-
PACE FISCALE
- Lavora con noi
- Contatti
- Italiano
19/02/2019 | News
Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono state definite le modalità per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione ai sensi del d.l. 119/2018.
In primo luogo è stato stabilito che, se il PVC riguarda più periodi di imposta, il contribuente può scegliere di definire (sempre integralmente) anche un solo periodo di imposta.
Inoltre, il PVC notificato entro il 24.10.2018 può essere definito anche qualora - successivamente a tale data - sia stato notificato il relativo avviso di accertamento ed anche qualora sia poi stata presentata istanza di accertamento con adesione, a condizione che il procedimento non sia già definito.
Se invece l’avviso di accertamento è stato notificato entro il 24.10.2018, il PVC non può essere definito (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 17776/2019, del 23.01. 2019).
I datori di lavoro che assumono soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc) hanno diritto all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (esclusa l’INAIL), nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate (D.L. n. 4 del 28.1.2019, G.U. n. 23 del 28.1.2019).
I rimborsi delle spese di parcheggio ai dipendenti in trasferta fuori del territorio comunale sono assoggettati a tassazione come segue:
L’eventuale ritenuta subita dall’impresa italiana nello Stato estero non dà diritto al credito di imposta in Italia se applicata in modo non conforme alla Convenzione contro le doppie imposizioni. Nella specie, nello Stato estero era stata applicata la ritenuta sugli importi pagati per prestazioni di servizi di carattere ingegneristico, nonostante l’assenza di una stabile organizzazione della società italiana in detto Stato estero (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 23 del 01.02.2019).
In caso di cessione in valuta di azioni che beneficiano del regime di participation exemption, il regime pex si applica altresì alle differenze di cambio. Le differenze cambio positive o negative non danno infatti luogo ad una autonoma e separata rilevazione, ma concorrono a formare le relative plus/minusvalenze da realizzo (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 5 del 10.01.2019).
Facendo seguito alla nostra Newsletter n. 5-2019, informiamo che secondo quanto dichiarato in una nota diramata dal sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci, al termine del tavolo tecnico per superare le criticità relative alla concomitanza degli adempimenti fiscali, la scadenza per la presentazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro), prevista per il prossimo 28 febbraio, è stata posticipata al 30 aprile.
Attualmente non risulta essere chiaro se debba intendersi, ragionevolmente, posticipato anche l’invio dell’esterometro previsto per fine marzo e relativo ai dati di febbraio (l’esterometro è infatti un adempimento a cadenza mensile).
Si informa altresì che la proroga al 30 aprile riguarda anche l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) relative al quarto trimestre 2018 (o al secondo semestre 2018 se si è optato per l’invio semestrale).
In ogni caso, per l’ufficializzazione della proroga e l’individuazione definitiva degli adempimenti interessati è necessario attendere l’emanazione dell’apposito DPCM.
Una società italiana ALFA che:
ha diritto alla detrazione dell’IVA assolta in dogana sull’importazione di detti beni, nonostante i beni siano e restino di proprietà BETA. Ciò in quanto ALFA agisce quale “importatore”, ancorché non sia proprietaria, e l’importazione si pone in nesso diretto e immediato all’attività di sub-noleggio da essa svolta (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 6 del 11.01.2019).
Nel caso in cui, al momento del rinnovo del contratto di locazione immobiliare, il locatore accordi al locatario:
Si segnala come la risposta dell’Agenzia delle entrate non pare in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. La Corte ha infatti recentemente ritenuto che, in caso di risoluzione di un contratto di telefonia prima del decorso del periodo minimo pattuito contrattualmente, le somme predeterminate e trattenute dal gestore del servizio hanno comunque natura di corrispettivo a prescindere dal fatto che il cliente rinunci a beneficiare del servizio fino alla fine del periodo minimo (Corte di Giustizia Europea, caso C-295/17 del 22.11.2018)
Con riferimento alla seguente fattispecie:
a) conferimento in un Consorzio di terreni da parte di diversi proprietari;
b) successiva stipula tra il Consorzio ed il Comune di una convenzione per l’attuazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, con cessione di alcune aree al Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
c) redistribuzione delle aree ai diversi proprietari/consorziati senza conguagli in denaro;
l’agevolazione di cui all’art. 32 d.p.r. 601/1973 richiamato dall’art. 20 l. 10/1977 – ovvero l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione da imposta ipotecaria e catastale - si applica alle operazioni di cui alle lett. b) e c).
Per quanto riguarda l’operazione di cui alla lett. a), l’agevolazione trova applicazione limitatamente alle sole aree conferite destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione; mentre le restanti aree conferite saranno assoggettate al regime ordinario applicabile ai trasferimenti immobiliari: imposta di registro al 9%, ed imposta ipotecaria e catastale in misura pari a euro 50 ciascuna (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 1 dell’11.01.2019).
La L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità a carico dei soggetti privati che intrattengono rapporti economici con enti pubblici o con enti da questi controllati ai sensi dell’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013.
I destinatari di tali obblighi possono essere raggruppati in due categorie:
Per i soggetti rientranti nella prima categoria è prevista la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00.
Per i soggetti rientranti nella seconda categoria è richiesta la pubblicazione di tali informazioni nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e nella Nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.
Restano salvi i più incisivi obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e DLgs. 33/2013) per le società e gli enti controllati o partecipati dalla Pubblica Amministrazione.
Spetta in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere all’attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate dalle norme di cui al L.124/2017.
Circa la decorrenza dei nuovi obblighi informativi, sulla quale erano sorti numerosi dubbi nel corso del 2018, è stato reso noto che la nuova disciplina sia applicabile solo a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018. Pertanto, l’obbligo decorre a partire dal 28 febbraio prossimo, termine di fatto entro il quale potrà essere verificata la corretta pubblicazione di quanto richiesto dalla L. 124/2017.
Gli elementi informativi richiesti dalla norma, per i soggetti obbligati, diversi dalle imprese, devono essere pubblicati sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico. In mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo. Ove l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce. (Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2019 - Parere del Consiglio di Stato n. 1449/2018).
Il TFM è deducibile per competenza a condizione che sia previsto da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. A tal fine non è sufficiente che l’atto contenga una generica attribuzione del TFM a ciascuno degli amministratori, senza specificazione del relativo importo; ma occorre che anche l'importo sia determinato prima dell'inizio del rapporto (Cass. sent. n. 26431 del 19.10.2018).
Ai fini IVA, un'operazione può avere carattere "accessorio" anche se posta in essere da un soggetto diverso da colui che ha compiuto l'operazione principale. Sulla base di tale principio, è esente IVA la consulenza resa ad una società in relazione alla cessione di un pacchetto azionario (Cass. sent. n. 351 del 09.01.2019).
Il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, co. 7, l. n. 212/2000 per l’emissione dell’avviso di accertamento in seguito ad un accesso/ispezione/verifica determina la nullità dell’atto impositivo per tutti i tributi armonizzati e non. Pertanto, ai fini IVA, non deve essere fornita la “prova di resistenza”, ovvero la prova che qualora il contraddittorio fosse stato instaurato il procedimento avrebbe potuto avere un esito differente (Cass. sent. n. 701 del 15.01.2019).
Ai fini dell’imposta di registro, il valore dell’azienda è determinato al netto delle passività aziendali risultanti dalla contabilità ma solo se inerenti (Cass. sent. n. 888 del 16.01.2019).
La previsione di cui all'art. 6 co. 8, d.lgs. 471/97 in base al quale il cessionario di un bene o il committente di un servizio è tenuto a "regolarizzare" l'operazione imponibile posta in essere dal cedente o dal prestatore senza emissione di fattura o con fattura irregolare, implica il solo obbligo di verificarne la regolarità formale, con riferimento al dato cronologico della ricezione della "nei termini di legge" ed alla sussistenza dei suoi requisiti essenziali, individuati dall'art. 21 d.p.r. 633/1972, e non esige invece il controllo sostanziale della corretta qualificazione fiscale dell'operazione (Cass. sent. n. 1306 del 18.01.2019).
Distinti saluti
HAGER & PARTNERS
Competenza professionale, dedizione e impegno sono gli elementi che da oltre 25 anni ci contraddistinguono. Affidatevi ai nostri specialisti per una consulenza fatta su misura: contattaci e troveremo la soluzione più adatta a voi.