NEWSLETTER NR. 11 - 2022

11. August 2022

IMPOSTE DIRETTE

CREDITI DI IMPOSTA PER IMPRESE ENERGIVORE E CONTRIBUTO STRAORDINARIO

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sui crediti di imposta a favore delle imprese energivore, nonché sul contributo straordinario contro il “caro bollette” (“contributo sugli extraprofitti”).

Con particolare riferimento al contributo straordinario contro il “caro bollette” (“contributo sugli extraprofitti”), l’Agenzia chiarisce che le operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale ex art. da 7 a 7-septies d.p.r. 633/1972, non concorrono alla determinazione della base imponibile solo se (e nella misura in cui) anche gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA e, pertanto, per la mancanza del requisito della territorialità, non siano computabili nelle LIPE. In considerazione dell’incertezza interpretativa sul punto, sugli importi non versati entro la scadenza del 30 giugno 2022 non sono dovute sanzioni, purché l’integrazione del versamento (comprensivo dei relativi interessi) avvenga tempestivamente (Agenzia delle entrate, Circolare n. 25 del 11.07.2022).

 

FRINGE BENEFIT

I beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun dipendente sono esclusi da tassazione sino ad un valore di:

  • euro 200 per uno o più buoni benzina, e
  • euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi.

Tuttavia, se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit (Agenzia delle entrate, Circolare n. 27 del 14.07.2022).

 

SEMPLIFICAZIONI IRAP

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP ed in particolare sulla deducibilità dei costi del personale (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 40 del 15.07.2022).

 

CONTROLLED FOREIGN COMPANIES

In costanza di controllo da parte del soggetto residente in Italia, la fuoriuscita della società estera dal regime CFC può avvenire:

  • sia a seguito di dimostrazione dell’esimente (ovvero svolgimento di una effettiva attività economica),
  • sia qualora l’Effective Tax Rate test e/o il passive income test non siano più soddisfatti (Agenzia delle entrate, Circolare n. 28 del 15.07.2022).

 

RIPORTO DELLE POSIZIONI FISCALI IN CASO DI SCISSIONE

Ai fini del riporto delle posizioni fiscali (perdite, interessi passivi, eccedenze ACE) della scissa in capo alla beneficiaria preesistente, il test di vitalità deve essere effettuato come segue.

In caso di trasferimento alla beneficiaria di un ramo d’azienda, il test di vitalità va calcolato secondo i parametri espressamente previsti dagli artt. 172 e 173 tuir, avendo riguardo ai dati contabili relativi al compendio scisso.

In caso di trasferimento alla beneficiaria di beni non integranti un ramo d’azienda, considerata l’oggettiva inesistenza di dati contabili relativi agli asset trasferiti, occorre individuare criteri alternativi (come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti) che siano rappresentativi, nel contempo, sia della vitalità del compendio scisso e sia della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria (Agenzia delle entrate, Circolare n. 31 del 01.08.2022).

 

DOMICILIO FISCALE

La prova del domicilio all'estero è offerta quando viene provato il domicilio proprio e della famiglia fuori dal territorio nazionale, mentre è irrilevante che le prestazioni di lavoro siano svolte anche in via continuativa in Italia (Cass. sent. n. 18009 del 06.06.2022).

IVA

SANZIONE PER OPERAZIONI INESISTENTI

In materia di reverse charge, la sanzione in misura fissa di cui all’art. 6, co. 9bis3, d.lgs. 471/1997 trova applicazione solo in caso di operazioni “esenti, non imponibili o non soggette ad imposta” anche se inesistenti, mentre non trova applicazione in caso di operazioni “imponibili” inesistenti (Cass. S.U. n. 22727 del 20.07.2022).

 

SANZIONE PER OMESSA AUTOFATTURAZIONE

Il limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione delle prestazioni di servizi è rappresentato dal pagamento del corrispettivo. La mancata prova del pagamento del corrispettivo esclude quindi la sanzione prevista dall'art.6, co.8, d.lgs. 471/1997 per l'omessa autofatturazione da parte dell’acquirente (Cass. sent. n. 16479 del 23.05.2022).

 

FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE

Un immobile i cui lavori di costruzione siano stati interrotti in corso d’opera, senza pervenire neppure alla categoria catastale F3 idonea ad attribuire la natura di fabbricato, ai fini IVA non configura un “fabbricato non ultimato” ma un terreno edificabile (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 365 del 06.07.2022).

 

SERVIZI DI TRASPORTO INTERNAZIONALE

Le prestazioni di servizi di trasporto relative alle operazioni internazionali rientrano nel regime di non imponibilità a condizione che siano prestate nei confronti dei seguenti soggetti: (i) esportatore, (ii) titolare del regime di transito, (iii) importatore, (iv) destinatario dei beni, (v) prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile nonché dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.

Sono invece assoggettate ad IVA le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale - incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa - affida, in tutto o in parte, ad un vettore terzo (c.d. subvezione)" (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 392 del 26.07.2022).

IMPOSTE INDIRETTE

DONAZIONE DI DENARO PER L’ACQUISTO DI IMMOBILE

La donazione della provvista di denaro finalizzata all’acquisto di un immobile da parte del donatario, formalizzata con un atto pubblico separato da quello di compravendita, realizza una donazione “diretta” e dunque non beneficia del regime di esenzione dall’imposta di registro previsto per le donazioni “indirette” dall’art. 1, co. 4-bis, d.lgs. 346/1990 (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 366 del 06.07.2022).)

 

SCISSIONE SOCIETA’ SEMPLICE

La scissione di una società semplice è soggetta ad imposta di registro in misura fissa ex art. 4 della Tariffa, p. I, tur. In base a tale norma il requisito dell'oggetto esclusivo o principale di natura commerciale o agricola non concerne le società, ma soltanto gli enti diversi dalle società (Cass. S.U., sent. n. 23051 del 25.07.2022).

 

PATTO DI FAMIGLIA

L'esenzione prevista dall'art.3, co.4-ter, d.lgs. 346/1990 in caso di trasferimento di azienda e di partecipazioni societarie, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al discendente beneficiario, e non anche alle liquidazioni operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari (Cass. sent. n. 19561 del 17.06.2022).

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

Si evidenziano di seguito le modifiche introdotte dal DL 73/2022 (c.d. “Decreto semplificazioni”) in merito alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ex artt. 7 - 7-octies d.p.r. 633/1972 sono esclusi dall’obbligo comunicativo, se di importo non superiore a euro 5.000 per singola operazione (l’esclusione è già prevista per le operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via SDI).

In merito all’ambito di applicazione, la trasmissione deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, compresi i privati se il corrispettivo dell'operazione è certificato tramite fattura o altro documento analogo.

La comunicazione comprende tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che l'operazione sia o meno rilevante ai fini IVA in Italia.

In merito alle nuove regole di compilazione del file xml, si evidenzia quanto segue.

Dal 1° luglio 2022 la nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso al Sistema di Interscambio il file xml conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7 pubblicate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 374343 del 23.12.2021. Il SdI effettuerà su tali file gli usuali controlli formali previsti per la compilazione della fattura ai sensi dell’art.21 del DPR 633/1972.

Per i campi obbligatori “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano oggetto dell’operazione”, i dati contenuti nel documento emesso extra-SdI (copia analogi-ca della fattura emessa al cliente estero e fattura ricevuta dal fornitore estero) devono essere coerenti con quelli riportati nel file XML da trasmettere al SdI. Tuttavia, non è richiesta una perfetta coincidenza delle informazioni. In particolare, nel caso in cui il file XML da trasmettere al Sistema di Interscambio per l’esterometro sia generato utilizzando un software diverso da quello in uso per genera-re le fatture elettroniche da emettere nei confronti dei clienti italiani, il campo relativo alla descrizione può essere valorizzato, in via semplificativa, riportando la parola “beni” ovvero la parola “servizi” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “beni e servizi”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa. Le stesse modalità valgono per le operazioni passive.

La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioniricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuata:

  • entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

NB: in caso di cessione intracomunitaria - per la quale la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione - la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in particolare anche qualora la fattura venga emessa in un momento diverso, pur nei limiti normativamente previsti (si pensi ad una cessione effettuata il 1° ottobre 2022, con fattura emessa il 31 dello stesso mese ed invio dei dati operato il 10 novembre 2022).

Per le operazioni passive, se il documento comprovante l’acquisto manca o non perviene tempestivamente, la trasmissione deve essere comunque compiuta entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, che, ad esempio, nel caso dei servizi “generici” è da individuarsi in base ai criteri previsti dall’art. 6, c.6 del DPR 633/1972 (ultimazione della prestazione o, se di carattere periodico o continuativo, data di maturazione dei corrispettivi).

La trasmissione dei dati con le relative tipologie di documento (TD17, TD18 e TD19) consente anche di assolvere agli obblighi di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto IVA. Pertanto, è possibile adempiere all’obbligo di integrazione/autofatturazione mediante la trasmissione dei dati tramite file XML utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19.

Non vi è, dunque, obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml, utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione/autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica).

In via generale, la tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non dà luogo anche al tardivo assolvimento dell’IVA tramite integrazione/autofatturazione. (Tuttavia, le sanzioni applicabili dovranno essere valutate caso per caso, avuto riguardo della violazione effettivamente commessa. Ad una diversa conclusione si potrebbe giungere nelle ipotesi in cui con un unico adempimento si soddisfacessero entrambe gli obblighi di integrazione/autofatturazione e comunicazione).

Ai fini della conservazione, si evidenzia quanto segue.

La fattura emessa in formato XML trasmessa via SdI (vale a dire utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT), deve essere conservata in modalità elettronica ai sensi dell’art. 39 comma 3 del DPR 633/72.

Se, invece, il documento è emesso alla controparte non stabilita utilizzando il codice convenzionale “XXXXXXX” e il codice paese del destinatario diverso da IT, il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al cessionario o committente.

Pertanto, non trattandosi di una fattura elettronica, il documento è comunque da conservare, ed è possibile farlo elettronicamente.

L’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri, per mezzo di altro canale, non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica o elettronica) (Agenzia delle entrate, Circolare n. 26 del 13.7.2022).

 

Cordiali saluti

HAGER & PARTNERS

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