NEWSLETTER N. 6 - 2021

  • CERTIFICAZIONE UNICA 2021

    Gentile cliente,

    desideriamo di seguito segnalare che il prossimo 16 marzo 2021 è la data fissata per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (c.d. Certificazione Unica - CU).

    In data 15.1.2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento n. 13088, i modelli di “Certificazione Unica 2021” (CU 2021), relativi all’anno 2020, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente.

     

    PREMESSA

    Ai fini dell’adempimento in esame, il sostituto di imposta è tenuto a:

    • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2021, utilizzando il modello “ordinario”, per consentire l’acquisizione dei dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2021 e REDDITI 2021 PF e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2021);
    • consegnare, in duplice copia, la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il 16.3.2020, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.

    Con l’art. 1 co. 933 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato stabilito, a regime, che le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770 stabilito a regime al 31 ottobre (2 novembre per il 2021).

     

    1. Ambito soggettivo e oggettivo

    Sono tenuti all’invio coloro che nel 2020 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di:

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
    • redditi di lavoro autonomo, di cui all’art. 53 del TUIR;
    • provvigioni, comunque denominate, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/1973;
    • provvigioni derivanti da vendite a domicilio ai sensi dell’art.19 del DLGS 114/98;
    • corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/1973;
    • alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. lavoro autonomo occasionale, compensi per attività sportiva dilettantistica, ecc.);
    • corrispettivi e i canoni relativi alle locazioni brevi, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;
    • indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
    • compensi erogati a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all'art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
    • somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all'art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
    • ritenute operate e le detrazioni effettuate;
    • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS.

    La Certificazione Unica 2021 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nel 2020 ma che non hanno concorso alla formazione del reddito ai fini fiscali e contributivi.

    La Certificazione Unica non riguarda invece la certificazione:

    • dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire mediante l'apposito modello CUPE (approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 e aggiornato il 11.2.2021);
    • dei capital gain, per i quali rimane la certificazione in forma "libera", che deve però contenere: le generalità e il codice fiscale del contribuente; la natura, l'oggetto e la data dell'operazione; la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione; gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi (art. 10 del D. Lgs. 461/97 e punto 3 del provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2021 n. 13088);
    • degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma "libera", purché attesti l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti, e delle ritenute operate (art. 8 del DM 9.1.98).

    Si ricorda che la Certificazione Unica deve essere utilizzata per attestare altresì l’ammontare dei compensi percepiti dalle persone fisiche che (i) applicano il regime agevolato (contribuenti minimi e forfetari) e (ii) non hanno subito ritenute su tali compensi.

    Infine, la Certificazione Unica dovrà essere rilasciata anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d’imposta: i) limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all’INPS; ii) ad eccezione dei lavoratori domestici, ai quali va consegnata una dichiarazione sostitutiva semplificata.

     

    2. Novità 2021

    Le principali novità recepite nel nuovo prospetto della Certificazione Unica 2020 riguardano:

    • un nuovo trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati che non concorre alla formazione del reddito e che sostituisce il c.d. bonus Renzi, spettante ai titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti, in presenza di un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000,00;
    • l’introduzione di una detrazione fiscale per i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di taluni redditi assimilati, con reddito di ammontare complessivo tra euro 28.000,00 ed euro 40.000,00 relativamente alle prestazioni svolte tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020;
    • la parametrazione al reddito complessivo delle detrazioni IRPEF per oneri di cui all’art. 15 del TUIR, diverse da quelle relative agli interessi passivi sui mutui e alle spese sanitarie (art. 1 co. 629, L. 160/2019);
    • l’introduzione, nella parte relativa ai dati previdenziali, di un’apposita sezione riservata all’indicazione dei redditi erogati ai soci di cooperative artigiane (codice Z3), da riportare nel modello REDDITI 2021 PF (quadro RR, sezione I); l’art. 1 co. 114, L. 208/2015 ha, infatti, disposto l’inclusione tra i redditi assimilati al lavoro dipendente dei compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, ma tale qualificazione fiscale non influisce sul relativo regime previdenziale;
    • a seguito dell’emergenza COVID-19, la CU 2021 tiene conto anche:
    • della clausola di salvaguardia di cui all’art. 128 del DL 34/2020 che prevede il riconoscimento del c.d. Bonus Renzi (fino al 30 giugno 2020) e del nuovo trattamento integrativo (dal 1° luglio 2020) anche nel caso in cui il lavoratore abbia un’imposta lorda di ammontare inferiore alle detrazioni spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nel 2020. In tal caso in luogo degli ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020, si dovrà assumere la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria;
    • del premio di euro 100,00 che non concorre alla formazione del reddito, per i lavoratori dipendenti, privati e pubblici con un reddito di lavoro dipendente inferiore ad euro 40.000,00, che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (art. 63, DL 18/2020);
    • dell’incremento da euro 258.23 a euro 516,46 (art. 112 DL 104/2020) per il solo periodo d’imposta 2020, dell’importo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorrono a formare il reddito ai sensi dell’art. 51, co. 3 del TUIR;
    • delle somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite, in base a quanto stabilito dall’art. 150, DL 34/2020;
    • della reintroduzione, con riferimento al solo periodo d’imposta 2020, della possibilità di destinare il 2 per mille dell’IRPEF anche alle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 97-bis del DL 104/2020).

     

    3. Termine per l’invio

    La presente circolare ha il compito di rammentare che, entro il prossimo 16 marzo 2021, i sostituti d’imposta dovranno provvedere all’invio telematico delle nuove Certificazioni Uniche, relative al periodo d’imposta 2020, mediante l’apposito modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 13088 del 2021.

    Inoltre, si ricorda che la Certificazione in commento sostituisce la certificazione dei compensi dei lavoratori autonomi emessa in forma libera. Pertanto, i sostituti saranno tenuti a consegnare la Certificazione Unica 2021 (periodo d’imposta 2020) ai percettori del reddito entro il 16 marzo 2021.

    Ai sensi di quanto previsto dalla L. 205/2017, le Certificazioni Uniche relative unicamente a redditi esenti o non dichiarabili mediante dichiarazione precompilata potranno essere inviate entro il termine previsto per la presentazione dei 770, stabilito a regime al 31 ottobre (2 novembre per il 2021) e senza l’applicazione di sanzioni.

    I Signori clienti che intendono avvalersi del servizio di presentazione offerto dal nostro Studio come intermediario abilitato sono invitati a far pervenire entro il 26 febbraio 2021 il proprio consenso.

    Il nostro Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

     

    Cordiali saluti

    HAGER & PARTNERS

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