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LEGGE DI BILANCIO 2019
Si evidenziano di seguito le novità fiscali introdotte con la Legge n. 145 del 30.12.2018, pubblicata nella G.U. n. 302 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019).
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16/01/2019 | News
Si evidenziano di seguito le novità fiscali introdotte con la Legge n. 145 del 30.12.2018, pubblicata nella G.U. n. 302 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019).
Gli aumenti delle aliquote IVA previsti per il 2019 dalla precedente legge di bilancio sono annullati; pertanto, per il 2019 le aliquote IVA restano invariate.
Vengono inoltre rimodulati gli aumenti delle aliquote IVA a partire dal 2020. In particolare, l’aliquota ordinaria IVA del 22% è incrementata per il 2020 di ulteriori 0,3 punti percentuali (oltre a 2,2 + 0,7 punti già previsti) e di 1,5 punti percentuali a partire dal 2021 (oltre a 0,1 punti già previsti).
L’aliquota ordinaria sale quindi al 25,2% nel 2020 ed al 26,5% dal 2021.
Mentre l’aliquota ridotta sale dal 10% al 13% dal 2020.
Il regime forfetario di tassazione di cui alla l. 190/2014 previsto per le persone fisiche esercenti imprese o professioni viene esteso ai soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi sino a euro 65.000.
Sono escluse dal regime forfetario le persone fisiche che:
Dal 2020, le persone fisiche esercenti imprese o professioni che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi compresi tra euro 65.001 ed euro 100.000, possono assoggettare il reddito di impresa o di lavoro autonomo – determinati in via analitica - ad un’imposta sostitutiva del 20%.
Sono esclusi dalla agevolazione i seguenti soggetti:
I redditi soggetti alla flat tax non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Inoltre, le persone fisiche in regime di flat tax non applicano né le ritenute né l’IVA.
Soggetti IRES
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, i soggetti IRES possono assoggettare il reddito complessivo netto dichiarato ad aliquota del 15% (pari alla aliquota ordinaria IRES del 24% ridotta di 9 punti percentuali), per la parte corrispondente a:
- dell’ammontare degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi destinati a strutture situate in Italia, corrispondente all’importo degli ammortamenti deducibili nel periodo di imposta e <<nei limiti dell’incremento del costo fiscale complessivo di tutti i beni strumentali materiali … >> rispetto al periodo di imposta in corso al 31.12.2018 (sono esclusi gli immobili e i veicoli in uso promiscuo);
- del costo del personale dipendente assunto a tempo determinato o indeterminato, destinato per la maggior parte del periodo di imposta a strutture produttive situate in Italia, e nel limite dell’incremento rispetto al costo del personale del periodo di imposta in corso al 31.12.2018; occorre comunque che ci sia stato un incremento del numero medio di dipendenti rispetto a quelli assunti al 30.9.2018, considerato al netto dei decrementi in società controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto.
In ciascun periodo di imposta, è consentito alternativamente che:
Per le società in regime di consolidato fiscale, la riduzione dell’aliquota è operata dalla consolidante <<fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione>>.
Per le società di capitali in regime di trasparenza il beneficio spetta a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione.
L’agevolazione è cumulabile con altri benefici fiscali, ad esclusione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.
Soggetti IRPEF
In presenza delle anzidette condizioni, il reddito delle imprese individuali e delle società di persone è assoggettato ad IRPEF applicando al reddito di impresa agevolato le aliquote per scaglioni ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.
E’ abrogata l’agevolazione di cui all’art. 6 d.lgs. 601/1973 che prevedeva la riduzione alla metà dell’aliquota IRES per gli enti non profit.
L’abrogazione decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018. Tuttavia, ai fini della determinazione degli acconti, l’imposta dell’anno precedente è determinata applicando la nuova disposizione.
La deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è incrementata dal 20% al 40%.
Il regime delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione in società in accomandita semplice o in nome collettivo è modificato come segue.
Le perdite sono computate in diminuzione dei redditi di impresa conseguiti nel periodo di imposta e, per la differenza, nei successivi periodi in misura non superiore all’80% dei redditi di impresa conseguiti in tali esercizi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Il riporto delle suddette perdite non è inoltre più soggetto al limite di 5 anni.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2018.
Le stesse disposizioni trovano applicazione per le perdite delle società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale ex art. 116 tuir.
Le medesime regole si estendono inoltre alle perdite realizzate dai soggetti in contabilità semplificata di cui all’art. 66 tuir (imprese minori), le quali non sono quindi più scomputabili dal reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF. Per detti soggetti in contabilità semplificata, tuttavia, è previsto un regime transitorio declinato come segue:
- nel 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% dei relativi redditi,
- nel 2020 in misura non superiore al 60% dei relativi redditi,
per l’intero importo che trova capienza in essi;
E’ istituita l’imposta sui servizi digitali.
Sotto il profilo soggettivo, l’ISD si applica alle imprese che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzano congiuntamente:
Sotto il profilo oggettivo, l’ISD si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura ad un utente localizzato in Italia di servizi di:
Sono esclusi da ISD i ricavi derivanti da servizi resi infragruppo.
L’ISD si applica sui ricavi assunti al lordo dei costi e al netto dell’IVA e di altre imposte indirette, con aliquota del 3% dovuta per trimestri.
Con Decreto del MEF sono stabilite le disposizioni di attuazione dell’ISD, decorrenti dal 60° giorno successivo alla pubblicazione del decreto.
E’ abrogata l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici (cosiddetta WEB TAX), di cui alla l. 205/2017, co. 1011-1019.
Le persone fisiche con redditi da pensione erogati da soggetti esteri che:
possono optare l’assoggettamento dei redditi esteri – di qualunque categoria - ad una imposta sostitutiva del 7%.
L’opzione è valida per i 5 anni successivi ma è revocabile.
Resta confermata l’agevolazione più generale introdotta dalla scorsa legge di bilancio per chiunque trasferisca la propria residenza in Italia e che prevede invece una imposta fissa di € 100.000 su tutti i redditi esteri.
Dal 2019 i compensi per lezioni private e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 15%, salvo opzione per il regime IRPEF ordinario.
L’imposta sul reddito di impresa (IRI) regolata all’art. 55-bis tuir, di fatto mai entrata in vigore, è abrogata.
Come segnalato nella nostra newsletter n. 1-2019, il d.lgs. n. 142/2018 – di recepimento della Direttiva ATAD - ha stabilito che anche gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione siano soggetti ai limiti di deducibilità dell’art. 96 tuir (30% ROL). Detti interessi erano invece prima esclusi dagli anzidetti limiti ai sensi dell’abrogato art. 1, co. 36, l. 244/2007. Ora, la Legge di Bilancio 2019 ha invece ristabilito la disposizione previgente di cui all’art. 1, co. 36, l. 244/2007: pertanto, gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione sono deducibili senza i limiti dell’art. 96 tuir.
La deduzione di cui all’art. 16 d.l. 83/2015 della quota del 10% delle eccedenze di svalutazioni e perdite su crediti degli enti finanziari prevista per il 2018 è differita al periodo di imposta in corso al 31.12.2026. Tale differimento non assume rilevanza ai fini della determinazione dell’acconto IRES ed IRAP dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2018.
Ai fini dell’art. 106, co. 3, tuir, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al § 5.5 dell’IFRS 9 sono deducibili ai fini IRES ed IRAP nei limiti del:
Le citate disposizioni entrano in vigore in sede di prima adozione dell’IFRS 9 anche se effettuata in periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore della legge in esame.
I soggetti di cui all’art. 2 d.lgs. 38/2005 i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione hanno facoltà di applicare i principi contabili internazionali.
Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», il super-ammortamento è prorogato per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, di cui all’allegato A l. 232/2016 e destinati a strutture produttive esistenti in Italia, effettuati:
La maggiorazione del costo di acquisizione si applica nella misura del:
Per gli stessi soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali di cui all’allegato B l. 232/2016, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.
Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo, l’imposta del periodo precedente è assunta senza l’agevolazione.
Le quote di ammortamento relative ad avviamento ed altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate ex art. 2, co. 55-56-ter, d.l. 225/2010, non ancora dedotte al periodo di imposta in corso al 31.12.2017, sono deducibili nei limiti del:
Restano ferme le minori quote di ammortamento già applicate: in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo di imposta in corso al 31.12.2029.
L’agevolazione ACE è abrogata.
Tuttavia è consentito il riporto del rendimento nozionale eccedente il reddito del periodo di imposta in corso al 31.12.2018.
Il credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 l. 145/2013 viene modificato come segue a decorrere dal 2019.
La misura del credito di imposta è ridotta in generale al 25% delle spese sostenute.
E’ tuttavia elevata al 50% sulla parte proporzionalmente riferibile alle spese per:
L’importo massimo del credito per ciascun beneficiario è ridotto a € 10 mio annui.
Tra le spese sostenute sono incluse quelle per materiali, forniture e prodotti analoghi impiegati nelle attività di R&S anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale.
Al fine di usufruire dell’agevolazione, è richiesta una specifica certificazione delle spese ammissibili e la presentazione di una relazione tecnica illustrativa dei progetti di ricerca e sviluppo svolti. Tali adempimenti decorrono già dal periodo di imposta in corso al 31.12.2018.
Ai fini del riconoscimento del credito per attività di R&S commissionata da soggetti non residenti, assumono rilevanza esclusivamente le spese relative alle attività svolte direttamente e in laboratori o strutture situati in Italia.
Le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio o degli imballaggi della plastica, o imballaggi biodegradabili e compostabili, hanno diritto ad un credito di imposta pari al 36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020, fino ad un massimo di € 20.000 annui.
Il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano industria 4.0, si applica anche alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.
Fermo restando il limite annuo di € 300.000, il credito è riconosciuto:
Il credito di imposta pari al 10% dell’IRAP spettante ai soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti è abrogato.
E’ nuovamente prevista la possibilità di rivalutare o riallineare ai sensi del d.lgs. 342/2000 i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate o collegate risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2017, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa.
I maggiori valori sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del:
Gli effetti fiscali decorrono dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, quindi dal 2021; ai fini della determinazione di plus/minusvalenze dal 2022.
Tuttavia, il riallineamento ex art. 14 d.lgs. 342/2000 dei maggiori valori iscritti in bilancio sui beni immobili ha effetto dal periodo di imposta in corso al 01.12.2020.
La riserva di rivalutazione può essere affrancata con il pagamento di una imposta sostitutiva del 10%.
E’ nuovamente prevista altresì la possibilità di rivalutare il costo delle partecipazioni non negoziate e dei terreni detenuti da persone fisiche al 1° gennaio 2019, con il pagamento di un’imposta sostitutiva del:
Per i contratti stipulati nel 2019, le persone fisiche possono optare per assoggettare il canone di locazione relativo a unità immobiliari di categoria C/1, di superficie sino a 600 mq escluse le pertinenze, alla cedolare secca del 21%.
Le disposizioni di cui all’art. 1, co, 121, l. 208/2015 sulla estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore si applicano anche ai beni posseduti al 31.10.2018, estromessi tra l’01.01.2019 e 31.05.2019.
Le detrazioni per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia, incluso l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sono estese alle spese sostenute sino al 31.12.2019.
E’ prorogato al 2019 anche il cosiddetto <<bonus verde>>.
Le persone fisiche possono definire i ruoli, affidati all’agente riscossione nel periodo 2000-2017 e derivanti dall’omesso versamento di imposte e contributi ex art. 36-bis d.p.r. 600/1973, con il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale ed interessi (esclusi quelli di mora) ridotte al:
oltre all’aggio.
Ai fini della definizione occorre presentare all’Agente riscossione un’apposita dichiarazione entro il 30.04.2019. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019 oppure in 5 rate con interessi.
Viene modificata la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine allo scopo di incentivare gli investimenti verso fondi di Venture capital e strumenti finanziari di PMI negoziati in sistemi multilaterali.
Per i piani di risparmio a lungo termine costituiti dal 2019 viene quindi previsto che in ciascun anno solare e per almeno 2/3 dell’anno, il portafoglio sia investito per:
Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabilite le modalità attuative delle nuove disposizioni.
La detrazione IRPEF e la deduzione ai fini IRES prevista per le somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di OICR sono incrementate dal 30% al 40%.
In caso di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti IRES, l’incremento al 50% spetta a condizione che l’intero capitale sia mantenuto per almeno 3 anni.
L’utilizzo di denaro contante è elevato a € 15.000 per l’acquisto di beni e servizi legati al turismo effettuati presso commercianti al dettaglio ed agenzie di viaggio da persone fisiche che non sono cittadini italiani e che hanno residenza fuori dall’Italia, a condizione che:
Le modifiche all’art. 20 del tur sulla interpretazione degli da assoggettare ad imposta di registro - introdotte con la precedente legge di bilancio – hanno valore di interpretazione autentica.
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