLARGATO IL PERIMETRO DEL RIPESCAGGIO

La Corte di Cassazione ha fornito una nuova, e più estensiva, interpretazione del c.d. obbligo di repêchage previsto per le aziende in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (motivi economici), ampliando la portata di tale obbligo anche a circostanze future ma prevedibili al momento dell'intimazione del recesso. La Corte ha inoltre ribadito che l’onere probatorio di mancata possibilità di “ripescaggio” deve essere assolto dal datore di lavoro. Trattandosi di un istituto di natura giurisprudenziale, che non ha mai trovato formalizzazione in un atto normativo nazionale o europeo, questo intervento della Cassazione è destinato ad avere un peso specifico nei contenziosi (Cassazione, sent. n. 12132/2023).

 

 

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Distinti saluti

HAGER & PARTNERS

 

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