NEWSLETTER N. 15 - 2021

  • DECRETO "SOSTEGNI BIS"

    Con la conversione in l. n. 106 del 23.07.201 del d.l. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) sono state introdotte le seguenti principali novità fiscali.

     

    TERMINI DI VERSAMENTO

    Sono stati prorogati al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini di versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i contribuenti ISA, minimi e forfetari (si veda Newsletter di luglio).

    In merito, con la Risoluzione n. 53/E del 05.08.2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti operativi:

    • non è possibile differire il versamento in scadenza il 15.09.2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%;
    • rimane, invece, la possibilità di pagamento rateale (sulle rate scadenti dopo il 15.09.2021 sono dovuti, dal 16.09.2021, gli interessi del 4% annuo);
    • è, innanzitutto, possibile il versamento dell’intero importo in rate mensili (la prima entro il 15.09.2021, senza interessi), da completare entro novembre;
    • chi ha già iniziato il pagamento rateale secondo i termini pre-proroga può proseguire secondo le scadenze originarie, in tal caso, i termini delle rate in scadenza tra il 30.05.2021 e il 30.08.2021 sono posticipati, senza interessi, al 15.09.2021; gli eventuali interessi già versati, non più dovuti data la proroga, possono essere scomputati da quelli dovuti sulle rate successive;
    • se il contribuente effettua il versamento in più tranche (a libera scelta) fino al 15.09.2021 senza un effettivo piano di rateazione, è possibile versare la differenza a saldo o in un’unica soluzione, senza interessi, entro il 15.09.2021, o in massimo quattro rate entro novembre (la prima entro il 15.09.2021 e con applicazione degli interessi a partire dalla successiva).

    La Risoluzione, inoltre, fornisce specifica indicazione delle scadenze e degli interessi applicabili (con apposite tabelle) in caso di versamenti rateali, distinguendo tra soggetti titolari di partita IVA e soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a enti trasparenti.

    Sono stati rimodulati i termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione e “saldo e stralcio”).

    Sono stati posticipati al 30 settembre i termini per il pagamento delle cartelle in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, anche se già oggetto di dilazione.

     

    RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DI TERRENI E QUOTE

    E’ stato prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2021, il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti dalle persone fisiche al 1° gennaio 2021.

     

    CONTRIBUTI ED INDENNITA’ COVID-19 ESCLUSI DALLA DICHIARAZIONE

    L’esclusione ai fini delle imposte dirette dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Pertanto, le imprese e professionisti che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono indicare il relativo importo in dichiarazione. I contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate. 

     

    CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

    E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti:

    • titolari di reddito agrario ex art. 32 tuir;
    • soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 25.07.2021,

    in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi ex art. 1 d.l. 41/2021 e degli altri requisiti previsti dal Decreto Sostegni-bis.

    E’ riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), le cui modalità sono da definire con decreto.

     

    CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI

    E’ esteso l’ambito applicativo e prorogato il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

     

    CREDITO DI IMPOSTA PER RESTAURO IMMOBILI STORICI

    Alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di interesse storico e artistico, soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali, è riconosciuto un credito d'imposta:

    • per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili,
    • in misura pari al 50% degli oneri rimasti a carico, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro.

    Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa e non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici nè con la detrazione prevista dall’art. 15, lett. g), tuir. Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione o ceduto.

  • IMPOSTE DIRETTE

    CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI “INDUSTRIA 4.0”

    L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle agevolazioni “industria 4.0” per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, ex art 1, co. 1051-1063, l. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) (Agenzia delle entrate, Circolare n. 9 del 23.07.2021).

    Con riferimento al credito d'imposta "Industria 4.0" non opera il divieto di compensazione ex art 31, co. 1, d.l. 78/2010 in presenza di debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e per i quali è scaduto il termine di pagamento (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 451 del 01.07.2021).

    Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni nel limite costituito dal "costo sostenuto" per l'acquisto del bene agevolabile, computato considerando tutte le altre agevolazioni compreso il contributo a fondo perduto e il finanziamento agevolato ricevuto nell’ambito del Contratto di Sviluppo/Accordo di Programma sottoscritto ex art. 4, co. 6, del Decreto MISE 9.12.2014. A tal fine, il beneficio relativo al finanziamento va calcolato con gli stessi parametri utilizzati al fine di stabilire, nel contesto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato di riferimento - di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - le intensità massime di aiuto (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 508 del 23.07.2021).

     

    DIPENDENTI DISTACCATI ALL’ESTERO IN SMART-WORKING IN ITALIA

    L’Italia ha stipulato Accordi amministrativi interpretativi delle disposizioni contenute nell'art. 15 delle Convenzioni (lavoro subordinato) con l'Austria, la Francia e la Svizzera, tesi a neutralizzare le conseguenze fiscali delle misure restrittive COVID nei confronti dei:

    • lavoratori che svolgono abitualmente la loro attività nell'altro Stato contraente, ma a causa delle misure sanitarie sono costretti o esortati temporaneamente a lavorare nello Stato di residenza;
    • frontalieri che sono costretti a restare nello Stato di svolgimento dell'attività lavorativa senza rientrare con cadenza giornaliera nello Stato di residenza,

    I citati Accordi non trovano, tuttavia, applicazione nei confronti di altri Stati. Con riferimento a questi altri Stati, dunque, al fine di individuare:

    • la residenza fiscale, e
    • il regime fiscale applicabile alle retribuzioni per lavoro dipendente erogate a soggetti residenti e non residenti che, a causa dell'emergenza epidemiologica, svolgono l'attività lavorativa in Italia, in smart working, invece che nel Paese estero dove erano stati distaccati,

    occorre fare riferimento esclusivamente alle disposizioni nazionali ed alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con il paese estero (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 458 del 07.07.2021).

     

    RESTITUZIONE SOMME GIA’ TASSATE

    L’Agenzia delle entrate chiarisce il regime fiscale delle somme restituite al soggetto che le ha erogate, in quanto indebitamente percepite, ed assoggettate a tassazione negli anni precedenti (Agenzia delle entrate, Circolare n. 8 del 14.07.2021).

     

    RIALLINEAMENTO

    L'opzione per il riallineamento va esercitata per l'intero differenziale tra valore contabile e fiscale, non essendo consentito il riallineamento solo parziale della differenza di valore. Ciò anche nel caso in cui la voce avviamento sia ascrivibile ad una pluralità di aziende, distintamente ed analiticamente esposto e quantificato contabilmente.

    Ai fini dell'istituzione del vincolo di sospensione d'imposta, il patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2020 è comprensivo del risultato economico maturato nell'esercizio 2020 non distribuito ai soci (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 476 del 07.07.2021).

     

    CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE E SCISSIONE – ABUSO

    Secondo l’Agenzia delle entrate è abusiva l’operazione di riorganizzazione in cui:

    • la società ALFA – partecipata da soci persone fisiche A, B, C e D - conferisce le partecipazioni di controllo detenute in BETA e GAMMA nella neo costituita ALFA HOLDING, in regime di neutralità indotta ex art. 175 tuir;
    • ALFA effettua una scissione totale non proporzionale a favore di ALFA 1 (detenuta dal socio A) e ALFA 2 (detenuta dai soci B, C e D): ad ALFA 1 e ALFA 2 sarà assegnato rispettivamente il 50% di ALFA HOLDING.

    Secondo l’Agenzia, il modello di riorganizzazione scelto è diretto al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale in capo ai soci B, C e D. Tale indebito vantaggio fiscale è rinvenibile nel risparmio derivante dalla fruizione della neutralità fiscale in luogo dell'applicazione del regime realizzativo previsto dall'art. 9 tuir laddove non risulti applicabile il regime di neutralità indotta dell’art. 177, co. 2 e 2-bis, tuir (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 493 del 20.07.2021).

     

    SUPERBONUS AL 110% - SERRAMENTI E INFISSI

    La sostituzione degli infissi, anche se di diversa geometria, può beneficiare della detrazione di cui all'art. 119 del DL 34/2020 nella misura del 110% - in qualità di intervento "trainato"- a condizione che la superficie totale degli infissi all’estio dell’intervento non sia superiore alla superficie degli stessi ante interventi.

    Ad ogni buon conto, restano agevolabili i soli interventi classificabili in categorie diverse da quella di “nuova costruzione” ai sensi dall'art. 3 co. 1 lett. e) del DPR 380/2001 (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 524 del 30.07.2021).

     

    SUPERBONUS DEL 110% - TRUST

    La detrazione nella misura del 110% di cui all’art. 119, D.L. 34/2020 è riconosciuta anche in favore dell’usufruttuario di un’unità abitativa residenziale segregata in un Trust, il cui disponente e trustee è il figlio, a condizione che sostenga le spese relativi agli interventi.

    Rimane fermo che anche all'usufruttuario si applica la regola generale secondo cui la detrazione fiscale spetta soltanto ai possessori di redditi in quanto, in assenza di redditi imponibili non è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito prevista dall'art. 121 del DL 34/2020 (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 498 del 21.07.2021).

     

    SISMABONUS AL 110% - ZONE SISMICHE

    Per poter beneficiare del Sismabonus di cui all’art. 16, D.L. 63/2013 anche nella misura del 110%, gli interventi devono essere effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 dell’OPCM n. 3274 del 20.03.2004. Per individuare la corretta collocazione in zona sismica dell’edificio oggetto di intervento occorre fare riferimento alla predetta ordinanza alla quale si devono conformare anche i Comuni e gli altri enti locali nella classificazione delle zone sismiche.

    In particolare, come rappresentato nella circolare n. 24/E del 2020 la suddivisione dei Comuni italiani per rischio sismico è consultabile ad un apposito link al sito del Dipartimento della Protezione Civile: http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1272515/Mappa+classificazione+sismica+al+31+gennaio+2020+per+comuni/df142eb4-4446-42ce-b53ba3abde5d7d48 (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 516 del 27.07.2021).

     

    SISMABONUS AL 110% - ASSEVERAZIONI

    È stato chiarito che nel caso in cui si intenda beneficiare della detrazione di cui all’art. 16, co. 1-septies, D.L. 63/2013 nella misura del 110% come previsto dall’art. 119, D.L. n. 34/2020 non è necessario attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati essendo la detrazione commisurata al prezzo della singola unità immobiliare come risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati.

    A tal fine, i contribuenti potranno utilizzare l’asseverazione prevista dal modello allegato al DM n. 58 del 2017 prima delle modifiche operate dal DM 6 agosto 2020 (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 494 del 20.07.2021).

     

    BONUS FACCIATE - ILLUMINAZIONE

    in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione di cui all’art. 1, co. 219 e ss., L. 160/2018, il bonus facciate spetta anche riferimento alle spese sostenute per l'installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete, nel presupposto che si tratti di opere accessorie e di completamento dell'intervento sulle facciate esterne nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso (cfr. risposta n. 520 del 2020).

    In particolare, il bonus facciate spetta nel caso in cui tali interventi si rendessero necessari per motivi "tecnici" aspetto desumibile, tra l'altro, dai documenti di progetto degli interventi nel loro complesso (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 483 del 15.07.2021).

  • IVA

    IVA ERRONEAMENTE APPLICATA - SANZIONI

    Il cessionario/committente che detrae l’IVA erroneamente applicata dal fornitore è sanzionato ex art. 6, co. 6, d.lgs. 471/1997 come segue:

    • sanzione fissa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva (ad es.: applicazione dell’IVA con aliquota del 22% anziché del 10%, ecc.), fermo restando il diritto alla detrazione;
    • sanzione pari al 90% dell'IVA illegittimamente applicata negli altri casi (ad es.: applicazione dell’aliquota IVA ad operazioni esenti, non imponibili, ecc.), previo recupero dell'IVA indebitamente detratta.

    Secondo l’Agenzia delle entrate, dunque, il diritto alla detrazione spetta solo se l’errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l'applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quella dovuta, ma non nel caso in cui l’operazione sia esente o non imponibile (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 51 del 03.08.2021).

     

    ACCESSORIETA’ IVA

    I servizi di consulenza resi da un advisor ad una holding in occasione della cessione di una partecipazione – in particolare, lo sviluppo di un'idonea struttura tramite la quale realizzare l'operazione, il supporto nella selezione di consulenti fiscali, legali e finanziari, l'identificazione e la gestione delle trattative con i potenziali acquirenti, il servizio di coordinamento nell'ambito delle attività di due diligence svolte sulla target dai potenziali acquirenti, l'effettuazione di analisi finanziarie, la predisposizione dei materiali di marketing e della documentazione da distribuire ai potenziali acquirenti, il servizio di consulenza in relazione alle possibili implicazioni e ai possibili benefici derivanti dalla realizzazione dell'operazione, il servizio di consulenza relativamente alla negoziazione/definizione degli aspetti finanziari dei contratti e della documentazione connessa all'operazione, l'assistenza e il coordinamento tra le società e tutti i consulenti coinvolti nell'operazione, lo sfruttamento delle proprie relazioni commerciali e il proprio network al fine di individuare i potenziali clienti – non vanno considerati come accessori rispetto all'operazione di cessione della partecipazione e dunque non vanno assoggettati al regime di esenzione IVA applicabile alla cessione della partecipazione. Ciò laddove:

    • i servizi di consulenza sono resi esclusivamente a favore della holding che cede la partecipazione e non tra gli stessi soggetti dell'operazione principale, ossia la holding e il fondo acquirente;
    • non c'è identità tra i soggetti che rendono l'operazione principale e quella accessoria,
    • né il complesso delle prestazioni di consulenza sono qualificabili come prestazioni "accessorie" effettuate, per conto del cedente, in stretta connessione con l'operazione di cessione di azioni effettuata a vantaggio dell’acquirente, atteso che le stesse non vengono riaddebitate all'acquirente della partecipazione (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 503 del 23.07.2021).

     

    CONSIGNMENT STOCK

    Nell’ambito di un contratto di consignment stock con fornitore UK, l’acquirente italiano può immediatamente detrarre l'IVA assolta in dogana, fermo restando che i beni siano inerenti alla sua attività e la dichiarazione doganale venga annotata sul registro degli acquisti (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 509 del 26.07.2021).

     

    ANTIECONOMICITA’ IRRILEVANTE AI FINI IVA

    L'Agenzia delle entrate non può contestare la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi in base alla antieconomicità del corrispettivo rispetto al valore normale dei beni e servizi. Tale rettifica è consentita soltanto qualora la riscontrata antieconomicità rilevi quale indizio di non verità della fattura, nel senso di non verità dell'operazione, oppure di non verità del prezzo o di non esistenza dell'inerenza e cioè della destinazione del bene o del servizio acquistati ad essere utilizzati per operazioni assoggettate ad IVA (Corte di Cassazione, Sentenza n. 19212 del 07.07.2021).

     

    Cordiali saluti

    HAGER & PARTNERS

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