NEWSLETTER N. 9 - 2019

  • ADEMPIMENTI DICHIARATIVI – DICHIARAZIONE IVA 2019

    Con Provvedimento n. 10659 del 15.1.2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la dichiarazione IVA 2019 e le relative istruzioni, al fine di consentire ai contribuenti di poter adempiere all’obbligo dichiarativo concernente l’anno d’imposta 2018.

    Di seguito una breve illustrazione delle principali novità attinenti al modello ed in allegato l’elenco della documentazione e delle informazioni da predisporre  per la compilazione del modello dichiarativo.

  • 1. TERMINI DI PRESENTAZIONE

    In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2018 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019.

    Si segnala che le dichiarazioni presentate:

    • entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
    • oltre i novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
  • 2. PRINCIPALI NOVITA’ DEL MODELLO IVA 2019

  • 2.1 ADESIONE GRUPPO IVA

    A seguito di esercizio di opzione è possibile costituire il gruppo IVA con cui viene istituito un soggetto passivo di imposta unico che, tramite il Rappresentante di Gruppo, assolve agli adempimenti previsti dalla normativa IVA, fra i quali la presentazione della dichiarazione annuale.

    L’opzione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto a decorrere:

    • dal 1° gennaio dell’anno successivo, se il modello è presentato dal 1° gennaio al 30 settembre;
    • dal 1° gennaio del secondo anno successivo, se il modello è presentato dal 1° ottobre al 31 dicembre.

    I soggetti che partecipano ad un Gruppo IVA a partire dall’1.1.2019, al fine di segnalare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’ingresso nel Gruppo IVA, barrano la nuova casella presente nel rigo VA (“Gruppo IVA art. 70-bis”).

    Tale rigo dovrà essere barrato da tutti i soggetti che partecipano al gruppo IVA  e non solo dal Rappresentante del Gruppo.

  • 2.2 CREDITO IVA DA TRASFERIRE AL GRUPPO

    E’ stato inserito un nuovo campo nel quadro VX riservato ai contribuenti che partecipano ad un Gruppo IVA a partire dall’1.1.2019, per indicare la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo IVA dall’1.1.2019.

  • 2.3 CREDITO IVA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO

    La costituzione del Gruppo IVA comporta la decadenza dell’opzione per la liquidazione IVA di gruppo di cui all’art. 73 co. 3 del DPR 633/72. Pertanto per gli enti e le società che hanno partecipato alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 co.3 del DPR 633/72 e, a partire dall’1.1.2019, partecipano a un Gruppo IVA, sono stati introdotti pertanto:

    • un campo nel quadro VY in cui indicare la parte dell’eccedenza detraibile risultante dal prospetto, pari all’ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita dalla controllante al Gruppo IVA dal 1° gennaio 2019;
    • un nuovo campo nel quadro VY che deve essere barrata dalla controllante che intende chiedere a rimborso la parte dell’eccedenza detraibile risultante dal presente prospetto, per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo medesimo.
  • 2.4 REVOCA DELL’OPZIONE PER IL REGIME DI VAN-TAGGIO ESERCITATA NEL 2015

    E’ stata aggiunta una nuova casella nel quadro VO che deve essere barrata dai soggetti che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011) nel 2015 e, a partire dal 2018, revocano questa scelta applicando il regime forfetario.

  • 2.5 LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO E CONTROLLAN-TE NON RESIDENTE

    Nel quadro VG, riservato ai soggetti che intendono esercitare l’opzione per l’adesione alla liquidazione IVA di gruppo, sono state inserite le caselle denominate “Soggetto estero”. Le nuove caselle devono essere barrate qualora il soggetto non residente che detiene il controllo sia privo di una posizione IVA in Italia.

  • ALLEGATO A): INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE

    Per la compilazione della dichiarazione IVA 2019 relativa all’anno 2018 è necessario predisporre i documenti e le informazioni in seguito specificati entro il 10/04/2019.

    Si ricorda che il credito IVA annuale, di ammontare superiore ad euro 5.000, potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, a condizione che sulla stessa sia apposto il visto di conformità da parte di un intermediario abilitato, o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo, Per l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni  è necessario che i documenti e le informazioni pervengano entro il 29/03/2019.

    Ai fini della compilazione della dichiarazione IVA 2019 occorre fornire:

    1. Riepiloghi mensili/trimestrali ed un riepilogo annuale, per imponibile e per IVA, suddivisi per aliquote IVA e causali; in particolare si richiedono i predetti riepiloghi per le seguenti operazioni effettuate nel 2018:

    • acquisti;
    • vendite;
    • operazioni intracomunitarie (acquisti e vendite) ed operazioni assimilate;
    • autofatture ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 633/72;
    • esportazioni ed operazioni assimilate;
    • importazioni;
    • operazioni esenti;
    • operazioni non imponibili a seguito di lettere di intento;
    • operazioni escluse dal campo dell’applicazione dell’IVA.

    2. Dettaglio delle vendite e degli acquisti di (i) oro da investimento, (ii) di fabbricati strumentali di cui all’art. 10, n. 8-ter del D.P.R. n. 633/1972, (iii) dei subappalti nel settore immobiliare, (iv) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti, di completamento relativi ad edifici rese ed acquistate, (v) delle cessioni ed acquisti di telefoni cellulari, di console da gioco, tablet PC e laptop, di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazioni e (vi) delle operazioni del settore energetico per le quali il cessionario/ committente è il debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, co. 5 e 6 del D.P.R. n. 633/1972 (cd. reverse-charge).

    3. Ammontare delle cessioni effettuate.

    4. Ammontare delle operazioni effettuate e degli acquisti sostenuti da soggetti che si sono avvalsi del regime “IVA per cassa” ai sensi dell’art. 32-bis del DL 83/2012.

    5. Dettaglio operazioni di cui all’art. 17-ter (split payment -nella formulazione precedente alle modifiche del DL 148/2017).

    6. Totale imponibile della vendita di beni ammortizzabili.

    7. Estrazione del sezionale del registro IVA acquisti 2019 sul quale risultino annotate le operazioni di acquisto e le note di credito con IVA detraibile nel 2018 in sede di dichiarazione IVA 2019.

    8. Dettaglio degli acquisti non imponibili in seguito a dichiarazione di intento.

    9. Dettaglio delle operazioni attive e passive esenti art. 10, D.P.R. n. 633/1972, con separata indicazione dell’ammontare delle operazioni fatturate ai sensi dell’art. 10, 1) - 9), D.P.R. n. 633/1972 non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili e dell’art. 10, n. 27-quinquies del D.P.R. n. 633/1972.

    10. Ammontare degli acquisti con IVA totalmente o parzialmente indetraibile (ad es. automobili, telefoni cellulari, ecc.) e la percentuale di detrazione operata.

    11. Totale imponibile degli acquisti di beni ammortizzabili comprensivi dei beni di valore inferiore a 516,46 € e degli importi pagati a titolo di riscatto nei contratti di leasing conclusisi durante l’anno.

    12. Totale imponibile degli acquisti di beni non ammortizzabili (terreni e totali delle rate di leasing e degli affitti - se assoggettati ad IVA).

    13. Totale imponibile degli acquisti di beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi.

    14. Dettaglio delle operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino ed il Vaticano:

    • totale delle vendite effettuate verso la Repubblica di San Marino;
    • totale degli acquisti non imponibili dalla Repubblica di San Marino e dal Vaticano (autofatture);
    • totale degli acquisti effettuati dalla Repubblica di San Marino con applicazione dell’IVA.

    15. Dettaglio su estrazioni di beni da depositi IVA.

    16. Dettaglio del numero di partita IVA del cessionario/committente esportatore abituale e del numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate  alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica.

    17. Dettaglio delle vendite e degli acquisti effettuati nei confronti di terremotati, in applicazione di leggi speciali.

    18. Saldi mensili e movimentazioni del plafond per gli esportatori abituali.

    19. Informazioni relativamente all’acquisto di beni usati effettuati nell’anno 2018 ed eventuale rivendita di beni usati acquistati in anni precedenti.

    20. Suddivisione delle somme delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel 2018 e della relativa IVA per operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali e soggetti titolari di partita IVA. Ulteriore suddivisione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel 2018 e della relativa IVA nei confronti di consumatori finali per regione.

    21. Ammontare delle operazioni effettuate nei confronti dei condomini, escluse le forniture di acqua, gas, energia elettrica e compensi assoggettati a ritenuta di acconto.

    22. Dettaglio delle vendite che, ai sensi dell’art. 30, comma 5 della L. n. 388/2000, sono state assoggettate ad IVA solo in parte.

    23. Dettaglio degli acquisti da soggetti che si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

    24. Eventuale revoca dell’applicazione del regime di vantaggio per applicazione del regime forfetario.

    25. Ammontare degli acquisti o importazioni e delle vendite di rottami ed altri materiali di recupero con separata indicazione degli acquisti o importazioni effettuati sulla base del regime di imponibilità introdotto dal D.L. n. 269/2003.

    26. Nel caso in cui la società gestisca una contabilità separata per un ramo di attività necessitiamo dei dettagli di cui sopra separatamente per ciascuna attività; necessitiamo inoltre dei calcoli interni relativi alle fatturazioni effettuate tra le varie attività.

    27. Rimborsi IVA infrannuali richiesti.

    28. Eventuali utilizzi del credito IVA dell’anno precedente per compensazioni orizzontali con copia dei relativi modelli F24.

    29. Dettaglio delle liquidazioni mensili (o trimestrali) con versamenti o compensazioni periodici effettuati (incluso l’acconto di dicembre) con copia dei relativi modelli F24 di versamento.

    30.Distinta degli interessi 1% sulle liquidazioni trimestrali.

    31. Dettaglio riguardanti eventuali ravvedimenti operosi e del calcolo dei relativi interessi.

    32. Copia degli elenchi INTRASTAT (frontespizio con totali mensili).

    33. Dettaglio delle cessioni e delle prestazioni di servizi non soggette ad IVA di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972.

    34. Dettaglio delle le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla UE stessa (che sono equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione dall’art. 19, co. 3, lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972). 

    35. Estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (codice fiscale, denominazione e tipo di rapporto) qualora per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività venissero utilizzati esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

    36. Per i soggetti partecipanti alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’articolo 73 del D.P.R. 633/72, dettaglio del credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio ha negato il diritto autorizzando il riporto a credito negli anni successivi.

    37.Eventuale opzione per la partecipazione ad un Gruppo IVA a partire dall’1.1.2019.

     

                                                                     

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