NEWSLETTER NR. 4 - 2022

02. März 2022

CERTIFICAZIONE UNICA 2022

Gentile cliente,

desideriamo di seguito segnalare che il prossimo 16 marzo 2022 è la data fissata per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (c.d. Certificazione Unica - CU).

In data 14.1.2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento n. 11169, i modelli di “Certificazione Unica 2022” (CU 2022), relativi all’anno 2021, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente.

 

PREMESSA

Ai fini dell’adempimento in esame, il sostituto di imposta è tenuto a:

  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2022, utilizzando il modello “ordinario”, per consentire l’acquisizione dei dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2022 e REDDITI 2022 PF e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2022);
  • consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il 16.3.2022, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.

Con l’art. 1 co. 933 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato stabilito, a regime, che le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770 stabilito a regime al 31 ottobre.

 

1. Ambito soggettivo e oggettivo

Sono tenuti all’invio coloro che nel 2021 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, di cui all’art. 53 del TUIR;
  • provvigioni, comunque denominate, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/1973;
  • provvigioni derivanti da vendite a domicilio ai sensi dell’art.19 del DLGS 114/98;
  • corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/1973;
  • alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. lavoro autonomo occasionale, compensi per attività sportiva dilettantistica, ecc.);
  • corrispettivi e i canoni relativi alle locazioni brevi, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;
  • indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
  • compensi erogati a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all'art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
  • somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all'art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
  • ritenute operate e le detrazioni effettuate;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS.

La Certificazione Unica 2022 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nel 2021 ma che non hanno concorso alla formazione del reddito ai fini fiscali e contributivi.

La Certificazione Unica non riguarda, invece, la certificazione:

  • dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire mediante l'apposito modello CUPE (approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 e aggiornato il 11.2.2021);
  • dei capital gain, per i quali rimane la certificazione in forma "libera", che deve però contenere: le generalità e il codice fiscale del contribuente; la natura, l'oggetto e la data dell'operazione; la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione; gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi;
  • degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma "libera", purché attesti l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti, e delle ritenute operate.

Si ricorda che la Certificazione Unica deve essere utilizzata per attestare altresì l’ammontare dei compensi percepiti dalle persone fisiche che (i) applicano il regime agevolato (contribuenti minimi e forfetari) e (ii) non hanno subito ritenute su tali compensi secondo la nuova numerazione prevista dalle istruzioni alla CU 2022.

Infine, la Certificazione Unica dovrà essere rilasciata anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d’imposta: i) limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all’INPS; ii) ad eccezione dei lavoratori domestici, ai quali va consegnata una dichiarazione sostitutiva semplificata.

 

2. Novità 2022

Le principali novità recepite nel nuovo prospetto della Certificazione Unica riguardano:

  • l’eliminazione delle c.d. clausole di salvaguardia introdotte nella CU 2021 a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • la possibilità di indicare l’ammontare non imponibile ai fini IRPEF dell’indennità di occupazione (NASPI), liquidata in un’unica soluzione in via anticipata e destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
  • in relazione ai lavoratori rimpatriati che sono rientrati in Italia dall’estero prima del 30.04.2019 e che hanno esercitato l’opzione di estendere il beneficio per ulteriori cinque periodi d’imposta, ai sensi dell’art. 5, co. 2-bis, D.L. 34/2019, è prevista la possibilità di indicare l’ammontare corrisposto che non ha concorso a formare il reddito;
  • la possibilità di indicare nella sezione “Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione” la sostituzione e/o l’annullamento, da parte del sostituto subentrante per conto del sostituto estinto, di una CU inviata precedentemente;
  • incremento da euro 258.23 a euro 516,46 (art. 112 DL 104/2020 come modificato al DL 41/2021), anche per il 2021, dell’importo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorrono a formare il reddito ai sensi dell’art. 51, co. 3 del TUIR;
  • la possibilità di indicare gli importi di TFR richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell’art. 23, co. 3-quater del DL 82/2012, per i quali non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori;
  • la possibilità di indicare le prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiana Spa, per le quali è prevista l’esclusione della riliquidazione dell’imposta da parte degli uffici finanziari, ai sensi dell’art. 47-bis, co. 2, DL 73/2021.

 

3. Termine per l’invio

La presente circolare ha il compito di rammentare che, entro il prossimo 16 marzo 2022, i sostituti d’imposta dovranno provvedere all’invio telematico delle nuove Certificazioni Uniche, relative al periodo d’imposta 2021, mediante l’apposito modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 11169, del 2022.

Inoltre, si ricorda che la Certificazione in commento sostituisce la certificazione dei compensi dei lavoratori autonomi emessa in forma libera. Pertanto, i sostituti saranno tenuti a consegnare la Certificazione Unica 2022 (periodo d’imposta 2021) ai percettori del reddito entro il 16 marzo 2022.

Ai sensi di quanto previsto dalla L. 205/2017, le Certificazioni Uniche relative unicamente a redditi esenti o non dichiarabili mediante dichiarazione precompilata potranno essere inviate entro il termine previsto per la presentazione dei 770, stabilito a regime al 31 ottobre e senza l’applicazione di sanzioni.

I Signori clienti che intendono avvalersi del servizio di presentazione offerto dal nostro Studio come intermediario abilitato sono invitati a far pervenire entro il 7 marzo 2022 il proprio consenso.

Il nostro Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti

HAGER & PARTNERS

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