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IMPOSTE DIRETTE
RESIDENT NON DOMICILED
Come noto, i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per il regime di imposta sostitutiva sui redditi esteri.
A riguardo, viene chiarito che i capital gain derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società estere, ovvero di titoli non aventi natura partecipativa, rientrano in tale regime a condizione che tali attività non siano detenute in un conto di deposito presso un intermediario italiano.
La natura di reddito di fonte estera, invece, non viene meno a seguito di stipula di un contratto:
- di prestazione di servizi con un intermediario italiano avente ad oggetto la gestione individuale del portafoglio, in cui l'intermediario italiano riceve un mandato di gestione discrezionale delle attività finanziarie depositate all'estero;
- di amministrazione delle attività finanziarie (ivi inclusi i contratti di amministrazione senza intestazione da parte di società fiduciarie italiane), dove l'intermediario italiano amministra le attività depositate all'estero eseguendo gli ordini del cliente, senza alcun potere discrezionale;
- di consulenza finanziaria, dove l'intermediario italiano offre un'attività di consulenza finanziaria e di monitoraggio degli investimenti, senza avere alcun potere di movimentare direttamente le attività (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 12 del 18/2/2021).
SISMA-BONUS ACQUISTO
Il sisma-bonus previsto per gli acquirenti di immobili oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione allo scopo di ridurne il rischio sismico, di cui all’art. 16, co. 1-septies, d.l. 63/2013, spetta anche alle società ma nella misura del 75%/85%. I soggetti titolari di reddito di impresa sono, infatti, esclusi dal superbonus del 110%. In ogni caso, l’agevolazione spetta a condizione che la fine dei lavori ed il rogito avvengano entro il 31/12/2021.
Se l’acquirente intende inoltre beneficiare dell’eco-bonus ex art. 14 d.l. 63/2013, è necessario identificare le spese riferibili esclusivamente agli interventi che comportano il conseguimento di una classe energetica superiore rispetto alle spese che, invece, determinano una riduzione di almeno due classi del rischio sismico. In caso contrario, non risulterebbe rispettato il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 70 del 2/2/2021).
Il sisma-bonus previsto per gli acquirenti di immobili oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione allo scopo di ridurne il rischio sismico, di cui all’art. 16, co. 1-septies, d.l. 63/2013, spetta anche nel caso in cui la nuova costruzione fuoriesca dal sedime dell’originario edificio demolito (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 71 del 2/2/2021).
Lo stesso sisma-bonus spetta anche nel caso in cui l’intervento preveda la demolizione di un fabbricato esistente in comproprietà tra due imprese di costruzione immobiliare che, successivamente, provvedono a:
- frazionare in due parti l'area su cui il fabbricato insisteva,
- acquisire la proprietà esclusiva di un'area ciascuna,
- realizzare separatamente due nuovi fabbricati (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 82 del 3/2/2021).
CREDITO DI IMPOSTA PATRIMONIALIZZAZIONE
La fruizione del credito di imposta di cui all’art. 24 d.l. 34/2020 volto ad incentivare la patrimonializzazione delle imprese costituite in forma di società di capitali non appare preclusa nel caso in cui una società di persone venga trasformata in società di capitali prima dell'effettuazione dell'aumento di capitale sociale rilevante ai fini dell’agevolazione. Infatti, anche qualora la trasformazione di una società di persone in società di capitali fosse dettata dall'intenzione di beneficiare delle agevolazioni in argomento, l'assunzione della veste giuridica di società di capitali non fa venire meno la ratio della norma di incentivare la patrimonializzazione delle imprese (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 74 del 2/2/2021).
BONUS INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0
L’acquisto di un impianto fotovoltaico strumentale all’attività dell’impresa agricola di produzione e commercializzazione di prodotti può beneficiare cumulativamente di un Contributo in conto capitale e del credito di imposta previsto per gli investimenti industria 4.0 ex art. 1, co. 185-197, l. 160/2019, ma sempre nel limite massimo del costo sostenuto (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 75 del 2/2/2021).
ESENZIONE DA RITENUTA SUGLI INTERESSI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI A M/L TERMINE EROGATI DA TALUNI SOGGETTI ESTERI
Il regime di esenzione da ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati da taluni soggetti esteri ex art. 26, co. 5bis, d.p.r. 600/1973 non trova applicazione nei confronti dei beneficiari degli interessi che <<non siano “anche” i diretti percettori degli stessi>> (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 125 del 24/2/2021).
SERVIZI SOSTITUTIVI DELLE SOMMINISTRAZIONI DI VITTO IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN MODALITÀ DI LAVORO AGILE
Il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni-pasto erogato in favore dei dipendenti che svolgono l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51, co. 2, lett. c), tuir. Pertanto, il datore di lavoro non deve effettuare la ritenuta sul valore dei buon-pasto fino a euro 4 (o euro 8 se elettronici) spettanti ai dipendenti in smart-working (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 123 del 22/2/2021).
CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO
il credito d'imposta ex art. 28 d.l. 34/2020 spetta anche con riferimento alla quota di "indennità" imputabile ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, corrisposta in assenza di un contratto di concessione vigente per l'occupazione "sine titulo" di un immobile ad uso non abitativo, in seguito alla cessazione del contratto di concessione (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 120 del 18/2/2021).
RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA
La rivalutazione ex art. 110 d.l. 104/2020 può essere operata anche per singolo bene (mentre in precedenza occorreva procedere per categorie omogenee salvo che per i beni immateriali). Nel caso in cui si intenda procedere alla rivalutazione di un immobile comprensivo dell’area sottostante o pertinenziale rimane ferma la possibilità di rivalutare separatamente l’area e il fabbricato, così come era stato ritenuto in precedenza in considerazione del fatto che l’area e il fabbricato rientravano in categorie omogenee diverse.
Nel caso di rivalutazione mediante:
- incremento contestuale del costo storico e del fondo ammortamento, oppure
- incremento del solo costo storico,
si ricorda che l’Agenzia delle entrate ha sempre messo in rilievo che il costo storico post rivalutazione non può comunque eccedere il valore di sostituzione del bene, intendendo per tale il costo di acquisto di un bene nuovo del medesimo tipo ovvero il valore attuale del bene aumentato dei costi da sostenere per il ripristino della sua funzionalità originaria.
Infine, la scelta di operare la rivalutazione “anche” ai fini fiscali può essere effettuata per singolo bene. Ciononostante, la scelta in questione può essere effettuata solo per l’intero ammontare della rivalutazione, non essendo prevista la possibilità di attribuire rilevanza parziale ai maggiori valori iscritti in bilancio (ASSONIME, circolare n. 6 del 5/3/2021)
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