NEWSLETTER N. 1 - 2019

  • DIRETTIVA ATAD

    Si evidenziano di seguito le novità introdotte con il d.lgs. n. 142 del 29.11.2018 (pubblicato nella G.U. n. 300 del 28.12.2018) di attuazione della Direttiva UE 2016/1164 (cosiddetta Direttiva ATAD – Anti Tax Avoidance Directive), in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31/12/2018.

    Si tratta di una serie di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale che riguardano:

    • la deducibilità degli interessi passivi (art. 96 tuir);
    • l’exit tax in caso di trasferimento all’estero di attivi e la valorizzazione degli attivi in entrata (art. 166 e 166-bis tuir);
    • la disciplina sulle Controlled Foreign Companies (CFC) (art. 167 tuir);
    • la definizione degli intermediari finanziari (art. 162-bis tuir);
    • disallineamenti da ibridi.
  • Interessi passivi (art. 96 tuir)

    Viene innanzitutto introdotta una nuova definizione di interessi. In particolare, gli interessi passivi ed attivi sono quelli:

    • qualificati come tali dai principi contabili e per i quali tale qualificazione è confermata dalle norme fiscali;
    • che derivano da un’operazione o rapporto con causa finanziaria oppure che contiene una componente di finanziamento significativa.

    Le limitazioni di cui all’art. 96 tuir sono estese anche a:

    • gli interessi passivi compresi nel costo dei beni ai sensi dell’art. 110, co. 1, lett. b), tuir,
    • gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione [1].

    A talune condizioni, sono invece esclusi dalle limitazioni di cui all’art. 96 tuir gli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine di cui al d.lgs. 50/2016, parte V.

    E’ inoltre confermato che le limitazioni di cui all’art. 96 tuir non si applicano agli intermediari finanziari (ora definiti dal nuovo art. 162-bis tuir), né agli interessi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi deducibili invece nella misura del 96% del loro ammontare.

    Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati (di seguito, per semplicità “gli interessi passivi‘‘) sono deducibili in ogni periodo di imposta sino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati (di seguito, per semplicità “gli interessi attivi‘‘). Nel caso in cui gli interessi attivi superino gli interessi passivi, anche l’eccedenza di interessi attivi potrà ora essere riportata nei periodi di imposta successivi. Nei successivi periodi, gli interessi passivi saranno quindi deducibili sino a concorrenza degli interessi attivi sia di competenza che riportati dai precedenti esercizi.

    L’eccedenza di interessi passivi sugli interessi attivi è poi deducibile nel limite del 30% del ROL della gestione caratteristica di periodo. L’eventuale eccedenza di interessi passivi - sugli interessi attivi e sul 30% del ROL di periodo - è deducibile nel limite del 30% del ROL riportato dai cinque periodi precedenti a partire da quello meno recente (in precedenza non era invece previsto un limite temporale per il riporto del ROL).

    Il ROL resta confermato pari alla differenza tra ricavi e costi dell’attività caratteristica (voci A e B dell’art. 2425 c.c., con esclusione della voce n. 10, lett. a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali), tuttavia deve ora essere assunto nella misura risultante ai fini della determinazione del reddito di impresa [2]. Non è inoltre più prevista l’esclusione dal ROL dei componenti di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda.

    Infine gli interessi passivi che non trovano capienza negli interessi attivi e nel 30% di ROL, sia di periodo che riportati, potranno essere dedotti nei successivi periodi di imposta per un ammontare pari alla differenza tra [3]:

       a. gli interessi attivi del periodo ed il 30% di ROL,

       b. gli interessi passivi del periodo.

    In caso di opzione al consolidato fiscale, l’eccedenza di interessi passivi indeducibili in capo ad una consolidata può essere dedotta dal reddito di gruppo se e nei limiti in cui nello stesso periodo altre consolidate presentino:

       c. una eccedenza di ROL, e/o

       d. una eccedenza di interessi attivi,

    anche relativi ad esercizi precedenti purché maturati in regime di CNM.

    *****

    Si evidenzia, infine, che il ROL <<contabile>> che residua al termine del periodo in corso al 31.12.2018 potrà ancora essere utilizzato soltanto per dedurre gli interessi passivi sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data. In particolare, detti interessi sono deducibili per un importo pari alla somma tra:

    • 30% ROL prodotto a partire dal 3° periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e che, al termine del periodo in corso al 31 dicembre 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi ai sensi dell’art. 96 tuir previgente;
    • l’importo che risulta deducibile in base al novellato art. 96 tuir.

     

    [1] Si segnala tuttavia che la Legge di Bilancio  2019 in vigore dal 01.01.2019 – L. n. 145 del 30.12.2018 pubblicata nella G.U. n. 302 del 31.12.2018 – ha stabilito che <<Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizioni …>> di cui all’art. 1, co. 36, l. 244/2007. Pertanto, gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione continuano ad essere esclusi dalla applicazione dell’art. 96 tuir

    [2] Ai fini del calcolo del ROL:

    • non si tiene conto dei proventi ed oneri rilevati a C.E. dell’esercizio in corso al 31.12.2018 o degli esercizi precedenti i quali (i) hanno concorso alla determinazione del ROL dell’esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente, ed (ii) al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2018 non hanno ancora assunto rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi;
    • i proventi ed oneri rilevati a C.E. degli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di proventi ed oneri rilevate a C.E. dell’esercizio in corso al 31.12.2018 o precedenti sono assunte a valore contabile, indipendentemente dal valore risultante in base alle norma fiscali.

    [3]  Le disposizioni si applicano anche agli interessi passivi che al termine del periodo in corso al 31 dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina di cui al previgente art. 96 tuir.

  • Exit tax (art. 166 tuir)

    La novellata disposizione definisce in dettaglio l’ambito soggettivo di applicazione della cosiddetta exit tax.

    L’exit tax trova applicazione nel caso in cui i soggetti che esercitano imprese commerciali in Italia - fiscalmente residenti in Italia o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti – trasferiscono all’estero (i) la residenza fiscale (ii) la stabile organizzazione, (iii) gli attivi.

    In tal caso viene assoggettata a tassazione la plusvalenza pari al differenza tra:

    1. il valore di mercato,
    2. ed il costo fiscalmente riconosciuto,

    delle attività e passività o degli attivi trasferiti all‘estero.

    Dalla plusvalenza così determinata possono essere scomputate le perdite pregresse secondo i criteri stabiliti dal novellato art. 166-bis.

    A talune condizioni, l’imposta calcolata sulla plusvalenza al netto delle perdite può essere rateizzata in cinque rate annuali.

  • Valori fiscale <IN INGRESSO> (art. 166-bis tuir)

    La novellata disposizione definisce in dettaglio i requisiti per la determinazione del valore fiscale di:

    1. attività e passività, ed
    2. attivi,

    trasferiti in Italia e riferiti a soggetti fiscalmente residenti all’estero o a stabili organizzazione all’estero di soggetti residenti.

    Il valore in ingresso è pari a:

    1. il valore di mercato delle attività e passività e degli attivi per i soggetti fiscalmente residenti in un paese UE o in uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni;
    2. il valore di mercato determinato in esito all’accordo preventivo di cui all’art. 31-ter d.p.r. 600/1973 per i soggetti fiscalmente residenti in uno Stato che non consente un adeguato scambio di informazioni;
    3. il minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio ed il valore di mercato determinato in condizioni di libera concorrenza per le attività, ed il maggiore tra questi per le passività, per i soggetti fiscalmente residenti in uno Stato che non consente un adeguato scambio di informazioni ed in assenza di accordo.  
  • Controlled foreign companies (art. 167 tuir)

    Ai fini della applicazione della disciplina CFC, le imprese/società/enti non residenti si considerano controllate se il soggetto italiano:

    1. detiene il controllo diretto o indiretto ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
    2. detiene - direttamente o indirettamente - oltre il 50% della partecipazione agli utili.

    Si considerano inoltre controllati:

    1. le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti controllati non residenti;
    2. le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti residenti che abbiano optato per il regime della branch exemption.

    Con la nuova disciplina, viene meno la distinzione tra paesi black list e white list. La disciplina CFC si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:

    1. sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella applicabile in Italia (da definire con Decreto i criteri semplificativi ai fini del confronto);
    2. oltre 1/3 dei proventi da essi realizzati rientra tra:
    • interessi o altri redditi generati da attivi finanziari;
    • canoni o altri redditi generati da proprietà intellettuali;
    • dividendi e capital gain;
    • redditi da leasing finanziario;
    • redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
    • proventi derivanti dalla vendita di beni o servizi con <<valore economico aggiunto>> scarso o nullo effettuate infragruppo.

    La disciplina CFC non trova applicazione se il soggetto italiano dimostra che il soggetto estero controllato svolge una attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. A tal fine può interpellare l’Agenzia entrate.

  • Dividendi e capital gain

    È introdotto il nuovo art. 47-bis tuir che individua le imprese o enti residenti o localizzati in stati o territori a regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione di dividendi e capital gain. 

    In particolare, i regimi fiscali dei paesi diversi da quelli UE o SEE con i quali vi sia un accordo per lo scambio di informazioni, si considerano privilegiati quando:

    1. un soggetto italiano detiene il controllo – come definito ai fini delle CFC – di un soggetto estero assoggettato a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella applicabile in Italia;
    2. in mancanza del controllo, se il valore nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

    Il soggetto italiano può tuttavia dimostrare – anche mediante interpello - che:

    1. il soggetto estero svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;
    2. dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in stati o territori a regime fiscale privilegiato.

    Ai fini del capital gain, in assenza di interpello o di risposta negativa all’interpello, l’esimente di cui alla lett. b) deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di 5 periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti al medesimo gruppo, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i 5 periodi di imposta anteriori al realizzo.

  • Intermediari finanziari

    E’ introdotto l’art. 162-bis tuir che definisce:

    • gli intermediari finanziari,
    • le società di partecipazione finanziaria;
    • le società di partecipazione non finanziaria e assimilati.

    Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta al 31.12.2018.

    Le modifiche avranno effetti anche ai fini dell’IRAP.

  • Disallineamenti da ibridi

    Il Decreto ATAD introduce infine un insieme di disposizioni in materia di disallineamenti di ibridi con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di doppia deduzione o di <<deduzione non inclusione>> (rappresentata dalla deduzione in uno Stato di un componente negativo di reddito a fronte di nessuna tassazione nell’altro Stato) derivanti dalla diversa qualificazione tra i vari paesi di strumenti finanziari, pagamenti, entità e stabili organizzazioni.

    I disallineamenti in questione sono quelli che si verificano in ambito internazionale. Eventuali ibridi interni continuano ad essere contrastati attraverso la norma antiabuso.

  • Abrogazioni

    E’ abrogata la disposizione che prevedeva che le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui al d.lgs. 239/1996 fossero deducibili nell'esercizio di sostenimento indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.

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