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DECRETO RISTORI-QUATER
Con il d.l. n. 157 del 30/11/2020, pubblicato nella G.U. n. 297 del 30/11/2020, cosiddetto “Decreto Ristori-quater”, sono state previste ulteriori misure fiscali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19.
PROROGA 2° ACCONTO AL 10/12/2020
Per i soggetti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con domicilio fiscale, o sede legale o sede operativa in Italia, il termine di versamento del 2° acconto o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30/11/2020 è prorogato al 10/12/2020.
PROROGA 2° ACCONTO AL 30/4/2021
Per i soggetti ISA resta confermata la proroga al 30/4/2021 del versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP già prevista dall’art. 98 del “Decreto Agosto” e dall’art. 6 del “Decreto Ristori-bis”.
Inoltre, il termine di versamento del 2° acconto o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019, è prorogato al 30/04/2021 senza applicazione di sanzioni e interessi, anche per:
a. i soggetti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con domicilio fiscale, o sede legale o sede operativa in Italia:
- con ricavi o compensi non superiori a euro 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30/11/2020, e che
- hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
b. i soggetti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che:
- operano nei settori individuati negli Allegati 1 e 2 al d.l. 149/2020 (“Decreto Ristori-bis), e che
- hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità individuate alla data del 26/11/2020 con le ordinanze del Ministro della salute ex art. 3 d.p.c.m. 3/11/2020, ovvero per gli esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità individuate alla data del 26/11/2020 con le ordinanze del Ministro della salute ex art. 2 d.p.c.m. 3/11/2020,
indipendentemente dal volume di ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI DICEMBRE
Per i soggetti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con domicilio fiscale, o sede legale o sede operativa in Italia:
- con ricavi o compensi non superiori a euro 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30/11/2020, e che
- hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019,
sono sospesi i termini dei versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi a:
- le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ex artt. 23 e 24 d.p.r. 600/1973, e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- l’IVA;
- i contributi previdenziali e assistenziali.
La sospensione si applica comunque ai soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con domicilio fiscale, o sede legale o sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30/11/2019.
Inoltre, la sospensione si applica indipendentemente dal volume di ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti che esercitano:
- le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 d.p.c.m. 3/11/2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,
- le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità individuate alla data del 26/11/2020 con le ordinanze del Ministro della salute ex artt. 2 e 3 d.p.c.m. 3/11/2020,
- le attività nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al d.l. 149/2020, ovvero l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità individuate alla data del 26/11/2020 con le ordinanze del Ministro della salute ex art. 3 d.p.c.m. 3/11/2020.
Tutti i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI ED IRAP
Per tutti i contribuenti il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione delle imposte sui redditi e IRAP, in scadenza il 30/11/2020, è prorogato al 10/12/2020.
PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE DEFINIZIONI AGEVOLATE
Il termine di pagamento delle somme dovute a seguito della rottamazione-ter e del “saldo e stralcio” è prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1 marzo 2021.
PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO PREU
Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 è versato in misura pari a:
- 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, entro il 18/12/2020;
- 80% con rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi legali calcolati giorno per giorno, con la prima rata entro il 22/01/2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 30/6/2021.
“DECRETO RISTORI”: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il contributo a fondo perduto previsto dal d.l. 137/2020, “Decreto Ristori” spetta anche ai soggetti che, alla data del 25/10/2020, hanno la partita IVA attiva ed hanno dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO dell'Allegato 1 al decreto (vedi Allegato).
RATEIZZAZIONE DEI RUOLI
In seguito alla presentazione della richiesta di rateizzazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Per le richieste di rateazione presentate fino al 31/12/2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a euro 100.000.
Si decade dalla rateazione, in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.
Per i carichi per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione (8/3/2020), è intervenuta la decadenza dal beneficio, può essere presentata nuovamente la richiesta di rateazione entro il 31/12/2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.
ESENZIONE IMU
Viene chiarito che le disposizioni introdotte in materia di esenzione IMU dal “Decreto Rilancio”, “Decreto Agosto”, “Decreto Ristori” e “Decreto Ristori-bis”, si applicano ai soggetti passivi IMU (non necessariamente proprietari) che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.
INDENNITA‘ AI LAVORATORI STAGIONALI
Sono introdotte delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite a domicilio.
Cordiali saluti
HAGER & PARTNERS
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