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IMPOSTE DIRETTE
ESONERO VERSAMENTO IRAP
Il saldo IRAP 2019 che poteva fruire dell’esonero dal versamento ex art. 24 d.l. 34/2020, doveva essere indicato nel prospetto relativo agli aiuti di Stato, sezione XVIII del quadro IS del modello IRAP 2020 (periodo d’imposta 2019). L’omessa indicazione può essere sanata mediante presentazione di dichiarazione integrativa (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 58 del 29.09.2021).
CARRIED INTEREST
Al fine di verificare la condizione di cui all’art. 60, lett. b), d.l. 50/2017 (c.d. carried interest), ed in particolare l'investimento:
- del quale i soci ordinari devono rientrare, e
- sul quale va calcolato il rendimento minimo che deve essere incassato dagli stessi soci, prima che ai beneficiari del piano di incentivazione venga attribuito l'eventuale extra rendimento,
in caso di riduzione del capitale o di annullamento e ricostituzione, occorre fare riferimento al valore dell'investimento dei soci post-ricapitalizzazione (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 622 del 23.09.2021).
REGIME DEGLI IMPATRIATI: LAVORO DA REMOTO
Il dipendente di una società italiana che svolge l’attività
lavorativa in smart working prevalentemente all’estero non può beneficiare del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati ex art. 16 d.lgs. 147/2015 (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 621 del 23.09.2021).
Per converso, se sono soddisfatte le condizioni richieste dalla norma, il regime di cui all’art. 16 d.lgs.147/2015 può essere fruito dal dipendente che svolge l’attività lavorativa in smart working prevalentemente in Italia per conto di una impresa estera (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 596 del 16.09.2021).
BONUS EDILIZI IN CASO DI SUCCESSIONE MORTIS CAUSA
In caso di trasferimento per successione mortis causa di un immobile su cui sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione ex art. 16-bis tuir, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.
Se la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.
La condizione della detenzione materiale e diretta del bene deve sussistere non solo per l'anno di accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.
In caso di vendita o di donazione da parte dell'erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all'acquirente/donatario. Analogamente, in caso di decesso dell'erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscano al successivo erede (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 612 del 20.09.2021).
BONUS EDILIZI IN CASO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO
In caso di interventi effettuati su di una unità abitativa (A/3) successivamente adibita ad ufficio con conseguente cambio di destinazione d’uso, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio non danno diritto alla detrazione ex art. 16-bis tuir posto che l’immobile non è più residenziale.
Al contrario, gli interventi di efficientamento energetico danno comunque diritto alla detrazione ex art. 14 d.l. 63/2013 posto che tale detrazione spetta anche per interventi realizzati su immobili non abitativi (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 611 del 17.09.2021).
SUPERBONUS
In caso di interventi effettuati su due unità residenziali ed un garage, con contestuale cambio di destinazione del garage di pertinenza e suo accorpamento ad una delle unità residenziale, ai fini della verifica del limite di spesa su cui calcolare la detrazione relativa al Superbonus occorre considerare tutte e tre le unità immobiliari risultanti al catasto all’inizio degli interventi, inclusa la pertinenza (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 608 del 17.09.2021).
DEDUZIONE DEGLI AMMORTAMENTI SOSPESI
In caso di sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020 ex art. 60, co. 7-bis, d.l. 104/2020, l’impresa ha facoltà di scegliere se:
- dedurre ai fini IRES ed IRAP le quote di ammortamento non imputate a conto economico,
oppure,
- non dedurre ai fini IRES ed IRAP le quote di ammortamento non imputate a conto economico e proseguire nei periodi successivi con la deduzione delle quote di ammortamento secondo il piano di ammortamento originario ma allungato di un anno (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 607 del 17.09.2021).
CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI INDUSTRIA 4.0 – CUMULO CON ALTRI INCENTIVI PUBBLICI
La somma del credito di imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 1, co. 184-197, l. 160/2019, maggiorato del risparmio d'imposta, e di altri incentivi pubblici concessi sugli investimenti ammissibili non deve essere superiore al costo agevolabile. Qualora il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100% del costo (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 604 del 17.09.2021).
CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI INDUSTRIA 4.0 – COORDINAMENTO TEMPORALE
Con riferimento al credito di imposta per investimenti in beni strumentali industria 4.0, la disciplina di cui all’art. 1, co. 184 ss., l. 160/2019 si sovrappone temporalmente – in parte - a quella dell’art. 1, co. 1051 ss, l. 178/2020.
Al fine di coordinare le due discipline agevolative sul piano temporale occorre distinguere gli investimenti per i quali si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20%:
- entro la data del 15 novembre 2020: in questo caso, gli investimenti, sempre se effettuati entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella disciplina di cui alla l. 160/2019;
- a partire dal 16 novembre 2020: in questo caso, gli investimenti rientrano invece nella nuova disciplina di cui alla l. 178/2020 (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 603 e 602 del 17.09.2021).
TRASFORMAZIONE DTA IN CREDITI DI IMPOSTA
L’Agenzia entrate fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa in materia di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito di operazioni di aggregazione aziendale, ex art. 1, co. 233-243, l. 178/2020 (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 57 del 7.09.2021).
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