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SOCIETA’ E IMPRESE
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14/03/2019 | News
Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza pone nuovi oneri a carico delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative.
L‘art. 2477 c.c. viene infatti modificato al fine di prevedere che <<La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità>>.
Con riguardo all’ipotesi di cui alla lett. c), l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. Mentre in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti al 16.12.2019.
A partire dal 16.03.2019, quindi, le società a responsabilità limitata dovranno:
I dividendi distribuiti da una società italiana alla casa madre svizzera che abbia rinunciato alle agevolazioni previste per le holding svizzere, beneficiano del regime di esenzione da ritenuta in Italia previsto dall’Accordo bilaterale UE-Svizzera (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 57 del 15.02.2019).
L’Agenzia delle entrate chiarisce il regime fiscale degli strumenti ibridi di patrimonializzazione, laddove contengano sia componenti di debito (ordinariamente classificati in bilancio come passività) sia strumenti partecipativi (ordinariamente classificati in bilancio tra gli elementi del patrimonio in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma) (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 30 del 26.02.2019).
I costi accessori di diretta imputazione, come le spese di installazione, qualora presentino una forte sproporzione rispetto al costo dei beni agevolati, ai fini dell’iper ammortamento rilevano nei limiti del 5% del costo dei beni stessi (Agenzia delle entrate, Principio di diritto n. 2 del 01.02.2019).
L’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto trova applicazione nei limiti previsti dall’art. 51 tuir - euro 5,29, aumentato a euro 7 se rese in forma elettronica - a prescindere dal numero di buoni utilizzati (Agenzia delle entrate, Principio di diritto n. 6 del 12.02.2019).
Sono deducibili ai fini IRES ed IRAP le quote di ammortamento di fabbricati ad uso di civile abitazione utilizzati esclusivamente nell’esercizio di una attività commerciale (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 28 del 06.02.2019).
L’Agenzia delle entrate chiarisce i criteri per qualificare la produzione di energia da fonti fotovoltaiche come produttiva di reddito agrario (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 33 del 12.02.2019).
La cessione di quote di società semplice dà sempre luogo a redditi diversi, indipendentemente dalle modalità di corresponsione del corrispettivo (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 14 del 12.02.2019).
In assenza di stabile organizzazione nello stato estero, la ritenuta ivi subita sui compensi per servizi tecnici non dà diritto al credito per imposte estere in Italia, fatta eccezione per il caso in cui la Convenzione con lo stato estero preveda specificamente la possibilità di assoggettare a tassazione nello stato estero detti servizi (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 23 del 01.02.2019).
In caso di cessione del credito di imposta del settore cinematografico ed audiovisivo poi accertato come non spettante, l’amministrazione finanziaria potrà procedere al recupero sia nei confronti del cedente che del cessionario (Agenzia delle entrate, Risposta n. 9 del 18.02.2019).
Con riferimento alla fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
In caso di decesso del professionista, gli eredi possono mantenere aperta la partita iva del professionista defunto sino al momento di incasso dell’ultima parcella o prestazione ancora da fatturare. In alternativa, gli eredi possono anticipare la fatturazione, nonché l’esigibilità dell’imposta per le fatture ad esigibilità differita ancora da incassare, e chiudere la partita iva (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 34 del 11.03.2019).
Gli esercenti che emettono fatture per le operazioni di cui all’art. 38-quater d.p.r. 633/1972, con invio dei dati delle fatture al sistema OTELLO 2.0, non sono tenuti ad altre comunicazioni; in particolare, sono esonerati dall’invio del c.d. <<esterometro>> e dello <<spesometro>> (Agenzia delle entrate, Risposta n. 8 del 07.02.2019).
Nel caso in cui siano spirati i termini per l’emissione di una nota di variazione in diminuzione ex art. 26 d.p.r. 633/1972, non è consentito presentare una dichiarazione integrativa iva a favore ex art. 8, co. 6-bis, d.p.r. 322/1998 laddove non sia ravvisabile alcun errore o omissione con riferimento alla emissione della fattura (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 55 del 14.02.2019).
La risoluzione consensuale del diritto di usufrutto su immobile strumentale è soggetta ad imposta ipotecaria e catastale nella misura del 3% e 1% (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 41 del 12.02.2019).
La società estera, anche se senza stabile organizzazione in Italia, è obbligata a tutti gli adempimenti previsti a carico dei sostituti di imposta, ovvero ad operare le ritenute, al rilascio della Certificazione Unica ed alla presentazione della Dichiarazione dei sostituti di imposta (Agenzia delle entrate, Principio di diritto n. 8 del 12.02.2019).
Distinti saluti
HAGER & PARTNERS
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