NEWSLETTER N. 14 - 2021

  • RISCOSSIONE

    PROROGA VERSAMENTI

    Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto MEF, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA in scadenza al 30.6.2021 saranno prorogati al 15.09.2021 senza maggiorazione. Tale proroga è stata approvata nel disegno di legge di conversione del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”) ed è in attesa di pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

    Tale proroga supererà la precedente proroga dei versamenti al 20.07.2021 (DPCM 28.06.2021, G.U. 30.06.2021 n. 154).

    La proroga si applica, oltre che ai soggetti ISA ed ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi, ai soggetti aderenti al regime forfetario o dei minimi, nonché ai soggetti che partecipano a società ex artt. 5, 115 e 116 tuir aventi i requisiti indicati.

  • IMPOSTE DIRETTE

    SUPERBONUS 110%: INTERVENTI TRAINATI

    Ai fini del Superbonus ex art. 119 d.l. 34/2020, gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere “trainati” anche se effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di miglioramento sismico e non solo se effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di efficienza energetica.

    Inoltre, salvo gli interventi che comportano la demolizione e ricostruzione di edifici, gli interventi di cui all’art. 119, d.l. 34/2020 costituiscono interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

    La decadenza della detrazione di cui all’art. 119, d.l. 34/2020 si verifica esclusivamente in caso di: i) mancata presentazione della CILA; ii) interventi realizzati in difformità dalla CILA; iii) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo e la iv) non corrispondenza al vero delle attestazioni. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione della regolarità dell’immobile (art. 33, D.L. 31.05.2021 n. 77).

     

    SUPERBONUS 110%: ENTI NON COMMERCIALI

    Le fondazioni ONLUS possono beneficiare del Superbonus al 110% di cui all'art. 119 d.l. 34/2020, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi, ferma restando l'esclusione dei lavori effettuati su unità abitative di categoria A/1, A/8 e A/9 ed il rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa.

    Inoltre, per l'individuazione dei tetti massimi di spesa agevolabili occorrerà tener conto della "natura" degli immobili e del "tipo di intervento" da realizzare, non rilevando la circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25.06.2021 n. 448).

     

    SUPERBONUS 110%: COOPERATIVE DI ABITAZIONE A PROPRIETA’ INDIVISA

    Le cooperative che gestiscono alloggi attraverso un condominio di gestione ex artt. 201 ss. della L. 1165/38 possono essere incluse nell'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus del 110% di cui all'art. 119 del d.l. 34/2020 a condizione che il condominio sia costituito secondo le regole del Codice Civile.

    Inoltre, il Superbonus 110% spetta anche nel caso in cui un edificio risulti interamente posseduto da una cooperativa di abitazione a proprietà indivisa e le unità abitative di cui si compone l'immobile vengano assegnate in godimento ai soci a condizione che si rispettino i limiti di spesa e di detrazione previsti per ciascuna delle due tipologie di interventi effettuati.

    Se alcune delle unità possedute dalla cooperativa vengono concesse in locazione a terzi:

    • per gli interventi trainanti, il Superbonus del 110% spetterà solo qualora la superficie complessiva delle unità assegnate ai soci sia superiore al 50%;
    • per gli interventi trainati il citato beneficio risulterà fruibile con riferimento alle sole unità assegnate a questi ultimi e non anche per quelle concesse in locazione a terzi non soci.

    Resta ferma la possibilità di esercitare le opzioni di cui all'art. 121 d.l. 34/2020 (Agenzia delle entrate, risposte a interpello 23.06.2021, nn. 430 e 431).

     

    CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “DECRETO SOSTEGNI-BIS”

    L’Amministrazione finanziaria ha pubblicato il Provvedimento che definisce contenuto, modalità e termini di presentazione dell’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 1, co. 5-15, d.l. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”) (Provvedimento Agenzia Entrate 2.7.2021 n. 175776).

     

    CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “DECRETO SOSTEGNI”

    L’Agenzia entrate ha pubblicato diverse risposte ad interpello riferite al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (Agenzia delle entrate, risposte ad interpello 30.06.2021 n. 438-445).

     

    RIVALUTAZIONE GRATUITA NEL SETTORE ALBERGHIERO

    Secondo l’Agenzia entrate, la rivalutazione gratuita prevista per il settore alberghiero non troverebbe applicazione in capo ad una società holding di un gruppo alberghiero che concede in locazione gli alberghi alle proprie partecipate che svolgono direttamente l’attività alberghiera (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello 30.06.2021 n. 450).

     

    DETRAZIONI E DEDUZIONI IRPEF

    L’Agenzia entrate fornisce chiarimenti sulle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta (compreso il Superbonus 110%) e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020 (Agenzia delle entrate, circolare 25.06.2021 n. 7).

     

    SOSTITUTO DI IMPOSTA ESTERO

    Il soggetto estero è tenuto ad adempiere agli obblighi del sostituto di imposta soltanto nel caso in cui abbia costituito una stabile organizzazione in Italia.

    In caso di omessa effettuazione delle ritenute da parte della stabile organizzazione, secondo l’Agenzia entrate trova applicazione la sanzione del 20% ex art. 14 d.lgs. 471/1997, nonché la sanzione del 30% ex art. 13 d.lgs. 471/1997 (in realtà la sanzione del 30% non dovrebbe più trovare applicazione in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs. 158/2015; a riguardo, la relazione illustrativa al d.lgs. 158/2015 ha, infatti, chiarito che in seguito alla modifica dell’art. 14 d.lgs. 471/1997 è stato eliminato <<rispetto alla previgente formulazione, il riferimento all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 13 per il caso di omesso versamento. In virtù dell’intervento normativo il contribuente non potrà essere sanzionato per omesso versamento in caso di accertamento di ritenute non dichiarate e non operate>> (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello 25.06.2021 n. 449).

     

    DEDUZIONE DELL’AVVIAMENTO IN CASO DI CESSAZIONE ATTIVITA’

    In caso di cessazione dell’attività, la sopravvenienza passiva derivante dalla eliminazione dell’avviamento è fiscalmente deducibile, nei limiti del costo fiscale non ammortizzato, ex art. 101, co. 4, tuir (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello 23.06.2021 n. 429).

  • IVA

    STABILE ORGANIZZAZIONE

    Ai fini IVA non costituisce una stabile organizzazione, ai sensi dell'art. 43, 44 e 45 dir. 2006/112/CE, un immobile concesso in locazione in uno Stato membro, laddove il proprietario di tale immobile non disponga di personale proprio per l'esecuzione della prestazione relativa alla locazione (Corte di giustizia 3.6.2021 n. C-931/19).

     

    ULTIMAZIONE FABBRICATO

    Nel caso in cui la dichiarazione di fine lavori evidenzi che una porzione di fabbricato sia ancora da ultimare, per verificare la data di ultimazione della costruzione o dell’intervento occorre fare riferimento alla data del successivo certificato di agibilità (Cass. 8.6.2021 n. 15850).

     

    PRINCIPIO DI NEUTRALITA’ IVA ANCHE IN CASO DI EVASIONE

    La direttiva IVA 2006/112/CE deve essere interpretata nel senso che, qualora un soggetto passivo IVA effettui un’operazione in evasione di imposta - senza emettere fattura e senza indicare l’operazione in dichiarazione - in sede di accertamento gli importi versati e percepiti in relazione all'operazione devono essere intesi come un prezzo già comprensivo dell'IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di rivalersi dell’IVA in capo all’acquirente che detrae successivamente l'IVA (Corte di giustizia 1.7.2021 n. C-521/19).

  • GIURISPRUDENZA

    DEFINIZIONE LITI

    La cartella di pagamento ex art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973 è definibile ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018, quando rappresenti il primo e unico atto con cui l’Amministrazione finanziaria ha fatto valere la propria pretesa impositiva (Cass. SS.UU. 25.6.2021 n. 18298).

     

    RETTIFICA DELLE RIMANENZE IN SEDE DI ACCERTAMENTO

    In caso di rettifica del valore delle rimanenze finali di un esercizio, l'Ufficio deve provvedere automaticamente a rettificare e riliquidare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno successivo, senza che sia necessaria una qualunque attivazione da parte del contribuente e a prescindere da una specifica attività di accertamento avente ad oggetto tale periodo d'imposta.

    Tuttavia, secondo la cassazione, non è vero il contrario;
    in altri termini, in caso di rettifica del valore delle rimanenze iniziali di un esercizio, l’ufficio non è tenuto a rettificare il valore delle rimanenze finali dell’esercizio precedente (Cass. 17.6.2021 n. 17312; in tal senso anche Cass. 14.6.2021 n. 16691).

     

    RESPONSABILITA’ DEL CESSIONARIO DI AZIENDA

    L’acquirente è responsabile in solido con il cedente per i debiti del ramo di azienda acquistato, se non ha richiesto il certificato ex art. 14 d.lgs. 472/1997. Tuttavia, la responsabilità del cessionario deve fondarsi sull'inerenza del debito al compendio acquistato. Pertanto, la responsabilità solidale del cessionario non opera per i debiti che siano riconducibili ad altro ramo aziendale rimasto di proprietà del cedente. E’ onere del cessionario dimostrare la non inerenza del debito al ramo aziendale acquistato (Cass. 24.6.2021 n. 18117).

     

    PERDITE SU CREDITI VERSO CREDITORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORSUALI

    In materia di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), la deduzione della perdita su crediti è ammessa ex art. 101, co. 5, tuir — da interpretare alla luce del successivo co. 5-bis, introdotto dal c.d. Decreto internazionalizzazione - anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la "finestra temporale" che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (Cass. 1.6.2021 n. 15218).

     

     

    Cordiali saluti

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