NEWSLETTER N. 40 - 2020

  • RISCOSSIONE

    SOSPENSIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

    I termini di pagamento delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono sospesi. La sospensione vale anche per le rate, dovute a seguito della richiesta di rateizzazione, in scadenza nel periodo di sospensione.

    I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 (d.l. n. 129 del 20/10/2020).

  • AGEVOLAZIONI FISCALI

    CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI

    Il credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali o commerciali spetta anche ai soggetti che hanno aperto la partita IVA dopo il 1° gennaio 2019 senza tuttavia aver ancora avviato l’attività. Tuttavia, la fruizione del credito è rinviata al momento in cui sarà effettivamente avviata l'attività, e dunque l'immobile sarà destinato all’attività economica (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 509 del 2/11/2020).

     

    CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE: TEST SIEROLOGICI

    Le spese sostenute dall’impresa per l’effettuazione di test sierologici dei dipendenti non beneficiano del credito di imposta ex art. 125 del Decreto Rilancio, in quanto non sono riconducibili tra le fattispecie ivi previste (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 510 del 2/11/2020).

     

    SISMA-BONUS

    Ai fini del cd. sisma-bonus di cui all’art. 16, co. 1-septies, d.l. 63/2013 per gli interventi di riduzione del rischio sismico realizzati:

    • nei comuni a rischio sismico 1, 2 e 3,
    • mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici,
    • da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile,

    l’asseverazione dell’efficacia dei lavori deve essere depositata allo “sportello unico” di cui all’art. 5 d.p.r. 380/2001 contestualmente alla domanda di permesso di costruire. Se il permesso di costruire è stato chiesto a partire dal 16/1/2020, l’asseverazione può essere depositata entro la data di inizio dei lavori.

    Tuttavia, se gli interventi sono realizzati in comuni a rischio sismico 2 e 3, l’asseverazione può essere depositata “tardivamente” purché prima del rogito degli immobili oggetto degli interventi, a condizione che il permesso di costruire sia stato richiesto prima del 1/5/2019. Se invece il permesso di costruire è stato richiesto dopo il 1/5/2019, l’asseverazione tardiva non dà diritto all’agevolazione (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 513 del 2/11/2020).

    Inoltre, ai fini dell’agevolazione, gli immobili devono essere venduti entro il 31/12/2021 (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 515 del 2/11/2020).

  • IVA

    DIRITTO ALLA DETRAZIONE

    In caso di variazione in aumento effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di effettuazione dell’operazione, il cessionario ha comunque diritto alla detrazione dell’IVA assolta. Il dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione deve individuarsi nel momento di emissione della nota di variazione da parte del cedente, e può essere esercitato - alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria - al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 531 del 5/11/2020).

     

    PRO-RATA IVA IN CASO DI FUSIONE

    In caso di fusione per incorporazione di una o più società in altra, ai fini del calcolo del pro-rata IVA per l'anno d'imposta in cui si è perfezionata la fusione, occorre avere riguardo all'ammontare complessivo e aggregato delle operazioni imponibili ed esenti effettuate da tutte le società coinvolte, senza che sia possibile tener conto di distinti pro-rata, per ciascuna delle società incorporate, per il periodo antecedente alla fusione stessa (Cass., sent. n. 24708 del 5/11/2020).

     

    VALORE IN DOGANA

    Ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci, i costi di sviluppo del software, prodotto dal compratore nell'UE e messo gratuitamente a disposizione del venditore stabilito in un Paese terzo, devono essere aggiunti al valore di transazione della merce importata, nella quale il software medesimo è incorporato (CGE, C-509/19 del 10/9/2020).

     

    DETRAZIONE IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA

    Il cessionario o il committente non può detrarre l'IVA erroneamente assolta in relazione ad operazioni oggettivamente non imponibili (Cass., sent. n. 24289 del 3/11/2020).

  • ALTRE IMPOSTE DIRETTE

    CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA

    L'insieme dei marchi, formule, disegni, domini e di tutti i diritti di proprietà intellettuale connessi, insieme al magazzino, configura una struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di una serie di elementi che, combinati tra loro, possono prefigurare un'organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un'attività economica a sé stante.

    Gli asset sopra indicati, infatti, seppur suscettibili di autonoma valutazione economica presi singolarmente, ceduti contestualmente in quanto preordinati all'obiettivo strategico di acquisizione della proprietà diretta e dello sviluppo di marchi propri, in modo da vedere rafforzata la propria continuità aziendale, possono essere ragionevolmente considerati suscettibili di una valutazione unitaria quale "cessione di ramo di azienda", soggetta dunque ad imposta di registro (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 546 del 12/11/2020).

     

    CESSIONE DI TERRENI AGRICOLI

    La particella classificata nel piano urbanistico comunale "in parte maggiore come zona di verde agricolo ed in parte più piccola come zona di verde pubblico" è riconducibile nell'ambito dei "terreni agricoli e relative pertinenze " di cui all'art. 1, Tariffa p.I, allegata al DPR n. 131/1986. Pertanto, la cessione è soggetta ad 'imposta di registro nella misura del 15% (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 561 del 27/11/2020).

     

    ICI

    Un'area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest'ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso (Cass., sent. n. 23902 del 29/10/2020).

  • SEQUESTRO EUROPEO DEI CONTI BANCARI

    Dal 1° dicembre 2020 anche in Italia potrà essere richiesto il sequestro conservativo su conti bancari di altri Paesi Ue. È, infatti, entrato in vigore il D. Lgs del 26 ottobre 2020 n. 152, che adegua la normativa italiana al regolamento Ue n. 655/2014, il quale ha istituito la procedura per ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

    L’ordinanza di sequestro conservativo si presenta come uno strumento giuridico vincolante e direttamente applicabile, e consente – in controversie UE aventi ad oggetto crediti in materia civile e commerciale - di procedere rapidamente al congelamento di somme detenute dal debitore (consumatore o impresa) su conti bancari presenti di altri Stati membri dell’Unione (Danimarca esclusa).

     

    RICERCA DEI DEPOSITI

    Se il creditore ritiene che il debitore abbia uno o più conti presso una banca in altro Stato UE, ma non ne conosce gli estremi che permetta di identificarla, può chiedere all’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di sequestro di richiedere informazioni all’autorità dello Stato membro competente dell’esecuzione. Sarà questo Paese Ue ad individuare il giudice competente per acquisire i dati necessari da inoltrare al creditore.

    Per il rilascio di tali informazioni è competente, in Italia, il Presidente del Tribunale del luogo dove il debitore ha la residenza, domicilio o sede; in assenza, competente sarà il Tribunale di Roma. Le ricerche avverranno con le modalità telematiche fissate dal codice di procedura civile per la ricerca di beni da pignorare.

     

    RICHIESTA

    Il creditore può richiedere l’ordinanza europea di sequestro se ha già ottenuto un provvedimento giudiziario o un atto pubblico: competente sarà rispettivamente l’autorità del luogo che lo ha emanato, ovvero quella in cui l’atto pubblico è stato formato. Ma l’ordinanza può essere richiesta anche prima che il creditore ottenga un titolo esecutivo: in tal caso, però, egli dovrà provare che la domanda sarà verosimilmente accolta nonché dimostrare il rischio concreto che, in mancanza, l’esecuzione sarà compromessa o comunque resa più gravosa.

    In caso di accoglimento della richiesta di sequestro, il creditore deve notificare l’ordinanza al debitore, il quale può impugnarla dinanzi allo stesso giudice che l’ha emessa, chiedendone la revoca o la modifica. Invece, in caso di rigetto, anche parziale, della richiesta di sequestro, il creditore può impugnare tale decisione con reclamo sul quale deciderà un collegio.

    Infine, quando l’ordinanza di sequestro europea è emessa da altro Paese Ue e deve eseguirsi in Italia, il debitore può opporsi all’esecuzione dinanzi al Tribunale in cui egli ha la residenza o, se persona giuridica, la sede.

     

    Cordiali saluti

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