NEWSLETTER N. 43 - 2020

  • BREXIT: EFFETTI FISCALI

    A partire dal 1° gennaio 2021, i rapporti tra UE e Regno Unito saranno regolati al pari degli Stati extra-UE con importanti conseguenze sul piano fiscale.

     

    1. IMPOSTE DIRETTE

    Tra i principali effetti ai fini delle imposte dirette, si segnala che a partire dal 1° gennaio 2021 non troveranno più applicazione i seguenti regimi:

    • la ritenuta ridotta 1,2% sui dividendi pagati a società UK (art. 27, co. 3-ter, d.p.r. 600/1973);
    • il regime di esenzione da ritenuta dei dividendi pagati a società madri UK (art. 27-bis d.p.r. 600/1973);
    • il regime di esenzione da ritenuta degli interessi e canoni pagati a consociate UK (art. 26-quater d.p.r. 600/1973);
    • il regime di esenzione da ritenuta degli interessi, derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine, pagati ad enti creditizi UK (art. 26, co. 5-bis, d.p.r. 600/1973);
    • la ritenuta ridotta al 5% sugli interessi corrisposti a soggetti UK laddove gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori (art. 26-quarter, co. 8-bis, d.p.r. 600/1973).

    Il pagamento di dividendi, interessi e canoni a soggetti UK sarà dunque assoggettato alla ritenuta domestica o, laddove applicabile, alla minore ritenuta convenzionale. Analogamente, il pagamento di dividendi, interessi e canoni a soggetti italiani da soggetti UK sarà assoggettato alla ritenuta UK o, laddove applicabile, alla minore ritenuta convenzionale; tale ritenuta potrà poi essere recuperata, in tutto o in parte, tramite il credito per le imposte estere di cui all’art. 165 tuir.

    Si continuerà, invece, ad applicare il regime domestico di esenzione da ritenuta degli interessi su titoli di Stato e obbligazioni emesse da “grandi emittenti”, in quanto UK continua ad essere un Paese che attua un adeguato scambio di informazioni anche nel dopo Brexit.

    A partire dal 1° gennaio 2021 verrà meno altresì il diritto per le società controllanti UK di esercitare l’opzione per il consolidato fiscale (cd. “orizzontale”) designando una controllata residente, o una stabile organizzazione italiana di una controllata non residente, a fungere da società consolidante (art. 117, co. 2-bis, tuir). Verrà meno altresì il diritto per le società controllate UK con stabile organizzazione in Italia di optare per il consolidato nazionale in qualità di controllate (art. 117, co. 2-ter, tuir).

    Infine, non si applicherà più neppure il regime fiscale previsto per le operazioni di riorganizzazione transfrontaliera all’interno dell’UE.

     

    2. IVA

    Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'UE. La circolazione delle merci tra UK e UE verrà, dunque, considerata al pari del commercio con un Paese terzo.

     

    2.1 Le cessioni ed acquisti di beni.

    I principali effetti nei rapporti tra Italia e UK si avranno per le cessioni e gli acquisti di beni, che non saranno più qualificate come operazioni intracomunitarie bensì rispettivamente come:

    • esportazioni, in caso di beni spediti dall’Italia al Regno Unito;
    • importazioni, in caso di beni provenienti dal Regno Unito.

    Le semplificazioni IVA previste per le operazioni triangolari comunitarie non troveranno più applicazione (salvo che l’operatore UK provveda alla nomina di un rappresentante fiscale IVA in un paese UE).

    Per le operazioni effettuate a cavallo del periodo di transizione, occorre considerare che le merci che si spostano da UK alla UE o dalla UE a UK dovranno considerarsi merci unionali se e solo la circolazione ha avuto inizio prima del 1° gennaio 2021, anche se si sia conclusa dopo tale data. La prova che la circolazione ha avuto inizio entro il 31 dicembre 2020 dovrà essere fornita dall’operatore economico tramite il documento di trasporto. Conseguentemente, le merci vendute con fattura anticipata in UE prima del 31 dicembre 2020 e spedite in UK a partire dal 1° gennaio 2021 saranno assoggettate in dogana in UK e lasceranno il territorio UE come esportazioni.

    Le operazioni con UK, in quanto esportazioni ed importazioni, non dovranno più essere inserite negli elenchi INTRASTAT (n.b.: in UK, tuttavia, le imprese UK “VAT registered” dovranno continuare a inviare gli elenchi mensili per gli acquisti anche per il 2021).

    Le operazioni di esportazione ed importazione saranno soggette alle procedure doganali e si dovrà pagare in dogana il dazio (in caso di immissione in libera pratica in Italia), nonché, in caso di immissione in consumo, le accise (se dovute) e la relativa IVA (artt. 67–70 d.p.r. 633/1972).

    In caso di cessioni a UK, la prova dell’esportazione dovrà essere documentata tramite:

    • documento doganale (MRN risultato di uscita);
    • vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura (triangolari);

    mentre prove alternative potranno essere fornite, ad esempio, tramite: documento attestante il pagamento, documenti di trasporto (es: AWB), bolletta di import nel Paese di destinazione.

    In caso di acquisti da UK, e dunque di importazione, l’IVA non sarà più assolta tramite l’integrazione della fattura (ovvero con la registrazione dell’IVA sull'acquisto intracomunitario sia a debito che a credito, con conseguente azzeramento dell’onere impositivo), ma dovrà essere effettivamente corrisposta in dogana.

    A riguardo, si segnala che per mitigare l’impatto relativo al versamento dell’IVA all’importazione, è possibile:

    • nominare un rappresentante fiscale in un altro stato UE,
    • effettuare un’importazione in tale stato UE, versando esclusivamente i dazi, utilizzando il regime doganale 42 (importazione di merce in uno stato UE con destinazione in altro stato UE),
    • spedire i beni in Italia (o altro paese UE) ed assolvere l’IVA tramite reverse charge (ed evitando così un’uscita di cassa).

    Per evitare il versamento dell’Iva in fase di importazione è altresì possibile introdurre le merci in un deposito IVA. In tale modo nella dichiarazione doganale si versano esclusivamente i dazi, mentre con la successiva estrazione dal deposito si assolverà l’IVA tramite reverse charge.

     

    2.2 Le prestazioni di servizi.

    Per le prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7-ter d.p.r. 633/1972, la regola di territorialità del paese di stabilimento del committente resta invariata.

    Resta invariata altresì la regola di territorialità del paese dove è situato il bene immobile prevista per le prestazioni di servizi relativi a beni immobili.

    Le prestazioni di servizi rese ad un committente UK, pertanto, non subiranno modifiche significative salvo il fatto che la fattura dovrà contenere la dicitura “operazione non soggetta”, anziché la dicitura “inversione contabile”, ai sensi dell’art. 21, co. 6-bis, lett b), d.p.r. 633/1972.

    Così pure le prestazioni di servizi ricevute da un prestatore UK non subiranno modifiche significative, salvo il fatto che l’IVA sarà assolta dal soggetto passivo italiano attraverso il meccanismo dell’autofattura e non più attraverso l’integrazione della fattura.

    Anche per i servizi non ci sarà più l’obbligo di compilazione degli INTRASTAT.

     

    ***

     

    Tra le altre conseguenze ai fini IVA, si segnala infine quanto segue.

    I soggetti UK attualmente direttamente identificati ai fini IVA in Italia, saranno costretti a nominare un rappresentante fiscale. Lo stesso dovranno fare i soggetti IVA italiani identificati in UK. Il passaggio dall'identificazione diretta al rappresentante fiscale potrebbe comportare la chiusura della “vecchia” partita IVA e l’apertura di una nuova.

    In caso di partecipazione di società UK, si dovrà verificare la permanenza del “Gruppo IVA” e della “liquidazione IVA di gruppo”.

    Infine, occorre considerare che cambieranno le norme in materia di pagamento e rimborso dell’IVA.

     

    3. DOGANE

    Ai fini doganali, per le operazioni con UK sarà necessario il possesso di un codice EORI (Economic Operator Registration and Identification).

    Nella UE, il codice EORI è attribuito automaticamente dalle autorità doganali alla prima operazione doganale. Ma può anche essere richiesto, in Italia, preventivamente, sull’apposito portale dell’Agenzia delle dogane.

    Gli operatori UK dovranno provvedere, se vorranno importare o esportare da o verso la UE, a richiedere il codice EORI GB (e non UK). Gli operatori unionali dovranno invece richiedere il loro codice EORI (IT, FR etc.).

    Per ogni spedizione di beni dovrà essere presentata una dichiarazione doganale di esportazione presso la propria sede o presso gli Uffici doganali italiani.

    Per semplificare le operazioni di export potrebbe essere opportuno ricorrere al regime del transito (T1/T2) (lo stesso utilizzato con la Svizzera).

    È opportuno inoltre concordare esattamente gli INCOTERMS da utilizzare. Fino ad ora negli scambi con UK la resa DDP non aveva conseguenze particolari perché, trattandosi di scambi intracomunitari, non c’era dazio né dogana. A partire dal 2021, la resa DDP comporta invece non solo l’obbligo per il venditore italiano di pagare lui (venditore) i dazi all’import, ma anche quello di provvedere a tutte le formalità doganali. Il che potrebbe implicare la necessità, per il venditore, qualora egli si obblighi a garantire un DDP “pieno”, di procedere a sdoganare a suo nome e per suo conto la merce destinata all’acquirente UK, procedendo alla nomina di un rappresentante fiscale. E’ tuttavia possibile prevedere, esplicitamente in contratto, che la vendita sia VAT excluded: in tal caso, infatti, l’acquirente assume il ruolo di importatore anche a fini “doganali”.

     

    4. IVIE

    L’imposta sul valore degli immobili esistenti all’estero dovrà essere calcolata sul prezzo d’acquisto, e non più sul valore catastale (art. 19 d.l. 201/2011).

     

     

    Cordiali saluti

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