NEWSLETTER N. 2 - 2021

  • IMPOSTE SUI REDDITI

    NOZIONE DI MERCATO REGOLAMENTATO

    Ai fini delle imposte sui redditi, i <<mercati regolamentati>> sono quelli definiti tali ai fini regolamentari e riconosciuti dalle diverse Autorità italiane di settore (CONSOB e Banca d’Italia). In particolare, si considera <<mercato regolamentato estero>> – in aggiunta a quello riconosciuto dalla CONSOB e a quello indicato nell’elenco dell’ESMA – ogni <<altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e

    aperto al pubblico>>.

    Pertanto, tra i <<mercati regolamentati esteri>> rientrano: i mercati situati in Stati membri dell’UE o SEE; i mercati, diversi dai precedenti, riconosciuti da CONSOB ed indicati in apposito elenco; i mercati che le associazioni di categoria delle SGR considerano regolamentati alla luce della normativa di settore.

    Inoltre, salvo casi particolari, in generale ai fini delle imposte sui redditi, la nozione di <<sistema multilaterale di negoziazione>> può essere equiparata a quella di <<mercato regolamentato>>: in entrambi i casi, infatti, il prezzo delle partecipazioni quotate o negoziate può essere stabilito sulla base di valori oggettivamente rilevabili (Agenzia delle entrate, Circolare n. 32 del 23/12/2020).

     

    REGIME DEGLI IMPATRIATI

    L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle modifiche normative che hanno interessato il regime agevolativo dei lavoratori impatriati ex art. 16 d.lgs. 147/2015, con particolare riferimento: ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione, ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile, all’ambito temporale di applicazione della agevolazione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’AIRE per fruire dell’agevolazione (Agenzia delle entrate, Circolare n. 33 del 28/12/2020).

     

    CESSIONE QUOTE E SUCCESSIVO ACCERTAMENTO FISCALE IN CAPO ALLA SOCIETA’ CEDUTA

    In caso di cessione quote, il venditore può impegnarsi nei confronti dell’acquirente a farsi carico di eventuali passività fiscali che dovessero essere contestate a seguito di accertamento fiscale in capo alla società ceduta.

    In tal caso, le somme rimborsate dal venditore all’acquirente possono assumere rilevanza reddituale in capo all’acquirente (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 566 del 04/12/2020).

     

    SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI

    In caso di conferimento mediante scambio di partecipazioni, il regime c.d. di <<realizzo controllato>> ex art. 177, co. 2, tuir non viene inficiato da un eventuale successivo aumento di capitale sociale a pagamento che dovesse interessare la società conferitaria (anche da parte dello stesso socio che ha conferito le partecipazioni in neutralità "indotta"), né può precludere tale aumento di capitale (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 568 del 09/12/2020).

     

    CONFERIMENTO DI AZIENDA DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE

    Il conferimento dell’intera azienda di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto UE ad un’altra stabile organizzazione in Italia di un altro soggetto UE beneficia del regime di neutralità fiscale previsto per il conferimento di azienda ex art. 176 tuir.

    Tuttavia, qualora la partecipazione ottenuta in seguito al conferimento:

    • sia assegnata alla stabile organizzazione "conferente" e poi trasferita alla sua casa madre, ovvero
    • sia assegnata direttamente (all'atto del conferimento) alla casa madre, ovvero
    • sia priva di connessione funzionale con la stabile organizzazione,

    l'eventuale plusvalenza realizzata dalla stabile "conferente" sarà assoggettata ad imposizione (eventualmente in regime pex laddove ne ricorrano le condizioni) (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 633 del 31/12/2020).

     

    RIVALUTAZIONE DI BENI AZIENDALI

    La rivalutazione gratuita ex art. 6-bis d.l. 23/2020 può essere effettuata anche dalla impresa concedente che ha concesso in affitto l’azienda alberghiera ad altra impresa tramite due contratti: un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto l'esercizio di attività alberghiera e simultaneamente un contratto di locazione di immobile alberghiero (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 637 del 31/12/2020).

  • IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

    SPLIT PAYMENT

    In caso di emissione di fattura in regime di split payment e di corresponsione dell’IVA in seguito risultante non dovuta, il fornitore può emettere una nota di variazione in diminuzione nei confronti dell’Amministrazione pubblica committente che potrà così recuperare l’IVA versata in eccesso.

    Tuttavia, in assenza di emissione da parte del fornitore di una nota di variazione IVA in diminuzione ex art. 26 d.p.r. 633/1972 (ad esempio, in caso di fornitore irreperibile, o che ha cessato la partita IVA, o che è deceduto senza prosecuzione dell'attività da parte degli eredi, ecc.), l’Amministrazione pubblica non può scomputare la maggiore IVA versata dai successivi versamenti IVA in regime di split payment. In tali ipotesi, l’Amministrazione pubblica può però presentare all'Agenzia entrate un'istanza di rimborso ex art. 21, co. 2, d.lgs. 546/1992, dimostrando che l'IVA versata a fronte della fattura ricevuta e richiesta a rimborso non sia effettivamente più dovuta e che sussiste una fattispecie di pagamento indebito oggettivo o di arricchimento senza causa da parte dell'erario in relazione all'IVA versata (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 79 del 21/12/2020).

     

    CORRISPETTIVO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI

    Nell’ambito di un contratto di appalto per la fornitura di servizi, al fine di evitare l’applicazione della normativa sulla responsabilità solidale dell'appaltante, l’appaltante può riconoscere all’appaltatore il pagamento delle somme che quest’ultimo è tenuto a corrispondere ai propri lavoratori a titolo di incentivo all’esodo.

    In tal caso, il pagamento delle somme dall’appaltante all’appaltatore (somme che l’appaltatore corrisponderà poi ai suoi dipendenti) costituisce parte integrante del corrispettivo del servizio di appalto ed è dunque soggetto ad IVA (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 575 del 10/12/2020).

     

    TRIANGOLAZIONE ALL’ESPORTAZIONE

    In caso di triangolazione all’esportazione in cui:

    • Il primo cedente è un soggetto UE identificato in Italia;
    • Il promotore è un soggetto italiano;
    • Il cliente finale è un soggetto extra-UE;

    il regime di non imponibilità ex art. 8, lett. a), d.p.r. 633/1972 può trovare applicazione anche nel caso in cui i beni destinati ad essere esportati siano previamente assemblati in Italia dal promotore della triangolazione. Infatti, la circostanza che i beni vengano assemblati dal soggetto che risulta essere il promotore dell'operazione, non appare sufficiente a configurare la <<disponibilità del bene>> in capo al promotore stesso della triangolazione (disponibilità che, se sussistente, escluderebbe invece l’applicazione del regime di non imponibilità).

    Alla cessione non imponibile ex art. 8 d.p.r. 633/1972 tra il primo cedente, soggetto UE identificato in Italia, ed il promotore italiano non si applica il regime di reverse charge di cui all’art. 17,co. 2, d.p.r. 633/1972. Tale regime, infatti, si applica alle operazioni effettuate in Italia da un soggetto non residente, ma a condizione che siano imponibili in Italia.

    Il regime di non imponibilità dell'operazione ex art. 8 d.p.r. 633/1972 trova applicazione a condizione che il trasporto dei beni fuori dall'UE sia curato direttamente dal cedente, indipendentemente da chi curi l'operazione ai fini doganali.

    Il primo cedente potrà fornire la prova dell’esportazione tramite:

    • apposizione del visto doganale sulla fattura emessa nei confronti del promotore e presentata all'atto dell'esportazione;
    • successiva integrazione con la menzione dell'uscita dei beni dal territorio UE o in alternativa, copia del documento doganale d'esportazione, intestato al promotore e contenente il riferimento alla triangolazione, unitamente alla stampa del messaggio di uscita.

    Il promotore della triangolazione potrà provare l'avvenuta esportazione attraverso il messaggio elettronico «risultati di uscita», registrato sul sistema doganale Aida (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 580 del 10/12/2020).

     

    TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA

    In caso di triangolazione comunitaria in cui:

    • Il primo cedente è un soggetto passivo italiano;
    • Il promotore è un soggetto passivo tedesco;
    • Il cliente finale è un soggetto passivo austriaco;

    e la cessione dal primo cedente al promotore avviene EXW con trasporto dall'Italia direttamente in Austria, a cura del promotore della triangolazione, la prova della movimentazione dei beni può essere fornita con varie modalità.

    Sia prima che dopo il 1° gennaio 2020, infatti, il contribuente ha due livelli di tutela per dimostrare la movimentazione dei beni:

    • un livello base, dove dotandosi dei documenti previsti dalla prassi italiana (che la circolare 12/2020 ha confermato) può fare affidamento sul fatto che l'Amministrazione finanziaria riconosca provato l'avvenuto trasporto (un CMR “idoneo” firmato dal destinatario, oppure l’insieme di fatture, documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alla cessione, dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente finale, documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti ed elenchi Intrastat);
    • un livello rafforzato, dove il possesso dei documenti previsti dall’art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011 comporta la presunzione legale di effettuazione del trasporto in altro Stato UE (con inversione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 632 del 29/12/2020).

     

    SEPARAZIONE DELLE ATTIVITA’

    Nel settore immobiliare, la separazione delle attività ex art- 36, co. 3, d.p.r. 633/1972 richiede non solo un diverso regime IVA (esenzione o imponibilità) applicato all'operazione, ma anche una diversa categoria catastale del fabbricato (abitativo ovvero diverso dall'abitativo).

    Pertanto non è consentita la separazione di attività basata esclusivamente sul regime fiscale (di esenzione o di imponibilità) applicato alle cessioni o locazioni di beni immobili classificabili tutti come strumentali.

    In altri termini, non è consentito separare l'attività di locazione di fabbricati strumentali esenti dall'attività di locazione di fabbricati strumentali imponibili (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 608 del 18/12/2020).

     

    CESSIONE DI IMMOBILE OGGETTO DI SANATORIA

    La vendita di un immobile oggetto di sanatoria ex art. 36 .T.U. dell’edilizia è esente IVA ex art. 10, n. 8-ter, d.p.r. 633/1972 (ovvero imponibile su opzione).

    Con la procedura di sanatoria ex art. 36 T.U. dell'edilizia, infatti, l'autorità competente non autorizza la realizzazione di nuovi interventi edilizi, bensì prende semplicemente atto degli interventi a suo tempo realizzati (in difformità rispetto al progetto presentato), attestandone la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia. La pratica di sanatoria, dunque, non comporta la materiale esecuzione di alcun intervento edilizio idoneo ad attrarre la cessione del fabbricato al regime di imponibilità IVA obbligatorio. A tal fine, nessuna rilevanza assume la circostanza che il cedente risulti formalmente titolare di un titolo abilitativo (SCIA) avente ad oggetto un intervento edilizio astrattamente idoneo a qualificare il cedente come <<impresa costruttrice o di ripristino>> (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 611 del 21/12/2020).

     

    DETRAZIONE IVA SU AUTO AZIENDALI

    La concessione di auto aziendali in uso promiscuo ai propri dipendenti, con tassazione dell'utilizzo "privato" del veicolo a titolo di fringe benefit ma senza alcun corrispettivo specifico addebitato al dipendente, non consente di beneficiare della detrazione integrale dell’IVA relativa ai suddetti veicoli (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 631 del 29/12/2020).

  • CREDITI DI IMPOSTA

    COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI

    E’ stato approvato il nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti: 

    • botteghe e negozi ex art. 65 d.l. 18/2020;
    • canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda ex art. 28 d.l. 34/2020;

    ex art. 122, co. 2, lett. a) e b), d.l. 34/2020 (Agenzia delle entrate, Provvedimento prot. n. 2020/378222).

     

    RETTIFICA DELLA COMUNICAZIONE

    In caso di errata compilazione del modello di comunicazione dell’opzione relativa alla scelta dell’agevolazione ex art. 14 d.l. 63/2013 sotto forma di sconto in fattura, è possibile correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, ma solo prima dell'utilizzo del credito da parte degli stessi o del fornitore/cessionario (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 590 del 15/12/2020).

     

    SUPERBONUS ED IMMOBILI AD USO PROMISCUO

    In caso di interventi di riqualificazione energetica ammessi al c.d. superbonus effettuati su immobili residenziali adibiti promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione oppure all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione è ridotta al 50% (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 570 del 04/12/2020).

  • IMPOSTA DI REGISTRO

    CESSIONE DI AZIENDA

    La cessione di un insieme di asset comprensivo delle Autorizzazioni all'Immissione in Commercio di specialità medicinali, dei marchi, dei domini internet e del magazzino, può configurare una cessione di azienda soggetta ad imposta di registro (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 574 del 10/12/2020).

    Per converso, la cessione di una Member-List, ovvero una sorta di archivio di dati ed informazioni relative agli Users (clienti e/o potenziali clienti) che accedono alle piattaforme digitali gestite dalla società cedente - pur comportando la possibilità di utilizzare una raccolta sistematica d'informazioni essenziali e funzionali allo svolgimento della vendita on-line, non configura invece una cessione di azienda ma una cessione di un singolo asset (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 609 del 18/12/2020).

     

    TRASFERIMENTI DI INTERI FABBRICATI A FAVORE DI IMPRESE DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE

    L’agevolazione ex art. 7 d.l. 34/2019 sui trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, consistente nell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, si applica anche alla cessione del contratto di permuta immobiliare (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di interpello n. 613 del 22/12/2020).

     

    Cordiali saluti

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