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MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DEI BONUS EDILIZI
Si illustrano di seguito le novità introdotte dal D.L. n. 157/2021 volte a contrastare le frodi nell’ambito dei bonus edilizi e della cessione dei crediti, in vigore a partire dal 12 novembre 2021.
CONTROLLI PREVENTIVI
Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni sullo sconto in fattura e la cessione del credito ex artt. 121 e 122 d.l. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate può sospenderne gli effetti per un periodo non superiore ai 30 giorni, al fine di eseguire controlli preventivi.
La sospensione degli effetti della comunicazione dell’opzione opera in presenza di profili di rischio riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
All’esito dei controlli preventivi:
- se i profili di rischio vengono confermati, la comunicazione non ha efficacia ed il soggetto che l’ha trasmessa viene informato che la stessa si considera non effettuata;
- se i profili di rischio non vengono confermati, la comunicazione produce i suoi effetti.
I criteri, le modalità e i termini per l’attuazione dei controlli verranno definiti con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
I soggetti di cui all’art. 3 d.lgs. 231/2007 che intervengono nelle cessioni dei crediti di imposta non procedono all'acquisizione del credito laddove ricorrano le fattispecie di cui agli artt. 35 (operazioni sospette) e 42 (impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela), d.lgs. 231/2007.
SUPERBONUS 110% - ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITA’
I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa al Superbonus 110% ex art. 119 d.l. 34/2020 direttamente in dichiarazione, devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione (ad eccezione dei casi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale).
ADEMPIMENTI PER LA CESSIONE DEL CREDITO O DELLO SCONTO IN FATTURA PER INTERVENTI DIVERSI DAL SUPERBONUS 110%
Per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi diversi dal Superbonus ex art. 119 d.l. 34/2020, occorre:
- il rilascio del visto di conformità ex art. 35 d.lgs. 241/1997 che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
- il rilascio dell’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119, co. 13-bis, d.l. 34/2020.
Si ricorda che gli interventi diversi dal Superbonus 110% per i quali è esercitabile l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito sono i seguenti:
- recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, co. 1, lett. a) e b), TUIR;
- efficienza energetica ai sensi dell’art. 14 d.l. 63/2013;
- consolidamento statico e adozione di misure antisimische ex art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, d.l. 63/2013;
- recupero o restauro della facciata ex art. 1, co. 219-220, l. 160/2019;
- installazione di impianti fotovoltaici ex art. 16-bis, co1, lett. h), TUIR;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ex art. 16-ter d.l. 63/2013.
ASSEVERAZIONI – PREZZARI
Con decreto del Ministero della transizione ecologica saranno definiti i prezzari per talune tipologie di beni da prendere in considerazione ai fini del rilascio delle asseverazioni di congruità delle spese ex art. 119, co. 13-bis, d.l. 34/2020.
Cordiali saluti
HAGER & PARTNERS
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