NEWSLETTER NR. 06 - 2023

17 maggio 2023

IMPOSTE DIRETTE

CREDITO DI IMPOSTA IN BENI STRUMENTALI

Il credito d'imposta in beni strumentali nuovi non spetta per i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, quando:

(i) l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;

(ii) sono previsti meccanismi (i.e. adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o contribuzione del soggetto concedente) che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi (Agenzia delle entrate, Principio di diritto n. 7 del 11.04.2023).

 

BUONI MOBILITA’ AI DIPENDENTI

L’erogazione da parte di un Comune di buoni mobilità ai dipendenti di aziende pubbliche e private aderenti all’iniziativa lanciata dallo stesso Comune per incentivare la mobilità sostenibile, che usano la bicicletta nel tragitto casa-lavoro, non configura reddito di lavoro dipendente. Il buono-contributo, infatti, non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il dipendente - beneficiario e l’azienda - datore di lavoro, bensì nella promozione da parte dell'amministrazione comunale di comportamenti virtuosi (Agenzia delle entrate,

Risposta ad interpello n. 274 del 04.04.2023).

 

PATENT BOX

In caso di conferimento d'azienda, con il trasferimento dell'opzione PB dal conferente alla conferitaria si trasferisce a quest'ultima altresì la penalty protection per tutta la durata residua dell'agevolazione (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 276 del 04.04.2023).

 

ACE

L'ACE innovativa di cui all’art. 19 d.l. n. 73/2021 spetta limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, ordinariamente, quindi, per il solo periodo d'imposta 2021.

In caso di società costituita nel 2020, con periodo di imposta 1/11/2020 - 31/12/2021, l’agevolazione è riconosciuta per il periodo d'imposta 2022. Pertanto, ai fini dell'utilizzo dell'ACE innovativa nel modello REDDITI SC 2023, la società dovrà:

  • determinarne l'ammontare utilizzando (quale ausilio per il calcolo) il prospetto del modello REDDITI SC 2022;
  • riportare l'agevolazione così calcolata, per la quota non "trasformata" in credito d'imposta nella colonna 9 del rigo RS113 del modello REDDITI SC 2023;
  • indicare nella colonna 8 del medesimo rigo RS113 il proprio codice fiscale in modo da consentire all'Agenzia delle entrate di individuare la fattispecie (Agenzia delle entrate, FAQ  30.03.2023)

 

ESENZIONE DA RITENUTA DEI PROVENTI DEI FONDI IMMOBILIARI

Il regime di esenzione da ritenuta di cui all'art. 7, c. 3, d.l. 351/2001 trova applicazione anche in caso di partecipazione indiretta in un Fondo immobiliare attraverso altro Fondo di investimento (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 285 del 06.04.2023).

 

CAPITAL GAIN

Il capital gain conseguito con la cessione di azioni derivanti da piani di stock option è determinato tenendo conto del costo assoggettato a tassazione all’estero quale reddito di lavoro dipendente (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 289 del 11.04.2023).

 

TRASFERIMENTO DEGLI INTERESSI PASSIVI AL CNM

Le eccedenze di interessi passivi che non sono stati trasferiti dalla consolidata al CNM nonostante la presenza di ROL disponibile di altre consolidate, non possono essere oggetto di trasferimento negli esercizi successivi, ma restano riportabili su base individuale dalla stessa consolidata. Nel caso in cui l’omesso trasferimento sia imputabile ad un errore, è possibile presentare una dichiarazione integrativa (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 291 del 11.04.2023).

 

FUSIONE TRANSFRONTALIERA

Il trasferimento di una partecipazione totalitaria detenuta in una società italiana, in seguito alla fusione tra due società extra UE, beneficia del regime di neutralità fiscale ex art. 172 tuir a condizione che:

  • l'operazione si qualifichi come fusione ai sensi della legislazione civilistica italiana;
  • i soggetti coinvolti abbiano una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano;
  • l'operazione produca effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 294 del 14.04.2023).

 

DELEGHE A SALDO ZERO “TARDIVE”

La presentazione tardiva della delega di pagamento a saldo zero sana l'iniziale omissione a condizione che il credito speso in compensazione (formatosi anteriormente al debito che si vuole estinguere) sia ancora esistente ed utilizzabile a quella data. Ove ciò non avvenga, l'omesso versamento potrà comunque essere ravveduto secondo le regole ordinarie ma con applicazione delle sanzioni (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 297 del 18.04.2023).

 

SANZIONI IN CASO DI DICHIARAZIONE OMESSA

In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi a cui faccia comunque seguito, prima della ricezione dell'avviso di accertamento, il versamento spontaneo dell'imposta, si applica la sanzione proporzionale sull'intero ammontare delle imposte dovute sulla base della dichiarazione omessa, e non solo sull’importo residuo delle imposte da versare da parte del contribuente. La misura della sanzione dovrà tuttavia essere proporzionata alla gravità della condotta (Corte Cost., sent. 46 del 17.03.2023).

 

DEFINIZIONE LITE

La definizione agevolata delle liti fiscali trova applicazione a condizione che l'Agenzia delle entrate risulti destinataria del ricorso o sia comunque intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa entro il 2022 (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 306 del 24.04.2023).

 

ACCERTAMENTI IN BASE AL VALORE NORMALE

In caso di operazioni tra società dello stesso gruppo, lo scostamento del canone di affitto dal "valore normale" di cui all'art.9 tuir assume rilievo quale parametro meramente indiziario dell'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, sì da giustificare l'accertamento con conseguente prova contraria a carico del contribuente. Tale accertamento non viola la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5, c. 2, d.Lgs. n. 147/2015, la quale è diretta ad escludere l'applicazione dell'art. 110 tuir al "trasfer pricing" interno ma non a limitare la portata logico-giuridica dell'art. 9 tuir (Cass., sez. trib., n.10422 del 19.04.2023).

 

ESTEROVESTIZIONE

In tema di "esterovestizione", al fine di accertare se una società estera sia soggetta al controllo da parte di una società italiana, la verifica della sussistenza della fattispecie di cui all'art.2359, c.1, n.1, c.c. impone di accertare che la maggioranza delle quote della società estera sia concentrata in capo alla sola società italiana, senza che rilevi l’eventuale titolarità di altre quote da parte dei soci di quest'ultima, a ciò ostando il disposto di cui all'art.2359, c.2, c.c. che esclude, al riguardo, il computo di voti spettanti per conto di terzi (Cass., sez. trib., 05.04.2023 n.9400).

 

IVA

CALL-OFF STOCK

Ai fini della applicazione del regime di call-off stock è essenziale che il trasferimento dei beni sia effettuato ''dal fornitore o da un terzo per suo conto''. Inoltre, il fornitore deve mantenere la proprietà sui beni spediti o trasportati nel territorio dell'altro Stato membro affinché, dopo il loro arrivo, l’impresa destinataria designata possa acquisirne la titolarità.

Infine, l’agevolazione è circoscritta all'operazione intracomunitaria tra cedente/fornitore ed acquirente/designato; dunque in caso di operazioni triangolari, la successiva cessione da parte dell’acquirente/designato a terzi dovrà essere considerata un’operazione distinta ed autonoma rispetto alla precedente cessione in regime di call-off stock (cfr. art. 17­bis, par. 2, lett. a), direttiva IVA; art. 41­bis, c. 1, lett. a), DL n. 331/1993) (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 271 del 03.04.2023).

 

CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE TRIANGOLARI

In caso di cessione triangolare tra:

  1. un primo cedente italiano,
  2. un promotore italiano;
  3. un acquirente finale extra UE;

in cui il promotore italiano si impegna a curare direttamente, per il tramite di vettori incaricati a suo nome e per proprio conto, il trasporto e la spedizione dei beni nel paese extra UE (facendosi quindi carico di tutti i rischi di eventuali danni e/o perdite dei beni verificabili durante il trasporto fino alla consegna nel territorio del Paese extra UE di destinazione), si applica il seguente regime IVA:

  • cessione da A a B soggetta ad IVA in Italia;
  • cessione da B a C non imponibile IVA (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 283 del 03.04.2023).

ALIQUOTA IVA OPERE PUBBLICHE

La realizzazione ex novo di un sottopasso pedonale a servizio degli impianti sciistici - finalizzata a garantire un collegamento tra i parcheggi e il punto di accesso agli impianti sciistici, con accesso alla stazione degli impianti di risalita senza attraversamento stradale - non appare riconducibile tra le opere di urbanizzazione che beneficiano dell'aliquota Iva ridotta al 10% ai sensi del combinato disposto di cui ai nn. 127­quinquies) e 127­septies) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972 (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 292 del 11.04.2023).

 

RICHIAMO E SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DIFETTOSI

Ai fini IVA non sono rilevanti le operazioni di richiamo/sostituzione di prodotti difettosi, sia entro i termini di garanzia sia fuori garanzia, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  • l'intervento deve avvenire in adempimento di specifici obblighi normativi a carico del produttore obbligato, anche al di fuori della garanzia, a sostituire il prodotto difettoso con uno identico, non pericoloso ed idoneo all'uso;
  • nel prezzo di vendita originario del prodotto devono essere ricompresi gli oneri e le spese inerenti le operazioni di sostituzione (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 304 24.04.2023).

 

DESIGNAZIONE SOGGETTO PASSIVO IVA

Nell'ambito di un'operazione triangolare IVA, l'acquirente finale non è validamente designato come debitore di imposta nel caso in cui la fattura emessa dall'acquirente intermedio non contenga la dicitura "inversione contabile". Tale omissione non può essere successivamente rettificata mediante l'aggiunta di un'indicazione la quale precisi che tale fattura riguarda un'operazione triangolare intracomunitaria e che il debito d'imposta è trasferito al destinatario della cessione (Corte di Giustizia, 8.12.2022, caso c-247/21).

 

PRESUNZIONE DI CESSIONE

In tema di presunzione di cessione e di acquisto IVA, le sedi a disposizione dell’impresa possono risultare dalla iscrizione al registro delle imprese o dalla dichiarazione di cui all'art.35 del d.P.R. n.633/1972 e dell'art.1 del d.P.R. n.441/1997, nonché mediante altro documento da cui risulti la destinazione delle merci presso altri luoghi, purché annotati in uno dei registri in uso (Cass., sez. trib., 02.03.2023 n.6325).

 

ALIQUOTA IVA DEGLI EDIFICI CON FINALITA’ DI INTERESSE COLLETTIVO

La vendita di immobili da destinare ad edifici scolastici, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili, è soggetta all'aliquota IVA del 10% ai sensi del n.127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA, che contempla gli edifici di cui all'art.1 L. n.659/1961, tra cui quelli dell'art.2, c.2, del R.D.L. n.1094/1939 per i quali non rileva la destinazione abitativa, ma la finalità di interesse collettivo a carattere sostanzialmente assistenziale e indipendentemente dall'accatastamento (Cass., sez. trib., 05.04.2023 n.9337).

 

IMPOSTA DI REGISTRO

CASO D’USO

Il deposito di documenti a fini probatori in un procedimento contenzioso non costituisce "caso d'uso" in relazione all'art.6 del d.P.R. n.131/1986 (Cass., Sez. unite, 16 marzo 2023, n.7682).

 

Distinti saluti

HAGER & PARTNERS

 

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