NEWSLETTER N. 21 - 2021

  • DECRETO FISCALE

    Gentile Cliente,

    illustriamo di seguito le novità in materia fiscale previste dal “Decreto Legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2021 e non ancora pubblicato.

     

    RIAMMISSIONE DEI CONTRIBUENTI DECADUTI DALLA ROTTAMAZIONE-TER E DAL SALDO E STRALCIO

    Ai fini della Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio, il versamento delle rate in scadenza:

    1. nel 2020,
    2. al 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio 2021,

    è considerato tempestivo - e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni - se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.

     

    PROROGA DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE NEL PERIODO 1/9/2021 – 31/12/2021

    Per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine di pagamento è fissato in 150 giorni (anziché 60 giorni).

     

    DECADENZA DALLA RATEIZZAZIONE

    Con riguardo ai piani di dilazione in essere all’ 8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza dalla rateizzazione si determina in caso di mancato pagamento di almeno 18 rate (e non più 10), anche non consecutive.

    I debitori eventualmente decaduti alla data di entrata in vigore del Decreto, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, ed il termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021.

    Restano tuttavia validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto. Inoltre, restano acquisiti i versamenti delle rate sospese eseguiti, nonché gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposte.

     

    CREDITO DI IMPOSTA ALLA CULTURA

    Il credito di imposta di sostegno alla cultura di cui all’art. 36-bis d.l. 41/2021 non è più utilizzabile in dichiarazione ma solo in compensazione.

     

    CREDITO R&S

    I soggetti che alla data di entrata in vigore del Decreto hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 d.l. 145/2013, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini indicati di seguito.

    La regolarizzazione agevolata è riservata ai soggetti che nei periodi d’imposta indicati hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.

    Sono ammessi, altresì, i soggetti residenti commissionari che, in relazione al 2017, hanno applicato l’art. 3, co. 1-bis, d.l. 145/2013 in maniera non conforme alla norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 1, co. 72, l. 145/2018.

    Inoltre, la regolarizzazione può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

    L’accesso alla regolarizzazione agevolata è in ogni caso escluso in caso di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

    Ai fini della regolarizzazione spontanea, i soggetti interessati devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando:

    • il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta,
    • gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

    Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022.

    L’importo dovuto, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate, dovrà essere versato, senza compensazione, entro:

    • il 16 dicembre 2022,

    ovvero

    • in tre rate di pari importo da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, con gli interessi calcolati al tasso legale.

    La procedura si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi.

    In esito al corretto perfezionamento della regolarizzazione è esclusa la punibilità per il reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. 74/2000.

    La regolarizzazione non è esperibile per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del Decreto.

    Nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del Decreto, ai fini della regolarizzazione il pagamento deve essere effettuato per l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di rateizzazione.

     

    AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” PER I NON RESIDENTI

    Anche per gli italiani all’estero l’agevolazione “prima casa” spetta a condizione che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività, ex art. 1, co. 1, lett. a), della nota II-bis), della tariffa allegata al TUR.

     

    PATENT BOX

    E’ introdotta una nuova disciplina del patent box.

    Sotto il profilo soggettivo riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa:

    • residenti,
    • non residenti, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

    Sotto il profilo oggettivo, ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 90%.

    I soggetti che esercitano l’opzione possono svolgere le attività di ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni.

    L’opzione ha durata per cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell’opzione.

    Le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione possono essere indicate in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della maggiorazione, le sanzioni non si applicano qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate deve darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, le sanzioni trovano comunque applicazione.

    I soggetti che esercitano l’opzione non possono fruire, per l’intera durata dell’opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai alla l. 160/2019, co. da 198 a 206.

    Sono abrogate le disposizioni di cui all’art. 1, co. 37-45, l. 190/2014 e art. 4 d.l. 34/2019.

    I soggetti che abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 1, co. 37-45, l. 190/2014, in alternativa al regime opzionato, possono aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

    Sono esclusi da tale previsione i soggetti che:

    • abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’art. 31-ter d.p.r. 600/1973, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure,
    • i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’art. 4 d.l. 34/2019.

    I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto art. 31-ter d.p.r. 600/1973, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al nuovo regime agevolativo, comunicano, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, la volontà di rinuncia alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.

     

    Cordiali saluti

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