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IMPOSTE DIRETTE
REGIME DI ESENZIONE DEI DIVIDENDI
Il regime di esenzione da ritenuta dei dividendi distribuiti a società svizzere di cui all’art. 9 dell’Accordo bilaterale tra l’UE e la Svizzera richiede, tra le altre condizioni, che la società madre (svizzera) detenga direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia (italiana) per un periodo minimo di due anni. In generale, nel caso in cui al momento del pagamento dei dividendi non sia ancora trascorso l’holding period di due anni, il regime di esenzione non risulta direttamente applicabile dal sostituto di imposta. Tuttavia, l’esenzione risulta direttamente applicabile dal sostituto di imposta, anche prima del decorso dei due anni, nel caso in cui la società italiana che distribuisce i dividendi risulti ammessa al regime di adempimento collaborativo di cui al d.lgs. 128/2015 (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 537 del 06.08.2021).
RITENUTA SUGLI INTERESSI SU FINANZIAMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE
Al fine di verificare l’applicabilità ad una determinata fattispecie del regime di esenzione da ritenuta degli interessi sui finanziamenti a medio/lungo termine concessi alle imprese italiane ex art. 26, co. 5-bis, d.p.r. 600/1973 non è consentito adottare un approccio c.d. look through. Conseguentemente, il regime di esenzione non si applica ai beneficiari degli interessi che non siano anche i diretti percettori degli stessi (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 569 del 30.08.2021).
CESSIONE INFRAGRUPPO DELLE ECCEDENZE IRES
La cessione infragruppo ex art. 43-ter d.p.r. 602/1973 delle eccedenze IRES riferite ad una società fusa può essere effettuata dalla società controllante-incorporante a favore di altra società controllata, ciò anche nel caso in cui la fusione abbia luogo:
- successivamente alla chiusura del periodo di imposta cui si riferisce l’eccedenza oggetto di cessione, e
- prima della presentazione della dichiarazione della società fusa (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 542 del 06.08.2021).
CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO O COLLEGAMENTO
In caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell’art. 175 tuir che dell’art. 177 tuir, si applica l’art. 175 tuir. Secondo l’Agenzia entrate, l’art. 175 tuir prevale sull’art. 177 tuir in quanto, nel primo, è precisato l’ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (deve trattarsi, infatti, di partecipazioni di controllo o di collegamento), mentre, nell’art. 177 tuir, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 5552 del 25.08.2021).
BONUS FISCALI
L’OIC chiarisce i criteri di contabilizzazione:
- del diritto alla detrazione fiscale nel bilancio della società committente;
- dello sconto in fattura nel bilancio della società commissionaria;
- della cessione del credito nel bilancio della società cedente;
- della ricezione del credito nel bilancio della società cessionaria.
In particolare, con riferimento al diritto alla detrazione fiscale nel bilancio della società committente, l’OIC chiarisce che lo stesso deve essere contabilizzato come un contributo in conto impianti (ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali del 03.08.2021).
SISMABONUS
Il termine di 18 mesi entro cui le imprese devono vendere le unità immobiliari affinché l’acquirente possa beneficiare del c.d. “sismabonus acquisti” ex art. 16, co. 1-septies, d.l. 63/2013 viene esteso da 18 a 30 mesi (art. 119, cp. 10-quater, d.l. 34/2020, inserito dall’art. 33-bis, co. 1, lett.c), d.l. 77/2021 convertito).
SUPERBONUS
La tardiva presentazione della asseverazione di rischio sismico rispetto alla richiesta del titolo abilitativo non consente di beneficiare del superbonus, salvo nel caso in cui sia stata presentata una variante al permesso di costruire che possa essere considerata una diversa e successiva (rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 554 del 25.08.2021).
Ai fini del superbonus, non assume rilevanza la natura del fabbricato prima della demolizione e ricostruzione. E’ invece necessario che al termine degli interventi l'immobile abbia natura residenziale e conseguentemente sia accatastato in una delle categorie agevolabili.
L'acquirente può optare per la cessione, anche parziale, dell'importo corrispondente alla detrazione a favore dell'impresa costruttrice che potrà scomputarlo dal prezzo di acquisto medesimo.
Nell'ambito di un unico progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione relativa all’ecobonus ex art. 14 d.l. 63/2013 spettante all’impresa costruttrice è compatibile con la detrazione “Sismabonus acquisti” ex art. 16, co. 1-septies, D.l.63/2013 spettante all'acquirente delle unità immobiliari. L'agevolazione ex art. 16, co. 1-septies, d.l. 63/2013 è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 555 del 25.08.2021).
La mancanza del riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento di ristrutturazione risulta essere una condizione preclusiva all'ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell'ecobonus come pure del superbonus (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 557 del 25.08.2021).
FONDI PENSIONE
I fondi pensioni assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi possono beneficiare dell’ecobonus, sismabonus e bonus facciate, attraverso i meccanismi alternativi della "cessione del credito d'imposta" o dello "sconto sul corrispettivo" ex art. 121 d.l. 34/2020 (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 561 del 26.08.2021).
SANZIONI PER CREDITO R&S NON SPETTANTE
Con riguardo ai profili sanzionatori della disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo, in assenza di specifiche criticità di tipo documentale e laddove la questione attenga essenzialmente alla verifica dei contenuti di novità e originalità delle attività svolte, come evidenziato dal MISE, è opportuno valutare l’applicabilità dell’esimente delle “obiettive condizioni di incertezza” (N.B.: alla luce di tale chiarimento, la sanzione applicabile dovrebbe essere quella prevista in caso di credito non spettante e non quella prevista in caso di credito inesistente) (Risposta del 05.08.2021 ad interrogazione parlamentare n. 3-02610).
L’entrata in vigore del Codice della crisi (DLgs. 14/2019) è posticipata al 16 maggio 2022, mentre le procedure di allerta e composizione assistita della crisi vengono rinviate al 31 dicembre 2023 (d.l. n. 118 del 24.08.2021).
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