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DECRETO "SOSTEGNI BIS"
Con la conversione in l. n. 106 del 23.07.201 del d.l. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) sono state introdotte le seguenti principali novità fiscali.
TERMINI DI VERSAMENTO
Sono stati prorogati al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini di versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i contribuenti ISA, minimi e forfetari (si veda Newsletter di luglio).
In merito, con la Risoluzione n. 53/E del 05.08.2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti operativi:
- non è possibile differire il versamento in scadenza il 15.09.2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%;
- rimane, invece, la possibilità di pagamento rateale (sulle rate scadenti dopo il 15.09.2021 sono dovuti, dal 16.09.2021, gli interessi del 4% annuo);
- è, innanzitutto, possibile il versamento dell’intero importo in rate mensili (la prima entro il 15.09.2021, senza interessi), da completare entro novembre;
- chi ha già iniziato il pagamento rateale secondo i termini pre-proroga può proseguire secondo le scadenze originarie, in tal caso, i termini delle rate in scadenza tra il 30.05.2021 e il 30.08.2021 sono posticipati, senza interessi, al 15.09.2021; gli eventuali interessi già versati, non più dovuti data la proroga, possono essere scomputati da quelli dovuti sulle rate successive;
- se il contribuente effettua il versamento in più tranche (a libera scelta) fino al 15.09.2021 senza un effettivo piano di rateazione, è possibile versare la differenza a saldo o in un’unica soluzione, senza interessi, entro il 15.09.2021, o in massimo quattro rate entro novembre (la prima entro il 15.09.2021 e con applicazione degli interessi a partire dalla successiva).
La Risoluzione, inoltre, fornisce specifica indicazione delle scadenze e degli interessi applicabili (con apposite tabelle) in caso di versamenti rateali, distinguendo tra soggetti titolari di partita IVA e soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a enti trasparenti.
Sono stati rimodulati i termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione e “saldo e stralcio”).
Sono stati posticipati al 30 settembre i termini per il pagamento delle cartelle in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, anche se già oggetto di dilazione.
RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DI TERRENI E QUOTE
E’ stato prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2021, il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti dalle persone fisiche al 1° gennaio 2021.
CONTRIBUTI ED INDENNITA’ COVID-19 ESCLUSI DALLA DICHIARAZIONE
L’esclusione ai fini delle imposte dirette dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Pertanto, le imprese e professionisti che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono indicare il relativo importo in dichiarazione. I contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti:
- titolari di reddito agrario ex art. 32 tuir;
- soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 25.07.2021,
in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi ex art. 1 d.l. 41/2021 e degli altri requisiti previsti dal Decreto Sostegni-bis.
E’ riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), le cui modalità sono da definire con decreto.
CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI
E’ esteso l’ambito applicativo e prorogato il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.
CREDITO DI IMPOSTA PER RESTAURO IMMOBILI STORICI
Alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di interesse storico e artistico, soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali, è riconosciuto un credito d'imposta:
- per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili,
- in misura pari al 50% degli oneri rimasti a carico, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro.
Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa e non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici nè con la detrazione prevista dall’art. 15, lett. g), tuir. Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione o ceduto.
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