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IMPOSTE DIRETTE
PATENT BOX E CREDITO DI IMPOSTA ESTERO
Ai fini della determinazione del credito di imposta estero, i soggetti che beneficiano dell’agevolazione Patent box devono comunque assumere il reddito estero al lordo dei costi sostenuti per la sua produzione (Agenzia delle entrate, Principio di diritto n. 15 del 05.11.2021).
CRIPTOVALUTE
Ai fini reddituali, la cessione a titolo oneroso di criptovalute è assimilata alla cessione di valuta estera ex art. 67, co. 1-ter, tuir, pertanto assume rilevanza solo a condizione che la giacenza media delle criptovalute disponibili sull’insieme dei wallet detenuti dal contribuente abbia superato il controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel corso del periodo di imposta. Ai fini della verifica deve essere utilizzato il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l’euro all’inizio del periodo di imposta (1° gennaio) rilevato sulla piattaforma ove si è acquistata la valuta virtuale. Le criptovalute sono soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale e vanno quindi indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi (codice 14): l’obbligo sussiste per le criptovalute ovunque detenute (exchange estero, wallet hardware desktop, anche se con disponibilità diretta di chiavi private) e quindi anche se non detenute all’estero (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 788 del 24.11.2021).
SOCIETA’ NON OPERATIVE
Non è idoneo a giustificare la disapplicazione della disciplina sulle società non operative di cui all’art. 30 l.724/1994 l’inserimento nel contratto di locazione di una clausola di immodificabilità unilaterale del canone di affitto, laddove il contratto sia stato stipulato tra parti correlate (Cass. sent. n. 34232 del 15.11.2021).
RECUPERO DEL DISALLINEAMENTO CIVLE E FISCALE
Il disallineamento civile e fiscale derivante dalla diversa dinamica temporale dell’ammortamento civilistico e fiscale deve essere riassorbito nel primo periodo di imposta in cui vi sia capienza per la deduzione di un’ulteriore quota di ammortamento fiscale, fino alla quota massima consentita dai coefficienti tabellari previsti dal DM 31.12.1988 (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 761 del 03.11.2021).
CUMULO DEI BONUS EDILIZI
La detrazione IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 16- bis, co. 3, tuir spetta anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l'intero edificio di cui fa parte l'unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione IRES in materia di efficientamento energetico ex art. 14 d.l. 63/2013. La combinazione delle due detrazioni non comporta, infatti, il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 769 del 10.11.2021).
DECRETO ANTI-FRODI: ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITA’
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle misure contenute nel c.d. Decreto anti-frodi (D.L. 157/2021), per il contrasto alle frodi nel settore dei bonus edilizi, in vigore il 12 novembre 2021.
Con riferimento al Superbonus 110% è stato chiarito che l’obbligo di apposizione del visto di conformità, richiesto ai fini della fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, si applica solo alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021. Non è, pertanto, richiesto il visto di conformità in relazione a spese sostenute prima del 12 novembre 2021 e indicate in dichiarazione dei redditi, anche se presentata e/o integrata dopo l’11 novembre 2021.
In relazione ai soggetti cui si applica il criterio di competenza, l’obbligo di apposizione del visto di conformità sussiste con riferimento alle sole fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione delle spese.
Con riferimento alle modalità di rilascio delle asseverazioni per interventi rientranti nel Superbonus 110%, è previsto che per stabilire la congruità delle spese occorre fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal decreto MISE 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus», ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un emanando decreto del Ministero della transizione ecologica.
Nelle more dell’adozione del predetto decreto, è stato chiarito che per attestare la congruità delle spese relative:
- agli interventi di riqualificazione energetica, si deve continuare a fare riferimento al Decreto MISE 6 agosto 2020;
- a interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
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Con riferimento ai bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e di asseverazione di congruità delle spese richiesto ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito oppure per lo sconto in fattura, si applica solo alle comunicazioni trasmesse a decorrere dal 12 novembre 2021.
Non sussiste l’obbligo di apposizione del visto e dell’attestazione della congruità delle spese nel caso in cui, in relazione a fatture già emesse, i contribuenti abbiano già provveduto al relativo pagamento ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, prima del 12 novembre 2021, ancorché non abbiano ancora provveduto alla trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il visto di conformità e l’asseverazione vengono rilasciati nelle medesime modalità previste per il Superbonus 110% con la particolarità che la nuova asseverazione avente ad oggetto l’attestazione circa congruità degli importi ed il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento (ove previsto) può essere rilasciata:
- altresì in forma libera, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi e della decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000;
- anche in assenza di SAL o dell’ultimazione degli interventi, purché gli interventi risultino almeno iniziati.
Non è richiesta l’acquisizione dell’asseverazione contenente l’attestazione di congruità delle spese in relazione al c.d. ”Sismabonus Acquisti”, in quanto la detrazione è commisurata alle spese relative all’acquisto delle unità immobiliari e non a quelle sostenute per l’effettuazione degli interventi edilizi (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 16/E del 29.11.2021).
SUPERBONUS – CRITERI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL 60% DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI
Ai fini della verifica della condizione che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento - condizione necessaria per fruire della proroga di ulteriori 6 mesi del Superbonus 110% - occorre fare riferimento all’intervento complessivamente considerato.
Pertanto, nel caso in cui si effettuino contestualmente opere di finitura ed impiantistiche per le quali non si beneficia di bonus edilizi ed opere aventi valenza strutturale (rientranti nel Sismabonus), il raggiungimento della percentuale di completamento deve essere valutato in relazione all’intervento complessivamente considerato e non solo in relazione alle opere antisismiche che danno diritto alle detrazioni fiscali (Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 719 del 24.11.2021).
SUPERBONUS – COMUNICAZIONI PER LA CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA PER INTERVENTI MULTIPLI
Qualora su una medesima unità immobiliare siano svolti congiuntamente interventi antisismici e interventi di efficientamento energetico (di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale e di sostituzione di infissi e serramenti) in relazione ai quali si esercita l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, è necessario che redigere tre distinti moduli per la comunicazione dell’opzione, ovverossia un modulo diverso per ogni intervento realizzato (Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 784 del 18.11.2021).
SUPERBONUS – CAPPOTTO TERMICO
Ai fini della valutazione del raggiungimento del 25% della superficie disperdente lorda degli edifici, necessaria per beneficiare del Superbonus in relazione agli interventi di isolamento del cappotto termico, non va conteggiata la superficie dell’edificio che non è riscaldata in quanto, la disposizione normativa fa riferimento a superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate delimitanti il volume riscaldato dell’edificio (Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 779 del 16.11.2021).
SISMABONUS ACQUISTI
Accedono al “Sismabonus acquisti” anche gli interventi il cui titolo abilitativo è stato rilasciato dopo il 1° gennaio 2017 - indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria – con riferimento alle sole spese sostenute dal 1° gennaio 2021.
Si può beneficiare del “Sismabonus acquisti” anche nell’ipotesi in cui un immobile oggetto di interventi antisismici risulti situato in un Comune che passa da una zona sismica 4 (non agevolata) ad una zona sismica 3 (agevolata), a condizione che alla data della delibera di cambiamento della zona sismica gli interventi non siano ancora stati ultimati. In tal caso, l'asseverazione preventiva richiesta per poter usufruire dell’agevolazione potrà essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito (Agenzia delle Entrate, Riposte ad interpello nn. 770, 772, 773 e 775 del 10.11.2021).
SISMABONUS DIRETTO
Il Sismabonus (anche in versione 110%) relativo a interventi in corso di esecuzione, su edifici siti in zone che passano da una zona sismica 4 (esclusa dal beneficio) ad una zona sismica 3 (agevolata) spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dalla data in cui ha effetto il cambiamento della zona, anche in mancanza della presentazione dell’asseverazione sismica preventiva, purché l’asseverazione venga presentata entro:
- il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale viene detratta la prima rata di detrazione, in caso di fruizione diretta;
- prima della presentazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito oppure per lo sconto in fattura, in caso di opzione ex art. 121 del D.L. 34/2020 (Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 764 del 8.11.2021).
AMMINISTRATORE UNICO-DIPENDENTE
In tema di imposte sui redditi sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita (Cass. sent. 36362 del 23.11.2021).
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