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E-COMMERCE NOVITÁ 2021
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.141 del D.Lgs. 83/2021, lo scorso 15 giugno 2021, sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/Ue, nonché nella direttiva 2019/1995/Ue, relative alle prestazioni di servizi ed alle vendite a distanza di beni effettuate all'interno dell'UE nei confronti dei privati.
Le nuove regole entrano in vigore a decorre dal 1°luglio 2021 e riguardano:
- l’estensione del regime speciale MOSS (che perciò è ridenominato OSS o “One Stop Shop”) alla generalità delle prestazioni di servizi B2C, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- la previsione di un regime analogo (Import One Stop Shop) per le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi;
- l’abolizione delle attuali soglie di riferimento per l’applicazione dell’IVA sulle vendite a distanza intracomunitarie e l’introduzione di un’unica soglia a livello Ue, pari a 10.000 euro, al di sopra della quale l’imposta si applica nello Stato di destinazione;
- la previsione di nuovi obblighi per le interfacce elettroniche che facilitano le vendite a distanza intracomunitarie di beni da parte di soggetti non Ue e le vendite a distanza di beni, importati da territori o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
Di seguito, si illustrano le principali novità introdotte.
A) MODIFICHE INTRODOTTE AL DPR 633/1972 (DECRETO IVA)
1. Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche (nuovo art.2-bis del DPR 633/1972). In base alla nuova disposizione:
- le vendite a distanza intracomunitarie (vd. infra) e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE (extra – UE); e
- le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro,
si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, uri portale o mezzi analoghi.
Ai fini IVA, le interfacce elettroniche assumono il ruolo dell’acquirente e del rivenditore di beni, generando due operazioni:
1. transazione B2B: tra l’effettivo fornitore (underlying supplier) e il soggetto passivo che gestisce l’interfaccia elettronica (deemed supplier);
2. transazione B2C: tra il soggetto passivo che gestisce l’interfaccia elettronica e il cliente finale (privato consumatore).
La fornitura B2B, se territorialmente rilevante all'interno dell'UE, è esente da IVA (ex art. 10, c.3 del DPR 633/1972), fermo restando il diritto del fornitore “sottostante” a detrarre l’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione dei beni ceduti (ex artt.19, c.3, lett. d-bis del DPR 633/1972).
Le cessioni (B2B e la seguente B2C) si considerano effettuate al momento dell’accettazione del pagamento, a nulla rilevando la consegna del bene o l’emissione della fattura. (ex. art.6, c.7 del DPR n. 633/1972).
I soggetti optanti conservano per un periodo di 10 anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.
2. Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione (nuovo art. 70.1 del DPR 633/1972).
Secondo la nuova previsione normativa, con riferimento alle operazioni:
- la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato;
- in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
- per le quali non è applicato il regime speciale 74-sexies.1 del DPR 633/1972 (c.d. IOSS, vedi infra).
il soggetto che presenta i predetti beni in dogana per conto del cessionario può effettuare mensilmente, entro il termine di pagamento del dazio all’importazione, il versamento dell'imposta riscossa presso le persone alle quali i beni sono destinati.
I beni importati nell’ambito del predetto regime speciale sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria. NB: la persona alla quale i beni sono destinati può optare per la procedura di importazione ex art.67 del d.lgs. 633/1972 per avvalersi di una eventuale aliquota IVA ridotta.
3. Regimi speciali c.d. OSS UE/OSS NON UE/IOSS
Con l’adozione dei “nuovi” regimi speciali OSS/IOSS, si intende semplificare gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di:
- registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
- dichiarare l'IVA tramite un'unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell'IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
- collaborare con l'amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l'OSS e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'UE.
In linea generale gli effetti della registrazione all’OSS/IOSS decorrono:
- dal 1° giorno del trimestre civile seguente
- quello in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l’intenzione di iniziare ad avvalersi del regime OSS o IOSS.
In Italia, è possibile registrarsi già dal 1/04/2021.
NB: A partire dal 01/07/2021, il c.d. MOSS sarà integrato nello sportello unico (OSS): i soggetti iscritti al Moss alla data del 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati dal 1° luglio 2021 al nuovo sistema OSS.
In particolare, con l’attuazione del c.d. “VAT e-commerce package”, sono stati adottati i seguenti regimi opzionali:
(i) regime cd. “One Stop Shop o OSS - non-UE” per tutti i servizi B2C nella UE (nuova versione dell’art. 74-quinquies), in base al quale:
i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori della UE (extra-UE), non stabiliti in alcuno Stato membro, possono identificarsi in Italia per l’assolvimento degli obblighi in materia di IVA relativamente a tutti i servizi resi nella UE a committenti non soggetti passivi (B2C), tramite lo Sportello unico (OSS-non UE).
I soggetti passivi che accedono al regime OSS non-UE, per tutte le operazioni rientranti nel regime:
- sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA annuale;
- presentano un’apposita dichiarazione trimestrale entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre (anche in mancanza di operazioni);
- entro il medesimo termine effettuano il versamento dell’IVA dovuta.
I soggetti optanti conservano per un periodo di 10 anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.
Per gli operatori che svolgono esclusivamente attività nell’ambito del regime speciale, l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato:
- non può essere detratta dall’imposta dovuta;
- può essere recuperata unicamente attraverso la procedura di rimborso 38-ter, c, 1-bis del DPR 633/1972.
NB i soggetti passivi che si avvalgono del regime OSS non-UE possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso.
(ii) regime cd. “One Stop Shop o OSS – UE” per tutti i servizi B2C nella UE nonché per le vendite a distanza intracomunitarie e le cessioni interne di beni con partenza e arrivo nello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche (nuova versione dell’art. 74-sexies),
Possono accedere al predetto regime, dichiarando e versando l’IVA tramite il regime OSS-UE:
- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, in relazione alle seguenti operazioni:
- tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta (B2C);
- tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche;
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea
- che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
- che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea. NB: I soggetti extra-Ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale ai fini della registrazione).
che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato.
NB: Nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro, l’opzione non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio
I soggetti passivi che accedono al regime OSS-UE, per tutte le operazioni rientranti nel regime:
- sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA annuale;
- presentano un’apposita dichiarazione trimestrale entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre (anche in mancanza di operazioni);
- entro il medesimo termine effettuano il versamento dell’IVA dovuta.
Nella dichiarazione trimestrale, con riferimento alle
- vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- vendite con partenza e arrivo della spedizione o del trasposto nel territorio;
se i beni sono spediti o trasportati anche a partire da altri Stati membri, i soggetti optanti indicano nella dichiarazione trimestrale anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro di partenza dei beni.
In caso di cessioni effettuate dalle interfacce elettroniche, a sensi dell’art. 2-bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, con partenza e arrivo della spedizione nel territorio dello Stato, il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro è indicato se disponibile.
Resta fermo l’obbligo di conservazione di idonea documentazione delle operazioni effettuate fino al termine del decimo anno successivo di effettuazione delle operazioni medesime
Per gli operatori che svolgono esclusivamente attività nell’ambito del regime speciale, l’imposta relativa a relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato non può essere detratta dall’imposta dovuta.
NB: il soggetto passivo aderente al regime OSS UE può esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso.
(iii) regime “Import One Stop Shop” o “IOSS” la vendita a distanza di beni importati in spedizioni di valore inferiore a euro 150 (nuova versione dell’art. 74-sexies.1),
A decorrere dall'1.7.2021, tutti i beni importati nell'UE sono assoggettati ad IVA: è stato infatti eliminato il regime di franchigia da IVA in dogana per beni di valore inferiore a €. 22,00.
Al fine di agevolare la riscossione dell’Iva dovuta sulla vendita di beni “di valore modesto” viene introdotto il predetto regime IOSS.
In particolare, ai soggetti passivi:
- domiciliati o residenti in Italia che non abbiano stabilito il domicilio all'estero;
- domiciliati o residenti fuori dell'UE che dispongono di una stabile organizzazione in Italia;
- domiciliati o residenti fuori dell'UE non stabiliti in alcun Stato UE;
- le interfacce elettroniche che facilitano le vendite a distanza di beni provenienti da Paesi terzi.
è consentito assolvere gli obblighi IVA relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati di cui all'art. 38-bis, commi 2 e 3, DL 331/93 (ad eccezione dei beni soggetti ad accisa), con spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150, previa identificazione in Italia.
NB: i soggetti passivi stabiliti in paesi terzi, che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, esercitano l'opzione tramite un unico rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del presente regime speciale (tranne che siano stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca in materia di IVA).
Inoltre, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro, l’opzione non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.
Aderendo all’IOSS, ai fornitori e ai marketplaces è consentito riscuotere l’Iva sulle vendite di merci di modico valore, spedite o trasportate da un paese extracomunitario a clienti nella Unione Europea, nel seguente modo:
- l’importazione è esente da Iva;
- l’imposta viene riscossa presso l’acquirente come parte del prezzo e dichiarata e versata tramite lo sportello unico per le importazioni (art. 74-sexies1 del DPR 633/72).
I soggetti passivi optanti sono:
- esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione annuale;
- presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, apposita dichiarazione;
- entro il medesimo termine effettuano il versamento dell’IVA dovuta.
Per gli operatori che svolgono esclusivamente attività nell’ambito del regime speciale, l’imposta relativa a relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato:
- non può essere detratta dall’imposta dovuta;
- può essere recuperata unicamente attraverso la procedura di rimborso 38-ter, c, 1-bis del DPR 633/1972.
NB: il soggetto passivo aderente al regime IOSS può esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso.
B) MODIFICHE AL D.L. 331/1993
4. Vendite a distanza intracomunitarie di beni (nuovo 38-bis D.L. 331/1993).
Si definiscono vendite a distanza comunitarie:
le cessioni di beni spediti/trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nella spedizione/trasporto dei beni, a partire da:
- uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione/trasporto a destinazione dell’acquirente;
- un territorio o Paese terzo con arrivo dei beni in uno Stato membro;
effettuate nei confronti di
- le persone fisiche non soggetti d’imposta;
- gli organismi internazionali e consolari (ex art. 72 del DPR 633/1972), e
- soggetti passivi o non soggetti passivi, non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (ad esclusione dei beni soggetti ad accisa).
La disposizione in esame non si applica:
- alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.
5. Territorialità delle vendite a distanza (nuova versione art. 40)
Le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato, in deroga all’art.7-bis del DPR 633/1972.
La predetta regola non si applica se il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio di un altro Stato membro e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a. il cedente è stabilito in un solo Stato membro dell'Unione europea;
b. l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA:
- delle prestazioni di "Servizi TTE" nei confronti di committenti non soggetti passivi, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore (ex art.7-octies, comma 3, lett. b), DPR n. 633/72;
- delle vendite a distanza intraUE di beni nell'UE;
- non ha superato nell'anno precedente la soglia di 10.000 e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
c. il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
6. Vendite a distanza con beni in partenza dall’Italia (nuova versione art.41)
Le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea si considerano cessioni non imponibili.
La predetta disposizione non si applica nel caso in cui il cedente sia stabilito in Italia e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- il cedente non è stabilito anche in un altro Stato UE;
- l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA:
- delle prestazioni di "Servizi TTE" nei confronti di committenti non soggetti passivi, stabiliti in Stati UE diversi dall'Italia, di cui all'art. 7-octies, comma 3, lett. b), DPR n. 633/72;
- delle vendite a distanza intraUE di beni nell'UE; non ha superato nell'anno precedente la soglia di 10.000 e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
- il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato UE.
Sono considerate altresì cessioni non imponibili le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro.
Distinti saluti
HAGER & PARTNERS
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