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TRANSFER PRICING
La nuova documentazione idonea in materia di transfeR pricing
In attuazione di quanto previsto dal D.M. 14 maggio 2018, con il nuovo Provvedimento n. 360494 dello scorso 23 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate aggiorna le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento e stabilisce i requisiti di idoneità della stessa, al fine di beneficiare del regime premiale della penalty protection.
Si riassumono di seguito le principali novità in sostituzione di quanto previsto dal precedente provvedimento prot. 137654 del 29 settembre 2010.
1. Documentazione idonea di cui agli artt. 1, c.6 e 2, c. 4-ter, del D.Lgs. 471/1997.
La documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali è costituita da:
- Masterfile, che contiene informazioni relative al gruppo multinazionale e deve essere articolato nei capitoli e paragrafi indicati nel provvedimento.
Tra le principali novità si rilevano i capitoli relativi alle attività svolte e ai principali fattori di generazione dei profitti del gruppo (cap. 2); ai beni immateriali del gruppo multinazionale (cap. 3); alle attività finanziarie infragruppo (cap. 4).
- Documentazione Nazionale, che raccoglie le informazioni concernenti le operazioni infragruppo relative alla società e deve essere articolata nei capitoli, paragrafi e sottoparagrafi indicati nel provvedimento.
A corredo dovranno essere comunicate le informazioni finanziarie relative a (i) i conti annuali delle entità locali per il periodo d’imposta in questione, (ii) i prospetti di informazione e di riconciliazione dei dati finanziari con il bilancio di esercizio, (iii) i prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili.
Gli allegati sono costituiti da copia degli accordi infragruppo conclusi dall’entità locale e copia degli accordi preventivi e dei ruling transfrontalieri collegati alle operazioni infragruppo.
Sostanzialmente, la struttura ed i contenuti di masterfile e documentazione nazionale vengono allineati alle disposizioni delle TP Guidelines OCSE del 2017.
2. Stabili organizzazioni
Le disposizioni sulla documentazione idonea si applicano anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti e per le società residenti nel territorio dello Stato con stabili organizzazioni all’estero.
3. Piccole e medie imprese (ricavi non superiori ai 50 milioni di euro)
Le piccole e medie imprese hanno la facoltà di non aggiornare, nei due periodi di imposta successivi quello a cui si riferisce la Documentazione Nazionale, i capitoli relativi alle “operazioni infragruppo”: “qualora l’analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e sempreché gli elementi di cui al punto 2.1.2 non subiscano modifiche significative in detti periodi di imposta”.
Accanto alla conferma di questa possibilità di semplificazione, è opportuno sottolineare che è stata modificata la definizione di PMI: il nuovo provvedimento stabilisce infatti che per “piccole e medie imprese” si intendono le imprese che realizzano un volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro per il periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento.
Tuttavia, non rientrano comunque in tale definizione i soggetti che direttamente o indirettamente controllano o sono controllate (in questo risiede la novità) da un soggetto non qualificabile come “piccola e media impresa”.
4. Forma della documentazione
Masterfile e Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana. Il masterfile può essere presentato in lingua inglese.
I documenti devono essere firmati dal legale rappresentante mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
5. Termini di consegna della documentazione
La consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro 20 giorni dalla relativa richiesta. La documentazione deve essere presentata in formato elettronico.
6. Comunicazione del possesso della documentazione idonea
La comunicazione del possesso della documentazione in materia di transfer pricing deve essere effettuata in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Eventuali correzioni di errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza potranno essere apportate integrando o modificando la documentazione che verrà nuovamente comunicata mediante dichiarazione integrativa.
Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa, effettuata entro il 31 dicembre 2020, e con esclusivo riguardo ai periodi di imposta anteriori al 2020, non sono irrogate sanzioni né applicati interessi moratori.
7. Servizi a basso valore aggiunto
La documentazione relativa ai servizi a basso valore aggiunto dovrà contenere necessariamente le informazioni riguardanti la descrizione dei servizi infragruppo, i contratti di fornitura dei servizi nonché la valorizzazione delle operazioni e i relativi calcoli.
Sulla base dell’attuale formulazione del Provvedimento in commento, tale documentazione si presenta come un report separato rispetto al masterfile ed alla documentazione nazionale. Pertanto, anch’esso – ai fini della penalty protection – dovrà essere firmato digitalmente entro la data di invio della dichiarazione dei redditi nella quale dovrà essere altresì barrata la casella che attesta il possesso della transfer pricing documentation.
8. Decorrenza
Il nuovo provvedimento si applica a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione.
Pertanto, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, le nuove disposizioni si applicheranno a partire dalla predisposizione della transfer pricing documentation relativa al periodo di imposta 2020 da finalizzarsi nel corso dell’autunno 2021 (entro la data di trasmissione del modello UNICO di dichiarazione dei redditi).
9. Considerazioni finali
Alla luce delle implicazioni operative che le nuove disposizioni introdotte dal Provvedimento comportano, si auspica che presto l’Agenzia delle Entrate dirami una circolare esplicativa con ulteriori chiarimenti.
È comunque chiaro sin d’ora che i nuovi requisiti documentali richiederanno ai gruppi multinazionali una attenta programmazione del lavoro al fine di poter completare la transfer pricing documentation entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi e così apporvi la firma digitale.
Cordiali saluti
HAGER & PARTNERS
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